CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 31125/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CREMONAtiato avviso alle paT-Cil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari di Cremona ha applicato, su congiunta richiesta delle parti, la pena concordata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( alias Urancfriovschi Ser_ i) in ordine ai reati di cui agli artt. 624 bis, 648 e 337 c.p.; 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo, con il quale lamenta generiche carenze motivazionali. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o de la misura di sicurezza. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente