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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1906/2021

ECLI:EU:T:2021:190
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0285_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 aprile 2021 – [OSCURATO:SOCIETA]/Commissione (causa T‑285/19) «Clausola compromissoria – Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – [OSCURATO:PERSONA] – Costi ammissibili – Relazione d’indagine dell’OLAF che constata l’inammissibilità di talune spese sostenute – Rimborso delle somme versate – Onere della prova – Principio di buona fede – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa – Proporzionalità»

1. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – [OSCURATO:PERSONA] – Costi ammissibili – Relazione d’indagine dell’OLAF che constata l’inammissibilità di talune spese sostenute – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova (art. 317 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1906/2006, art. 31, § 3, a) e c); regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 172a, § 1) (v. punti 46‑51, 52, 55, 59, 60, 62)

2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Assoggettamento della Commissione ai principi che disciplinano i contratti – Mancata sospensione del procedimento di recupero da parte della Commissione – Violazione del principio di buona fede e del diritto di essere ascoltato – Insussistenza – Violazione del diritto a una buona amministrazione, del diritto di accesso ai documenti e dei diritti della difesa – Insussistenza (Articolo 272 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41) (v. punti 73‑84)

3. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di recupero, da parte della Commissione, di un importo corrispondente a costi inammissibili nell’ambito della convenzione di sovvenzione – Violazione dei principi di proporzionalità, equità e buona fede – Insussistenza (Articolo 5, §4, TUE) (vedere i paragrafi 92‑102)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio del divieto di arricchimento senza causa dell’Unione – Nozione (v. punti 105‑110) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, in via principale e in sostanza, a far dichiarare che la ricorrente non è tenuta a rimborsare la somma di EUR 487914,32 facente parte dell’importo totale concessole nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 619120, relativa al progetto [OSCURATO:PERSONA], in via subordinata, a far dichiarare che l’importo da rimborsare non può essere superiore a EUR 100044,99 e, in ulteriore subordine, a ottenere la condanna della Commissione a pagare alla ricorrente le spese da essa sostenute per la realizzazione di tale progetto, a titolo di arricchimento senza causa.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0285_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 aprile 2021 – [OSCURATO:SOCIETA]/Commissione (causa T‑285/19) «Clausola compromissoria – Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – [OSCURATO:PERSONA] – Costi ammissibili – Relazione d’indagine dell’OLAF che constata l’inammissibilità di talune spese sostenute – Rimborso delle somme versate – Onere della prova – Principio di buona fede – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa – Proporzionalità» 1. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzione di sovvenzione – [OSCURATO:PERSONA] – Costi ammissibili – Relazione d’indagine dell’OLAF che constata l’inammissibilità di talune spese sostenute – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova (art. 317 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1906/2006, art. 31, § 3, a) e c); regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 172a, § 1) (v. punti 46‑51, 52, 55, 59, 60, 62) 2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Assoggettamento della Commissione ai principi che disciplinano i contratti – Mancata sospensione del procedimento di recupero da parte della Commissione – Violazione del principio di buona fede e del diritto di essere ascoltato – Insussistenza – Violazione del diritto a una buona amministrazione, del diritto di accesso ai documenti e dei diritti della difesa – Insussistenza (Articolo 272 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41) (v. punti 73‑84) 3. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di recupero, da parte della Commissione, di un importo corrispondente a costi inammissibili nell’ambito della convenzione di sovvenzione – Violazione dei principi di proporzionalità, equità e buona fede – Insussistenza (Articolo 5, §4, TUE) (vedere i paragrafi 92‑102) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio del divieto di arricchimento senza causa dell’Unione – Nozione (v. punti 105‑110) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, in via principale e in sostanza, a far dichiarare che la ricorrente non è tenuta a rimborsare la somma di EUR 487914,32 facente parte dell’importo totale concessole nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 619120, relativa al progetto [OSCURATO:PERSONA], in via subordinata, a far dichiarare che l’importo da rimborsare non può essere superiore a EUR 100044,99 e, in ulteriore subordine, a ottenere la condanna della Commissione a pagare alla ricorrente le spese da essa sostenute per la realizzazione di tale progetto, a titolo di arricchimento senza causa. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.
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