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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35308/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore JZA4 ( che ha concluso chiedendo (1.-et4-0 CI1J,( i [OSCURATO:PERSONA]

1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979), sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale militare di Napoli, II sezione, in data 7 novembre 2019 e dalla sentenza emessa dalla Corte militare di Appello, I sezione, in data 22 settembre 2020. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per il reato di violata consegna aggravata (artt. 120 e 47 n. 2 cod. pen. mil . pace) perché in servizio alla [OSCURATO:PERSONA] di Bianco comandati di servizio perlustrativo, il [OSCURATO:PERSONA] con le funzioni di capopattuglia, il carabiniere MINNITI Matteo in qualità di autista, il 22.11.2017 con turno 6.00 - 12.00, omettevano di sottoporre a controllo FIGLIOMENO Antonio, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la clinica "[OSCURATO:PERSONA]", sita in [OSCURATO:PERSONA] (RC), così come comandato dall'ordine di servizio nr. 92/11-2017. 1.2 In primo grado, il Tribunale militare di Napoli ha ritenuto applicabile la previsione di legge di cui all'art.131 bis cod.pen. e ha dichiarato l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto.

In secondo grado, la Corte militare di Appello ha confermato la decisione di primo grado.

2. Quanto al fatto, va ricordato che tra le incombenze del servizio del 22.11.2017, era previsto il controllo di tre detenuti agli arresti donniciliari e di un detenuto in regime di ricovero ospedaliero.

Quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], risultava essere ristretto presso la clinica "[OSCURATO:PERSONA]", sita in [OSCURATO:PERSONA].

Risulta che nella risposta all'ordine di servizio il [OSCURATO:PERSONA] attestò : 'al controllo presente in clinica' .

Si è accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non si recò sul posto ma effettuò una chiamata telefonica.

Tuttavia, contrariamente a quanto affermato nella relazione di servizio il detenuto era già stato dimesso da tale struttura già da alcuni giorni e stava scontando gli arresti domiciliari presso la sua residenza di Siderno (RC), comune estraneo alla competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] di Bianco. 2.1 II Tribunale ha ritenuto pacifica l'integrazione del fatto di reato, sulla base degli elementi di prova acquisiti In diritto, il Tribunale ha motivato la circostanza che pacificamente l'ordine di servizio veicola consegne precettive per il militare operante e nella specie la consegna relativa al controllo del soggetto sottoposto a misura era chiara e precisa.

L'ordine di servizio n. 92/11-2017 indicava espressamente al punto 3 "il controllo ad un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari - [OSCURATO:PERSONA] - presso la clinica "[OSCURATO:PERSONA]".

Peraltro, nel medesimo ordine era stata apposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione "al controllo presente in clinica" ore

10.36. Al contrario, il Tribunale ha accertato che tale consegna non era stata eseguita nei termini indicati, come si è già specificato.

Sul punto del controllo telefonico, il Tribunale ha evidenziato una serie di elementi che dimostrano l'insufficienza ai fini dell'adempimento degli obblighi: [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato a riscontro il nome del centralinista con cui ha avuto il colloquio telefonico [OSCURATO:PERSONA] ha indicato su aver effettuato il controllo alle ore 10.36, mente risulta che abbia effettuato due telefonate alla clinica alle ore 10.10 e alle ore 10.50 La telefonata al centralista sull'eventuale e generica dimissione di pazienti in quel giorno non poteva fornire la certezza che la persona da controllare non fosse invece concretamente evasa.

Il Tribunale ha ricostruito la fattispecie in diritto affermando la natura di reato di pericolo presunto della violata consegna, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 120 cod.pen. mil. pace è il mero pericolo del turbamento del servizio ovvero delle disposizioni impartite per lo svolgimento dello stesso ossia della prestazione ritenuta necessaria per la quale vengono impartite specifiche disposizioni.

Il Tribunale ha altresì richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale (Sent. n. 263/2000) secondo cui per il rispetto del principio costituzionale di offensività, l'indagine sull'elemento oggettivo del reato e sulla necessaria concreta offensività della singola condotta acclarata non può ritenersi in re ipsa o presumersi luris et de iure ma spetta al giudice di merito e, nel caso di specie, ha escluso la sussistenza della fattispecie del reato impossibile di cui all'art. 49 cod.pen. atteso che l'inadempimento del militare alla consegna avuta è stata idonea a pregiudicare l'integrità del bene protetto integrando quindi il carattere di offensività anche in concreto.

Il Tribunale afferma che non rileva, a tal fine, che la dimissione della persona fosse già stata accertata e che quindi l'ulteriore controllo fosse stato disposto per mero errore.

Il Tribunale ha quindi accertato l'integrazione tanto dell'elemento materiale, quanto dell'elemento psicologico del reato, ritendo applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.3.

La Corte di Appello ha ritenunto infondate le doglianze proposte in secondo grado.

Riguardo al primo motivo di appello, si ribadisce che le disposizioni impartire al [OSCURATO:PERSONA] nell'occasione rappresentano certamente una vera e propria consegna, non rilevando che formalmente abbiano assunto il nomen di "ordine di servizio": infatti erano precise sul giorno e sugli orari del servizio, sugli strumenti per compierlo, ossia auto di servizio e armamento; sulla persona da controllare e sul luogo di permanenza, ove controllarla.

Anche il secondo motivo di appello viene respinto.

La norma definitoria della consegna (art. 730 Reg.

Ord.

Mil .) stabilisce soltanto che le prescrizioni siano "impartite" al militare.

Nella specie, gli incarichi sono stati impartiti attraverso la consegna del documento che li indicava e appare del tutto evidente che non avessero necessità, per la corretta esecuzione, di particolari e specifiche disposizioni o addirittura di una attività di indottrinamento.

Quanto al terzo motivo di appello si ribadisce che la violata consegna di cui all'art. è un reato di pericolo presunto, per la cui integrazione è sufficiente la mera violazione delle disposizioni impartite con la consegna, senza la necessità di verificare la realizzazione di eventi ulteriori.

È evidente che il controllo è stato generico (telefonico) e non specifico relativamente alla effettiva presenza in clinica del soggetto da controllare; è evidente allo stesso modo che il controllo non sia stato effettuato di persona con l'uso dei mezzi messi a disposizione per l'esecuzione della consegna (ossia l'auto di servizio) ma con una generica telefonata.

Anche il quarto motivo di appello viene respinto perché, come esposto anche in merito al terzo motivo di appello, la natura del reato comporta che, per la sua integrazione, non debba essere valutato un eventuale danno alle finalità del servizio ma appunto, l'essersi in sé sottratto allo svolgimento stesso.

Non può applicarsi a questa vicenda l'ipotesi del reato impossibile di cui all'art. 49, comma 2 cod.pen. perché il reato contestato non necessita di un evento di danno e quello di pericolo è presunto.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi che seguono. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della consegna violata.

La Corte militare d'appello ha ritenuto sussistente, ferma restando la "particolare tenuità", il reato di violata consegna contestato.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto che il servizio perlustrativo svolto dal ricorrente fosse disciplinato da una consegna e che la stessa sarebbe stata violata a seguito della decisione del ricorrente di non controllare de visu, ma solamente telefonicamente, la presenza in clinica del signor [OSCURATO:PERSONA].

A tali conclusioni la Corte è giunta nonostante: dalle risultanze dibattimentali di primo grado sia incontestabilmente emersa l'assenza di qualsivoglia consegna di servizio ; la stessa Corte abbia premesso che la consegna debba essere caratterizzata «da chiarezza e precisione e deve essere conosciuta dal destinatario, al fine dell'esatta esecuzione» .

Nel caso di specie, invece, non vi è alcuna norma che disciplini le modalità esecutivi del controllo dei detenuti.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] non è nemmeno mai stato indottrinato sulle modalità di effettuazione del controllo domiciliare dei detenuti, tantomeno di quelli sottoposti a ricovero.

Le dichiarazioni testimoniali di Soriano e Panetta escludono nella fattispecie l'esistenza di un vero e proprio servizio regolato da consegna, a fronte di un mero e più generico "ordine di servizio", la cui attuazione ed esecuzione sarebbe sostanzialmente lasciata alla discrezionalità della professionalità dei militari operanti.

Le riportate argomentazioni consentono di concludere circa l'inesistenza di qualsivoglia consegna inerente alle modalità di controllo demandato all'imputato che, difatti, ha svolto il servizio secondo valutazioni fondate sulla propria professionalità.

La discrezionalità nella scelta del modo di effettuazione del controllo rende, secondo la difesa, inconfigurabile il reato militare di "violata consegna".

L'[OSCURATO:PERSONA], dopo aver confermato la discrezionalità nello svolgimento del servizio di controllo, ha affermato di essersi anch'egli limitato a chiedere soltanto conferma a un dipendente della clinica se il signore Figliomeno fosse ancora ricoverato, evitando di verificare de visu la presenza del detenuto. 4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione su altro punto della decisione.

Si sostiene l'insussistenza del fatto per mancanza dell'elemento della "traditio" della consegna, mancando del tutto la prova che le specifiche disposizioni di servizio siano state personalmente impartite all'imputato, con preciso indottrinamento in ordine all'esecuzione.

Secondo il Giudice d'appello, «la norma definitoria della consegna, ..., senza indicare forme o modalità particolari stabilisce soltanto che le relative prescrizioni siano "impartite" al militare» e «non essendo state previste specifiche e particolari modalità sul punto, la valutazione sulla sussistenza di tale circostanza deve adattarsi al concreto contenuto di tali prescrizioni, che avranno bisogno di maggiore precisione».

Secondo la difesa va notato come il Collegio d'appello abbia ritenuto irrilevante l'assenza di tassative prescrizioni per lo svolgimento del servizio demandato al ricorrente, necessarie ad indentificare la norma violata come consegna, ed abbia, allo stesso tempo ritenuto sussistente la traditio della stessa consegna, proprio in considerazione dell'assenza di indicazioni di «specifiche e particolari formalità sul punto».

Nel caso di specie, è impossibile attribuire all'ordine di servizio in questione la qualità di "consegna", essendo il citato atto ictu °cuii privo di istruzioni circa le modalità esecutive del controllo dei detenuti; e, inoltre, si deve ribadire l'assenza del requisito essenziale della traditio, cioè della trasmissione e dell'indottrinamento necessari affinché l'osservanza di una consegna sia presidiata dalla norma incriminatrice.

La sentenza impugnata non reca alcun cenno a quanto emerso dall'istruttoria di primo grado e cioè l'assenza di prove in ordine all'indottrinamento circa le modalità di effettuazione del controllo.

È pacifico che «nella consegna relativa ad determinato servizio non possono ritenersi automaticamente comprese le norme generali contenute nei regolamenti, occorrendo, invece, affinché diventino consegne, che esse siano specificamente impartite per il servizio medesimo» (ex plurimis, Corte mil. d'appello, 5 giugno 1985, n. 599).

La consegna, invero, «comprende tutto quel complesso di prescrizioni che disciplinano un determinato servizio e sono impartite per rendere razionale ed efficiente il servizio stesso nell'ambito dell'organico regolamento militare» secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale.

Contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, perciò, l'ordine di servizio datato 22 novembre 2017 non descrive nemmeno superficialmente le "modalità esecutive" del servizio di pattuglia demandato all'Appuntato [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad indicare orari, luoghi e nominativi dei detenuti da controllare.

L'assenza di prescrizioni sulla modalità esecutive dei controlli rende, in tesi, insussistente il reato. 4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a quanto previsto dall'art.49 cod.pen..

L'imputato non ha mancato di eseguire l'ordine di servizio, ma lo ha eseguito in una maniera personale, forse difforme dalle prassi in uso nell'Arma dei Carabinieri, ma comunque in modo tale da non cagionare alcun nocumento allo svolgimento del servizio.

Citando le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2000, l'appellante sostiene che il giudice di merito debba valutare l'offensività in concreto del comportamento dell'imputato di violata consegna proprio con riferimento al corretto svolgimento del servizio comandato, essendo quindi idoneo a pregiudicare l'integrità del bene protetto dalla norma penale; ricorda altresì che il Giudice delle leggi ha chiaramente affermato che la consegna deve "determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare di servizio" essendovi "nella consegna il massimo di formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare".

«L'incriminazione della violata consegna è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare» e, pertanto, «compete all'autorità giudiziaria verificare sia i presupposti che connotano la consegna, sia l'effettiva e concreta lesione dei beni giuridici protetti, ossia la funzionalità e l'efficienza di servizi» (Cass. Sez I, n. 36222 del 21 luglio 2017).

Ancora più recentemente, poi, codesta ecc.ma Corte ha ribadito che «,.. nell'applicazione concreta della fattispecie normativa da parte del giudice, al quale spetta valutare se tutte le prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al corretto svolgimento del servizio comandato» (Cass., sez.

I, sentenza n. 2878 del 22 gennaio 2019).

È certo che nel caso di specie, la Corte militare d'appello, non abbia considerato che la violazione della consegna non ha arrecato nocumento al servizio comandato al ricorrente; la violazione ascritta è risultata essere totalmente inoffensiva del bene giudico protetto (l'efficienza del servizio). 4.4 Analoghe censure vengono sviluppate al quarto motvo.

Si sostiene la inesistenza della condotta penalmente rilevante e l'integrazione di una ipotesi di reato impossibile.

La difesa ricorda che già sette giorni prima del fatto il soggetto da controllare non era più sottoposto agli arresti domiciliari presso la struttura di cura e, quindi, il suo controllo in quel luogo era diventato oggettivamente impossibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. I motivi ripropongono tutte le doglianze trattate in appello, cui è stata fornita risposta esauriente e priva di vizi in diritto. 2.1 Va ribadito, in proposito, che, ferma restando la ritenuta tenuità del fatto : a) corretta è l'interpretazione fornita in sede di merito della nozione di 'consegna' posto che la disposizione di servizio era chiara e specifica, si da rappresentare l'attività richiesta al militare e portata ritualmente a conoscenza del medesimo; b) irrilevante è la scelta da parte del militare di una modalità di esecuzione diversa, posto che la consegna va eseguita per come prescritta, né una forma di parziale adempimento diverso esclude la ricorrenza dell'elemento soggettivo, posto che l'elemento soggettivo del reato di violata consegna consiste nella volontà, libera e cosciente, di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte, anche se il militare non abbia avuto l'intenzione di produrre, come conseguenza della sua azione od omissione, quel danno o quel pericolo ad evitare i quali era stata data la consegna, e che tutte le prescrizioni hanno uguale forza cogente che il militare incaricato deve scrupolosamente osservare, senza la possibilità di interpretazioni o di opinioni personali, sostanzialmente elusive delle stesse, che si porrebbero, quindi, come inammissibili condizioni dell'osservanza, con conseguente loro irrilevanza ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, mentre non può avere rilievo l'errore di fatto, che si risolverebbe in un errore di diritto, cioè sulle disposizioni della consegna, integrative del precetto (così Sez.

I n. 5371 del 19.1.2000, rv 216218) ; c) pacifica è la natura di reato di pericolo presunto, di recente ribadita da Sez.

I n. 458 del 2.12.2020, dep. 2021, rv 280212, ai cui contenuti, condivisi dal Collegio, si opera rinvio. 2.2 Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore JZA4 ( che ha concluso chiedendo (1.-et4-0 CI1J,( i [OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979), sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale militare di Napoli, II sezione, in data 7 novembre 2019 e dalla sentenza emessa dalla Corte militare di Appello, I sezione, in data 22 settembre 2020. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per il reato di violata consegna aggravata (artt. 120 e 47 n. 2 cod. pen. mil . pace) perché in servizio alla [OSCURATO:PERSONA] di Bianco comandati di servizio perlustrativo, il [OSCURATO:PERSONA] con le funzioni di capopattuglia, il carabiniere MINNITI Matteo in qualità di autista, il 22.11.2017 con turno 6.00 - 12.00, omettevano di sottoporre a controllo FIGLIOMENO Antonio, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la clinica "[OSCURATO:PERSONA]", sita in [OSCURATO:PERSONA] (RC), così come comandato dall'ordine di servizio nr. 92/11-2017. 1.2 In primo grado, il Tribunale militare di Napoli ha ritenuto applicabile la previsione di legge di cui all'art.131 bis cod.pen. e ha dichiarato l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto. In secondo grado, la Corte militare di Appello ha confermato la decisione di primo grado. 2. Quanto al fatto, va ricordato che tra le incombenze del servizio del 22.11.2017, era previsto il controllo di tre detenuti agli arresti donniciliari e di un detenuto in regime di ricovero ospedaliero. Quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], risultava essere ristretto presso la clinica "[OSCURATO:PERSONA]", sita in [OSCURATO:PERSONA]. Risulta che nella risposta all'ordine di servizio il [OSCURATO:PERSONA] attestò : 'al controllo presente in clinica' . Si è accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non si recò sul posto ma effettuò una chiamata telefonica. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato nella relazione di servizio il detenuto era già stato dimesso da tale struttura già da alcuni giorni e stava scontando gli arresti domiciliari presso la sua residenza di Siderno (RC), comune estraneo alla competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] di Bianco. 2.1 II Tribunale ha ritenuto pacifica l'integrazione del fatto di reato, sulla base degli elementi di prova acquisiti In diritto, il Tribunale ha motivato la circostanza che pacificamente l'ordine di servizio veicola consegne precettive per il militare operante e nella specie la consegna relativa al controllo del soggetto sottoposto a misura era chiara e precisa. L'ordine di servizio n. 92/11-2017 indicava espressamente al punto 3 "il controllo ad un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari - [OSCURATO:PERSONA] - presso la clinica "[OSCURATO:PERSONA]". Peraltro, nel medesimo ordine era stata apposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione "al controllo presente in clinica" ore 10.36. Al contrario, il Tribunale ha accertato che tale consegna non era stata eseguita nei termini indicati, come si è già specificato. Sul punto del controllo telefonico, il Tribunale ha evidenziato una serie di elementi che dimostrano l'insufficienza ai fini dell'adempimento degli obblighi: [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato a riscontro il nome del centralinista con cui ha avuto il colloquio telefonico [OSCURATO:PERSONA] ha indicato su aver effettuato il controllo alle ore 10.36, mente risulta che abbia effettuato due telefonate alla clinica alle ore 10.10 e alle ore 10.50 La telefonata al centralista sull'eventuale e generica dimissione di pazienti in quel giorno non poteva fornire la certezza che la persona da controllare non fosse invece concretamente evasa. Il Tribunale ha ricostruito la fattispecie in diritto affermando la natura di reato di pericolo presunto della violata consegna, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 120 cod.pen. mil. pace è il mero pericolo del turbamento del servizio ovvero delle disposizioni impartite per lo svolgimento dello stesso ossia della prestazione ritenuta necessaria per la quale vengono impartite specifiche disposizioni. Il Tribunale ha altresì richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale (Sent. n. 263/2000) secondo cui per il rispetto del principio costituzionale di offensività, l'indagine sull'elemento oggettivo del reato e sulla necessaria concreta offensività della singola condotta acclarata non può ritenersi in re ipsa o presumersi luris et de iure ma spetta al giudice di merito e, nel caso di specie, ha escluso la sussistenza della fattispecie del reato impossibile di cui all'art. 49 cod.pen. atteso che l'inadempimento del militare alla consegna avuta è stata idonea a pregiudicare l'integrità del bene protetto integrando quindi il carattere di offensività anche in concreto. Il Tribunale afferma che non rileva, a tal fine, che la dimissione della persona fosse già stata accertata e che quindi l'ulteriore controllo fosse stato disposto per mero errore. Il Tribunale ha quindi accertato l'integrazione tanto dell'elemento materiale, quanto dell'elemento psicologico del reato, ritendo applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.3. La Corte di Appello ha ritenunto infondate le doglianze proposte in secondo grado. Riguardo al primo motivo di appello, si ribadisce che le disposizioni impartire al [OSCURATO:PERSONA] nell'occasione rappresentano certamente una vera e propria consegna, non rilevando che formalmente abbiano assunto il nomen di "ordine di servizio": infatti erano precise sul giorno e sugli orari del servizio, sugli strumenti per compierlo, ossia auto di servizio e armamento; sulla persona da controllare e sul luogo di permanenza, ove controllarla. Anche il secondo motivo di appello viene respinto. La norma definitoria della consegna (art. 730 Reg. Ord. Mil .) stabilisce soltanto che le prescrizioni siano "impartite" al militare. Nella specie, gli incarichi sono stati impartiti attraverso la consegna del documento che li indicava e appare del tutto evidente che non avessero necessità, per la corretta esecuzione, di particolari e specifiche disposizioni o addirittura di una attività di indottrinamento. Quanto al terzo motivo di appello si ribadisce che la violata consegna di cui all'art. è un reato di pericolo presunto, per la cui integrazione è sufficiente la mera violazione delle disposizioni impartite con la consegna, senza la necessità di verificare la realizzazione di eventi ulteriori. È evidente che il controllo è stato generico (telefonico) e non specifico relativamente alla effettiva presenza in clinica del soggetto da controllare; è evidente allo stesso modo che il controllo non sia stato effettuato di persona con l'uso dei mezzi messi a disposizione per l'esecuzione della consegna (ossia l'auto di servizio) ma con una generica telefonata. Anche il quarto motivo di appello viene respinto perché, come esposto anche in merito al terzo motivo di appello, la natura del reato comporta che, per la sua integrazione, non debba essere valutato un eventuale danno alle finalità del servizio ma appunto, l'essersi in sé sottratto allo svolgimento stesso. Non può applicarsi a questa vicenda l'ipotesi del reato impossibile di cui all'art. 49, comma 2 cod.pen. perché il reato contestato non necessita di un evento di danno e quello di pericolo è presunto. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi che seguono. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della consegna violata. La Corte militare d'appello ha ritenuto sussistente, ferma restando la "particolare tenuità", il reato di violata consegna contestato. Nello specifico, la Corte ha ritenuto che il servizio perlustrativo svolto dal ricorrente fosse disciplinato da una consegna e che la stessa sarebbe stata violata a seguito della decisione del ricorrente di non controllare de visu, ma solamente telefonicamente, la presenza in clinica del signor [OSCURATO:PERSONA]. A tali conclusioni la Corte è giunta nonostante: dalle risultanze dibattimentali di primo grado sia incontestabilmente emersa l'assenza di qualsivoglia consegna di servizio ; la stessa Corte abbia premesso che la consegna debba essere caratterizzata «da chiarezza e precisione e deve essere conosciuta dal destinatario, al fine dell'esatta esecuzione» . Nel caso di specie, invece, non vi è alcuna norma che disciplini le modalità esecutivi del controllo dei detenuti. Il signor [OSCURATO:PERSONA] non è nemmeno mai stato indottrinato sulle modalità di effettuazione del controllo domiciliare dei detenuti, tantomeno di quelli sottoposti a ricovero. Le dichiarazioni testimoniali di Soriano e Panetta escludono nella fattispecie l'esistenza di un vero e proprio servizio regolato da consegna, a fronte di un mero e più generico "ordine di servizio", la cui attuazione ed esecuzione sarebbe sostanzialmente lasciata alla discrezionalità della professionalità dei militari operanti. Le riportate argomentazioni consentono di concludere circa l'inesistenza di qualsivoglia consegna inerente alle modalità di controllo demandato all'imputato che, difatti, ha svolto il servizio secondo valutazioni fondate sulla propria professionalità. La discrezionalità nella scelta del modo di effettuazione del controllo rende, secondo la difesa, inconfigurabile il reato militare di "violata consegna". L'[OSCURATO:PERSONA], dopo aver confermato la discrezionalità nello svolgimento del servizio di controllo, ha affermato di essersi anch'egli limitato a chiedere soltanto conferma a un dipendente della clinica se il signore Figliomeno fosse ancora ricoverato, evitando di verificare de visu la presenza del detenuto. 4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione su altro punto della decisione. Si sostiene l'insussistenza del fatto per mancanza dell'elemento della "traditio" della consegna, mancando del tutto la prova che le specifiche disposizioni di servizio siano state personalmente impartite all'imputato, con preciso indottrinamento in ordine all'esecuzione. Secondo il Giudice d'appello, «la norma definitoria della consegna, ..., senza indicare forme o modalità particolari stabilisce soltanto che le relative prescrizioni siano "impartite" al militare» e «non essendo state previste specifiche e particolari modalità sul punto, la valutazione sulla sussistenza di tale circostanza deve adattarsi al concreto contenuto di tali prescrizioni, che avranno bisogno di maggiore precisione». Secondo la difesa va notato come il Collegio d'appello abbia ritenuto irrilevante l'assenza di tassative prescrizioni per lo svolgimento del servizio demandato al ricorrente, necessarie ad indentificare la norma violata come consegna, ed abbia, allo stesso tempo ritenuto sussistente la traditio della stessa consegna, proprio in considerazione dell'assenza di indicazioni di «specifiche e particolari formalità sul punto». Nel caso di specie, è impossibile attribuire all'ordine di servizio in questione la qualità di "consegna", essendo il citato atto ictu °cuii privo di istruzioni circa le modalità esecutive del controllo dei detenuti; e, inoltre, si deve ribadire l'assenza del requisito essenziale della traditio, cioè della trasmissione e dell'indottrinamento necessari affinché l'osservanza di una consegna sia presidiata dalla norma incriminatrice. La sentenza impugnata non reca alcun cenno a quanto emerso dall'istruttoria di primo grado e cioè l'assenza di prove in ordine all'indottrinamento circa le modalità di effettuazione del controllo. È pacifico che «nella consegna relativa ad determinato servizio non possono ritenersi automaticamente comprese le norme generali contenute nei regolamenti, occorrendo, invece, affinché diventino consegne, che esse siano specificamente impartite per il servizio medesimo» (ex plurimis, Corte mil. d'appello, 5 giugno 1985, n. 599). La consegna, invero, «comprende tutto quel complesso di prescrizioni che disciplinano un determinato servizio e sono impartite per rendere razionale ed efficiente il servizio stesso nell'ambito dell'organico regolamento militare» secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale. Contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, perciò, l'ordine di servizio datato 22 novembre 2017 non descrive nemmeno superficialmente le "modalità esecutive" del servizio di pattuglia demandato all'Appuntato [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad indicare orari, luoghi e nominativi dei detenuti da controllare. L'assenza di prescrizioni sulla modalità esecutive dei controlli rende, in tesi, insussistente il reato. 4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a quanto previsto dall'art.49 cod.pen.. L'imputato non ha mancato di eseguire l'ordine di servizio, ma lo ha eseguito in una maniera personale, forse difforme dalle prassi in uso nell'Arma dei Carabinieri, ma comunque in modo tale da non cagionare alcun nocumento allo svolgimento del servizio. Citando le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2000, l'appellante sostiene che il giudice di merito debba valutare l'offensività in concreto del comportamento dell'imputato di violata consegna proprio con riferimento al corretto svolgimento del servizio comandato, essendo quindi idoneo a pregiudicare l'integrità del bene protetto dalla norma penale; ricorda altresì che il Giudice delle leggi ha chiaramente affermato che la consegna deve "determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare di servizio" essendovi "nella consegna il massimo di formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare". «L'incriminazione della violata consegna è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare» e, pertanto, «compete all'autorità giudiziaria verificare sia i presupposti che connotano la consegna, sia l'effettiva e concreta lesione dei beni giuridici protetti, ossia la funzionalità e l'efficienza di servizi» (Cass. Sez I, n. 36222 del 21 luglio 2017). Ancora più recentemente, poi, codesta ecc.ma Corte ha ribadito che «,.. nell'applicazione concreta della fattispecie normativa da parte del giudice, al quale spetta valutare se tutte le prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al corretto svolgimento del servizio comandato» (Cass., sez. I, sentenza n. 2878 del 22 gennaio 2019). È certo che nel caso di specie, la Corte militare d'appello, non abbia considerato che la violazione della consegna non ha arrecato nocumento al servizio comandato al ricorrente; la violazione ascritta è risultata essere totalmente inoffensiva del bene giudico protetto (l'efficienza del servizio). 4.4 Analoghe censure vengono sviluppate al quarto motvo. Si sostiene la inesistenza della condotta penalmente rilevante e l'integrazione di una ipotesi di reato impossibile. La difesa ricorda che già sette giorni prima del fatto il soggetto da controllare non era più sottoposto agli arresti domiciliari presso la struttura di cura e, quindi, il suo controllo in quel luogo era diventato oggettivamente impossibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. I motivi ripropongono tutte le doglianze trattate in appello, cui è stata fornita risposta esauriente e priva di vizi in diritto. 2.1 Va ribadito, in proposito, che, ferma restando la ritenuta tenuità del fatto : a) corretta è l'interpretazione fornita in sede di merito della nozione di 'consegna' posto che la disposizione di servizio era chiara e specifica, si da rappresentare l'attività richiesta al militare e portata ritualmente a conoscenza del medesimo; b) irrilevante è la scelta da parte del militare di una modalità di esecuzione diversa, posto che la consegna va eseguita per come prescritta, né una forma di parziale adempimento diverso esclude la ricorrenza dell'elemento soggettivo, posto che l'elemento soggettivo del reato di violata consegna consiste nella volontà, libera e cosciente, di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte, anche se il militare non abbia avuto l'intenzione di produrre, come conseguenza della sua azione od omissione, quel danno o quel pericolo ad evitare i quali era stata data la consegna, e che tutte le prescrizioni hanno uguale forza cogente che il militare incaricato deve scrupolosamente osservare, senza la possibilità di interpretazioni o di opinioni personali, sostanzialmente elusive delle stesse, che si porrebbero, quindi, come inammissibili condizioni dell'osservanza, con conseguente loro irrilevanza ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, mentre non può avere rilievo l'errore di fatto, che si risolverebbe in un errore di diritto, cioè sulle disposizioni della consegna, integrative del precetto (così Sez. I n. 5371 del 19.1.2000, rv 216218) ; c) pacifica è la natura di reato di pericolo presunto, di recente ribadita da Sez. I n. 458 del 2.12.2020, dep. 2021, rv 280212, ai cui contenuti, condivisi dal Collegio, si opera rinvio. 2.2 Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 35308/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris