CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15437/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAI dato avviso alle parti;-ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti ali atti e lo sentenza impugnata, rilevato che io Corte di merito, con !a sentenza in epigrafe indicata, lri parziale: riforma della pronuncia emessa da! giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che i difensore: lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 199 cod. proc. peri. Considerato che a seguito della reintroduzione dei cid. patteggiarnento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. peri, ad opera della legge. a. 103 dei 2017, rivive i! principio elaborato dalla giurisprudenza di ieci•ttimità re vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen a successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancare proscloglimf.2nto dell'imputato per taluna delle cause previste dailiart. 129 cod. proc. peni, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una voita che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione dei giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta deile parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. peri. (tra le tante Sez, 6, a. 35108 dei 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; da ultimo Sez. 2, n. 22002 dei 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -- 01, così massirnata: ‹,in tema ci concordato in appello, è ammissibile i ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, ai conseaso de; pubblico rninistero sulla richiesta ed al cc cauto d;ftcu re pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le dogiianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella iliegaiità della sanzione: inflitta, in quanto non rie.ntrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla L'acide»). Ritenuto„ pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e acHa somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deiie spese processuali e della somma di c.,.uro quattromila in favore delia Cassa delle ammende. C.osi deciso in data 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]