CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 01304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31770-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Taranto, via Veneto n. 111 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, C/O [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 881/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 31770/2020 Numero sezionale 10378/2021 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della Numero di raccolta generale 1304/2022Data pubblicazione 17/01/2022 sentenza del Tribunale di Brindisi di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace di accoglimento di opposizione a sanzione amministrativa. 2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con due motivi di ricorso si censura la sentenza del Tribunale sotto il profilo della inammissibilità della produzione documentale avente ad oggetto la regolarità della notifica e della impossibilità di verificare la data di spedizione del verbale di accertamento dell’infrazione per la tempestività della notifica. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Entrambe le censure sono inammissibili perché trattano questioni che non risultano affrontate nella sentenza impugnata e rispetto alle quali il ricorrente non indica in quale atto le ha proposte nel giudizio di merito. 3. Il collegio non condivide la proposta del relatore, mancando i presupposti dell’evidenza decisoria. Il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 18 novembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7