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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 25951/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21830/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei Pini di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Salerno e residente in Capaccio, alla [OSCURATO:PERSONA] nn. 20/22, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elegge domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi pec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pescara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] , in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 296/2021 emessa dalla C:TR Campania il 14/01/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] dei Pini di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], solidalmente ed illimitatamente responsabile, impugnava l'ingiunzione di pagamento emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria per la riscossione Tributi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di C 48.928,99, per il mancato pagamento degli avvisi di accertamento ICI-IMU relativi agli anni 2020-2012, che la ricorrente assumeva mai notificati.

2. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che l'atto esattivo fosse fondato su avvisi di accertamento regolarmente notificati.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello sul presupposto che, dalla documentazione acquisita, emergeva che la contribuente aveva chiesto all'ente territoriale il discarico del ruolo; tale circostanza dimostrava l'avvenuta cognizione legale degli avvisi di accertamento.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso poi illustrato con memoria illustrativa.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il motivo di impugnazione viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per aver la CTR posto a fondamento della decisione una mera asserzione difensiva sfornita di prova; non vi era, infatti, a dire del ricorrente, alcun elemento documentale idoneo a provare che la società ricorrente avesse chiesto al Comune di Capaccio il discarico dei tributi, così dimostrando di essere a conoscenza degli avvisi di accertamento.

1.1. In difformità con la proposta del [OSCURATO:PERSONA] Relatore, il Collegio ritiene che ,J4/l'unico motivo sia inammissibile.

Invero, con il motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu ocu/i, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza.

Nel caso di specie, al di là del Formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

1.2. Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

1.3. Da ultimo, destituita di fondamento è altresì l'asserita violazione dell'art. 2697 c.c., atteso che la CTR, lungi dal ripartire erroneamente tra le parti l'onere della prova, ha solo affermato quanto segue: «nel caso in esame, dalla documentazione acquisita, si evince, conformemente alle attività assertiva del concessionario, che il contribuente ha richiesto, a suo tempo, all'ente territoriale, il discarico del ruolo, con ciò dimostrando l'avvenuta cognizione legale degli avvisi di accertamento di cui all'ingiunzione».

2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in C 5.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21830/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei Pini di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Salerno e residente in Capaccio, alla [OSCURATO:PERSONA] nn. 20/22, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elegge domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi pec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pescara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] , in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 296/2021 emessa dalla C:TR Campania il 14/01/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] dei Pini di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], solidalmente ed illimitatamente responsabile, impugnava l'ingiunzione di pagamento emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria per la riscossione Tributi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di C 48.928,99, per il mancato pagamento degli avvisi di accertamento ICI-IMU relativi agli anni 2020-2012, che la ricorrente assumeva mai notificati. 2. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che l'atto esattivo fosse fondato su avvisi di accertamento regolarmente notificati. 3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello sul presupposto che, dalla documentazione acquisita, emergeva che la contribuente aveva chiesto all'ente territoriale il discarico del ruolo; tale circostanza dimostrava l'avvenuta cognizione legale degli avvisi di accertamento. 4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso poi illustrato con memoria illustrativa. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il motivo di impugnazione viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per aver la CTR posto a fondamento della decisione una mera asserzione difensiva sfornita di prova; non vi era, infatti, a dire del ricorrente, alcun elemento documentale idoneo a provare che la società ricorrente avesse chiesto al Comune di Capaccio il discarico dei tributi, così dimostrando di essere a conoscenza degli avvisi di accertamento. 1.1. In difformità con la proposta del [OSCURATO:PERSONA] Relatore, il Collegio ritiene che ,J4/l'unico motivo sia inammissibile. Invero, con il motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu ocu/i, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del Formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. 1.2. Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). 1.3. Da ultimo, destituita di fondamento è altresì l'asserita violazione dell'art. 2697 c.c., atteso che la CTR, lungi dal ripartire erroneamente tra le parti l'onere della prova, ha solo affermato quanto segue: «nel caso in esame, dalla documentazione acquisita, si evince, conformemente alle attività assertiva del concessionario, che il contribuente ha richiesto, a suo tempo, all'ente territoriale, il discarico del ruolo, con ciò dimostrando l'avvenuta cognizione legale degli avvisi di accertamento di cui all'ingiunzione». 2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in C 5.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazion
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