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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36776/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° dicembre 2022, la Corte di appello di Milano, nel riformare parzialmente con la esclusione della recidiva, ha nel resto confermato la pronuncia di condanna del 21 aprile 2022 del Gip del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato per due episodi di furto -consumato e tentato- in abitazione aggravati, di cui ai capi A) e B), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, qualificata infraquinquennale, ravvisato il vincolo della continuazione tra i reati e con la diminuente del rito, alla pena di giustizia; la sentenza di primo grado aveva altresì revocato la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza irrevocabile.

L'accusa ha ad oggetto il furto in abitazione aggravato dal porto di un'arma di cui non si è fatto uso e della minorata difesa (capo A) e il tentato furto in un'altra abitazione egualmente circostanziato (capo B).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma primo n.3 cod. pen.

Lamenta il ricorrente che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, non vi è prova che l'arma fosse sprovvista del tappo rosso.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla revoca della pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Milano del 9 maggio 2018 (irr. il 1°giugno 2018).

La sentenza impugnata ha escluso la contestata recidiva infraquinquennale ritenendo che la sentenza risultante dal casellario giudiziale si riferisse ad un soggetto diverso dal ricorrente quanto alle generalità.

Ha però contraddittoriamente confermato la sentenza di primo grado in relazione alla revoca della pena sospesa precedentemente concessa proprio con la sentenza irrevocabile che ha ritenuto non riconducibile all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha esaustivamente motivato sulla specifica doglianza richiamando e condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, evidenziando che la riproduzione di una pistola semiautomatica in metallo va considerata alla stregua di un'arma vera e propria valutando il livello di intimidazione che la stessa è suscettibile di provocare nella persona offesa allorché venga commessa per commettere un reato.

La valutazione in relazione alla sussistenza del tappo rosso attiene al fatto e come tale non è censurabile in questa sede.

Del resto, questa Corte ha chiarito che, sia pure in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi è sufficiente il ricorso ad un'arma giocattolo qualora questa non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza dell'aggravante poiché la rapina era stata consumata al buio). (Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Rv. 282203).

2. Il secondo motivo è privo di interesse.

Avendo la Corte accolto il motivo di gravame che ha escluso la riferibilità al ricorrente della sentenza di condanna in relazione alla quale era stata contestata la recidiva, non si ravvisa l'interesse del medesimo a dolersi della revoca della sospensione condizionale della stessa da parte del primo giudice. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° dicembre 2022, la Corte di appello di Milano, nel riformare parzialmente con la esclusione della recidiva, ha nel resto confermato la pronuncia di condanna del 21 aprile 2022 del Gip del Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato per due episodi di furto -consumato e tentato- in abitazione aggravati, di cui ai capi A) e B), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, qualificata infraquinquennale, ravvisato il vincolo della continuazione tra i reati e con la diminuente del rito, alla pena di giustizia; la sentenza di primo grado aveva altresì revocato la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza irrevocabile. L'accusa ha ad oggetto il furto in abitazione aggravato dal porto di un'arma di cui non si è fatto uso e della minorata difesa (capo A) e il tentato furto in un'altra abitazione egualmente circostanziato (capo B). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma primo n.3 cod. pen. Lamenta il ricorrente che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, non vi è prova che l'arma fosse sprovvista del tappo rosso. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla revoca della pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Milano del 9 maggio 2018 (irr. il 1°giugno 2018). La sentenza impugnata ha escluso la contestata recidiva infraquinquennale ritenendo che la sentenza risultante dal casellario giudiziale si riferisse ad un soggetto diverso dal ricorrente quanto alle generalità. Ha però contraddittoriamente confermato la sentenza di primo grado in relazione alla revoca della pena sospesa precedentemente concessa proprio con la sentenza irrevocabile che ha ritenuto non riconducibile all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha esaustivamente motivato sulla specifica doglianza richiamando e condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, evidenziando che la riproduzione di una pistola semiautomatica in metallo va considerata alla stregua di un'arma vera e propria valutando il livello di intimidazione che la stessa è suscettibile di provocare nella persona offesa allorché venga commessa per commettere un reato. La valutazione in relazione alla sussistenza del tappo rosso attiene al fatto e come tale non è censurabile in questa sede. Del resto, questa Corte ha chiarito che, sia pure in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi è sufficiente il ricorso ad un'arma giocattolo qualora questa non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza dell'aggravante poiché la rapina era stata consumata al buio). (Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Rv. 282203). 2. Il secondo motivo è privo di interesse. Avendo la Corte accolto il motivo di gravame che ha escluso la riferibilità al ricorrente della sentenza di condanna in relazione alla quale era stata contestata la recidiva, non si ravvisa l'interesse del medesimo a dolersi della revoca della sospensione condizionale della stessa da parte del primo giudice. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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