Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30468/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 12 maggio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Reggio nell'Emilia il 4 luglio 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsa- bile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 23 luglio 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato ricono- scimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio che stima eccessivamente severo.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza attiene, infatti, al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni, avendo la Corte di appello (alla p. 1) valorizzato l'assenza di elementi di meritevolezza, l'esistenza di un precedente specifico e la notevolissima elevatezza della dell'alterazione del tasso, che ha raggiunto più del doppio del valore-soglia: si tratta di motivazione adeguata, congrua e logica con la quale la vaga impugna- zione non si confronta.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 12 maggio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Reggio nell'Emilia il 4 luglio 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsa- bile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 23 luglio 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma quanto al resto. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato ricono- scimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio che stima eccessivamente severo. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza attiene, infatti, al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni, avendo la Corte di appello (alla p. 1) valorizzato l'assenza di elementi di meritevolezza, l'esistenza di un precedente specifico e la notevolissima elevatezza della dell'alterazione del tasso, che ha raggiunto più del doppio del valore-soglia: si tratta di motivazione adeguata, congrua e logica con la quale la vaga impugna- zione non si confronta. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d
Sentenza Cassazione n. 30468/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris