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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 maggio 2025

Cassazione n. 17182/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 12/5/2025 la Corte di appello di Bari riformava solo in punto di confisca la pronuncia emessa il 18/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, fondato soltanto sulle impronte papillari riscontrate, peraltro riferite soltanto al dito medio ed anulare della stessa mano, senza alcun servizio di osservazione, né attività di captazione, dunque con argomento del tutto carente.

La motivazione della pronuncia è poi contestata quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, pur ricorrendone i presupposti, oltre che delle circostanze attenuanti generiche.

Infine, è dedotta la misura immotivatamente eccessiva della pena.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

Con riguardo, innanzitutto, al giudizio di responsabilità, la sentenza ha sottolineato un dato oggettivo e non contestato, ossia che sulla pellicola esterna che avvolgeva gli 8 panetti di hashish in rubrica erano presenti le impronte papillari del ricorrente; a poco rilevava, peraltro, il fatto che tali impronte si riferissero al dito medio ed anulare della stessa mano, valendo esclusivamente la sicura - e, si ribadisce, non contestata - riferibilità delle stesse proprio al [OSCURATO:PERSONA].

Infine sul punto, la sentenza ha evidenziato che questi non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa circa la presenza di queste impronte, limitandosi, in termini generici, a rivendicare la propria estraneità ai fatti.

A livello indiziario, peraltro, le sentenze di merito hanno sottolineato che la camera da letto dello stesso ricorrente affacciava proprio sull'area nella quale era stata gettata la sostanza, all'arrivo dei Carabinieri.

3.1. Rilevato, di seguito, che l'impugnazione risulta manifestamente infondata anche quanto al secondo motivo.

La Corte di appello ha escluso la lieve entità del fatto, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando il numero di dosi singole ricavabili dalla sostanza in sequestro, pari a 3342, come tale destinato a soddisfare un mercato particolarmente ampio e non compatibile con un'attività sporadica o marginale.

Ancora, sono state valorizzate in senso negativo le modalità di custodia e gli accorgimenti adottati, così come il fatto che la sostanza fosse ripartita in panetti idonei ad agevolarne lo smercio frazionato.Alla luce di questi elementi, la sentenza ha dunque congruamente evidenziato mezzi e modalità dell'azione, in uno con i quantitativi interessati, tali da escludere la fattispecie lieve richiesta.

3.2. [OSCURATO:PERSONA], poi, che ricorso risulta manifestamente infondato anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, confermato dalla Corte d'appello in ragione della quantità di sostanza rinvenuta, delle modalità organizzate di detenzione e della riconducibilità dell'imputato ad ambienti criminali strutturati, dunque ancora con motivazione priva di illogicità manifesta e qui non censurabile.

3.3. [OSCURATO:PERSONA], infine, che la motivazione della sentenza risulta priva di vizi anche in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che il primo Giudice aveva individuato la pena base in termini inferiori alla media edittale di cui all'art. 73, comma 4, decreto citato, con misura proporzionata al quantitativo di stupefacente rinvenuto e alla effettiva gravità dei fatti; non irrilevante, infine, è risultato il casellario giudiziale del [OSCURATO:PERSONA], interessato da condanne per ulteriori, gravi reati, commessi successivamente ai fatti qui in esame.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mr OEPOS1TATA ¦ c-RIA CANCt553 2026 C:7h i° *Funzic mar.. h ià

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 12/5/2025 la Corte di appello di Bari riformava solo in punto di confisca la pronuncia emessa il 18/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, fondato soltanto sulle impronte papillari riscontrate, peraltro riferite soltanto al dito medio ed anulare della stessa mano, senza alcun servizio di osservazione, né attività di captazione, dunque con argomento del tutto carente. La motivazione della pronuncia è poi contestata quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, pur ricorrendone i presupposti, oltre che delle circostanze attenuanti generiche. Infine, è dedotta la misura immotivatamente eccessiva della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. Con riguardo, innanzitutto, al giudizio di responsabilità, la sentenza ha sottolineato un dato oggettivo e non contestato, ossia che sulla pellicola esterna che avvolgeva gli 8 panetti di hashish in rubrica erano presenti le impronte papillari del ricorrente; a poco rilevava, peraltro, il fatto che tali impronte si riferissero al dito medio ed anulare della stessa mano, valendo esclusivamente la sicura - e, si ribadisce, non contestata - riferibilità delle stesse proprio al [OSCURATO:PERSONA]. Infine sul punto, la sentenza ha evidenziato che questi non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa circa la presenza di queste impronte, limitandosi, in termini generici, a rivendicare la propria estraneità ai fatti. A livello indiziario, peraltro, le sentenze di merito hanno sottolineato che la camera da letto dello stesso ricorrente affacciava proprio sull'area nella quale era stata gettata la sostanza, all'arrivo dei Carabinieri. 3.1. Rilevato, di seguito, che l'impugnazione risulta manifestamente infondata anche quanto al secondo motivo. La Corte di appello ha escluso la lieve entità del fatto, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando il numero di dosi singole ricavabili dalla sostanza in sequestro, pari a 3342, come tale destinato a soddisfare un mercato particolarmente ampio e non compatibile con un'attività sporadica o marginale. Ancora, sono state valorizzate in senso negativo le modalità di custodia e gli accorgimenti adottati, così come il fatto che la sostanza fosse ripartita in panetti idonei ad agevolarne lo smercio frazionato.Alla luce di questi elementi, la sentenza ha dunque congruamente evidenziato mezzi e modalità dell'azione, in uno con i quantitativi interessati, tali da escludere la fattispecie lieve richiesta. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], poi, che ricorso risulta manifestamente infondato anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, confermato dalla Corte d'appello in ragione della quantità di sostanza rinvenuta, delle modalità organizzate di detenzione e della riconducibilità dell'imputato ad ambienti criminali strutturati, dunque ancora con motivazione priva di illogicità manifesta e qui non censurabile. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], infine, che la motivazione della sentenza risulta priva di vizi anche in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che il primo Giudice aveva individuato la pena base in termini inferiori alla media edittale di cui all'art. 73, comma 4, decreto citato, con misura proporzionata al quantitativo di stupefacente rinvenuto e alla effettiva gravità dei fatti; non irrilevante, infine, è risultato il casellario giudiziale del [OSCURATO:PERSONA], interessato da condanne per ulteriori, gravi reati, commessi successivamente ai fatti qui in esame. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mr OEPOS1TATA ¦ c-RIA CANCt553 2026 C:7h i° *Funzic mar.. h ià
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