CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SPNTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 25/9/2020 della Corte d' appello di Salerno esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; considerato che il difensore di fiducia dell' imputato ha formulato ex art. 23, comma P, di. 98 ottobre 9090, convertito, con modificazioni, d.›!!2 I. 1 8 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per li rigetto dei ricorso; udito il difensore delle parti civili che ha chiesto il rigetto del ricorso conformemente alle proprie conclusioni scritte; udito il difensore dell'imputato che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] . sprnndn la procpetta7ione accusatoria, l'odierno imputato, nella qualità di tecnico incaricato della direzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dello stabile denominato "[OSCURATO:PERSONA]", sito nel centro di Salerno e caratterizzato da un'architettura di particolare rilievo storico e artistico, ci rPso rPcponsAbile, pPr qiiAntn qui di intPrPsce, nP!!'rrd tempn rnmproco tra il mese di giugno 2006 e il mese di Febbraio 2007, di una serie di reati di falso consistiti nel rappresentare, negli atti trasmessi alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno e Avellino, ai fini dell'approvazione dei progetto edilizio, una situazione di fatto diversa da quella reale, sia in ordine allo stato di fabbricato, sia in ordine alle opere da realizzare in modo da indurre in errore gli organi preposti al controllo e determinarli a consentire un intervento illegittimo. 2. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 25 settembre 2020, in aLLuglimaiito dell'impugnazione proposta dalle parti civili, in riforn-la della sentenza del Tribunale di Salerno del 12.5.2014 che aveva assolto l'imputato dai reati ascrittigli, ha dichiarato l'inefficacia, ai soli effetti civili, dell'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo B (prescrittosi prima della sentenza di primo grado) e ha condannato ai risarcimento dei danno subito dalle parti civili per effetto (10i reati contestati ai rapi r) ed (non ancora prescritti a!!A (-1›tA rii emissione della sentenza di primo grado, ma solo prima del decreto di citazione per il giudizio di appello) da liquidarsi in separato giudizio civile nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in entrambi i gradi di giudizio. 3. Propone ricorso per LcISSdLione l'imputato deduLerido in primis, LU(I riferimento all'intera motivazione nel suo complesso, la violazione del disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per avere la Corte distrettuale totalmente ribaltato la decisione di primo grado senza ottemperarare all'obbligo di "motivazione rafforzata". 3.1. Nello specifico, con riferimento al capo B), lamenta las violazione di legge e la manifesta illoqicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di inefficacia, ai soli effetti civili, dell'assoluzione pronunciata in primo grado nonché la violazione della legge processuale per difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza. Con riferimento al capo c) lamenta !'inosservanza della legge pPrik, in rapporto alla natura di certificato dell'elaborato grafico e la violazione di legge e manifesta logicità della motivazione in rapporto all'affermazione di responsabilità dell'imputato.3.3. Con riferimento infine al capo E) il ricorrente, oltre a reiterare le censure già proposte in relazione al capo C), lamenta l'inosservanza della legge penale e linrrtnce I 1,111,,J4 motivazione in relazione all'accertamento della potenziale t^nnar.ità •-.1-41 h, LI lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 1. La Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, si è attenuta, quanto alla tecnica argomentativa adoperata per ribaltare la decisione d'i assoluzione- di primo grado, agli insegnamenti di questa Corte in terna di motivazione rafforzata. Per le Sezioni Unite "Mannino" «Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente ì più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle.. ragioni delle. relativa incompletezza o incoerenza f.:ali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679). Nel ribaltare una sentenza, dunque, i giudici d'appello hanno l'obbligo di dimostrare specificatamente, attraverso una motivazione rafforzata, ossia differente, completa e più persuasiva deiia precedente, che gli argomenti maggiormente rilevanti della cpritpn7a rii primo grado sono logicamente e giuridicamente insostenibili e devono, attraverso il loro argomentare non limitato ad una mera ricostruzione alternativa a quella di primo grado, far venire meno ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. ([OSCURATO:PERSONA], da ultimo, Sez. 5, n. 15259 del 18/2/2020, Menna, Rv. 279255). Devesi poi rilevare che anche riguardo della denuncia della violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata permangono i limiti generali propri del sindacato di legittimità che non può tradursi in un' opzione a favore o contro il giudizio espresso dall'uno o dall'altro giudice, ma si estrinseca nella verifica de! rispetto del percorso logico -giuridico imposto dall'obbligo di motivazione rafforzata. Di tali principi il giudice di appello deve fare applicazione anche quando si tratti di giudizio che riguarda, come nel caso di specie, l'impugnazione svolta dalla sola parte civiie in relazione aiie soie statuizioni civilistiche, poiché, anche in tai caso, gliggigtp la nprpggità di osservare la reg,u/a inrig PCprPgCA 533 rnd, proc. pen., propria del processo penale nel quale la pretesa civilistica è, infatti, inserita, come del resto evidenziato dal collegamento ineludibile tra pronuncia di condanna e decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno risultante dal testo dell'art. 538 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. b, n. 45203 del 22/10/21113, paparn, Ghz )RP,RF,O; Co7 9, n 11883 riol 8/11/9019, Rorlingori, 12 n/ 54799 Orbene, la decisione assunta dalla Corte territoriale si appalesa conforme ai suddetti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. All'imputato viene contestato al capo B, il delitto di cui all'articolo 481 cod. peri. perché, quale direttore dei lavori di restauro e riScUldffiCHLU dei "PclicILLO Santoro", su istigazione dell'amministratore del condominio, ha attestato falsamente, nella relazione asseverante, allegata alla DIA del 9 giugno 2006, che lo stato dei luoghi, riportato negli elaborati grafici relativi allo stato di fatto, era conforme agli atti abilitativi, come dichiarati dal proprietario o dall'avente titolo, e chic i medesimi elaborati grafici erario completi ed esatti iiviiu3taiit. l) non facevano distinzione fra stato di fatto e di progetto; 2) l'intervento da eseguire era solo sommariamente descritto nella relazione tecnica; 3) mancava un rilievo dello stato di fatto alla data di presentazione della D.I.A.; 4) i grafici non erano adeguatamente quotati e particolareggiati; 5) non era menzionata nella relazione tecnica l'istanza di condono edilizio presentata ne! 1 986 da! condomino [OSCURATO:PERSONA] (istanza peraltro non ancora definita); 6) non erano riportati gli abbaini già esistenti al settimo piano, lato nord, e i lavori effettuati sulla base di una precedente D.I.A., presentata dal precedente direttore dei lavori nel 2002 e relativi di cornicione di LOWIlcIMCHW di SCSIU livello , idt0 nord, di cornicione di coronamento centrale, lato corso Garibaldi e lato l ungomare e alla balaustra del terrazzo al sesto livello lato nord, strutture rappresentate nei grafici nella loro originaria composizione. La sentenza di primo grado, con riferimento a tale contestazione, ha ritenuto, in [OSCURATO:PERSONA] 3lJ3LCII IG I IL/I I I VZ3C configurabiie il reato contestato in quanto i grafici prodotti non documentavano lo stato di fatto (perché visibilmente difformi dalla conformazione dell'immobile), ma dovevano considerarsi elaborati di progetto. L'incompletezza della relazione, consistita nell'omissione dell'allegazione dello stato di tatto dell'immobile, poi, per i giudici di primo grado, non integrava, nella specie, un falso in censo tecnico, ossiaun'effettiva e volontaria ingrnutPtio veri avente potenziale efficacia ingannevole, in quanto, essendo siffatta incompletezza immediatamente percepibile, era priva di una potenziale efficacia ingannevole e addebitabile a mera negligenza. Per i giudici di primo grado l'imputato avrebbe esposto nei grafici solo id prospettiva progeltuaie, senza alcuna intenzione di ingannare gli organi preposti al controllo, stante l'immediata evidenza della lacuna. La Corte d'appello ha totalmente ribaltato siffatta ricostruzione.Il ricorrente, nell'impugnare tale sentenza, evidenzia che in essa nessun cenno è dato rinvenire in ordine al tema riscontrabile nella decisione di primo grado -cimik i n mn ni a V n -11, 1 ,, / ,.LA della relazione asseverante e dell'asseverazione di conformità che, per il giudice di primo grado, non è equiparabile ad una falsità. Stigmatizza il ricorrente che la Corte d'appello non si è confrontata in alcun modo con la motivazione della decisione di primo grado laddove si ritiene che le tavole grafiche rappresentavano in modo inequivoco io stato di progetto dell'immobile P ha affermato la responsabilità del Carlurcio concentrandosi "compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici" ossia su un fatto diverso da quello contestato. Tali obiezioni non colgono nel segno. Ed invero, iEì Corte d'appello, dopo avere evidenziato «chie alla data del 9/5/2006 - le modifiche del prospetto dell'ala nord del fabbricato (scala b) erano state già realizzate, in parte per effetto di interventi risalenti nel tempo [...] e in parte per lavori abusivi seguiti alla DIA del 2002», con motivazione approfondita e convincente, ha posto in luce che le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado non tre:vano rispondenza nel complesso delle risultanze istruttorie, ivi incluse le dichiarazioni rese dallo stesso imputato all'udienza del 25 novembre 2013. La Corte ha, quindi, osservato, che l'intervento programmato con la seconda D.I.A., a cui si riferisce la relazione incriminata, era diretto a reaiizzare su uno dei versanti dei fabbricato le stesse opere che già erano state realizzate nell'altro versante ripi fabbricato, con l'obiettivo di uniformare le due facciate. A tal proposito, la Corte, nel ricordare che l'imputato stesso aveva affermato di avere ricevuto dall'assemblea condominiale l'incarico di riprodurre sull'ala del fabbricato fino a quel momento rimasta intatta le variazioili chie erano già state apportate all'altre) Iato per riequilibrare l'aspetto complessivo dell'edificio, ha evidenziato che, nella relazione sottoscritta dal tecnico e dagli allegati elaborati grafici, le due facciate apparivano uniformi ed entrambe corrispondenti all'originaria conformazione dei progetti e che, pertanto, non risultava rappresentato lo stato attuale dell'immobile e non era dunque raffigurato l'intervento progettato atteso che i lavori avrebbero comportato, non la riduzione in pristino del sito, quanto piuttosto l'esecuzione di opere corrispondenti a quelle già realizzate sull'altro versante e non visibili nei grafici. I grafici esibiti raffiguravano la conformazione originaria delle facciate e delle coperture e l'attestazione allegata aiia DIA (avente pacificamente natura CPrtifirativA), secondo mi i lavori avrebbero esclusivamente riguardato il recupero e il risanamento del fabbricato, era innegabilmente falsa e volta a dissumulare i lavori effettivamente da eseguirsi che, verosimilmente, non sarebbero stati mai autorizzati dalla Soprintendenza.La Corte, quindi, non si è limitata ad offrire una propria ricostruzione alternativa dei fatti, ma, con argomentare lucido e convincente, ha osservato come sia insostenibile !a tesi affermata in primo grado secondo cui l'attestazione dell'imputato in ordine all'esattezza e alla completezza degli elaborati era espressione di una mera opinione soggettiva inidonea ad integrare un'ipotesi di falso, in quanto, al contrario, proprio in considerazione dell'indiscutibile consapevolezza da parte dei Cariuccio, visto ii suo ruoio di direttore dei lavori, dell'infedele rappresentazione dello stato dei luoghi , l'attestazione (infedele) doveva considerarsi «un'oggettiva e volontaria immutatio veri chiaramente funzionale ad occultare le caratteristiche dell'intervento progettato». In conclusione, il Giudice distrettuale ha evidenziato che risulta « sostanzialmente tradita la funzione che 11-àrt. 23 diD.F-Z. 380/2001 affida al progettista abilitato, quale esercente un servizio di pubblica necessità, che è esattamente quella di fornire una rappresentazione fedele dell'incidenza dell'intervento programmato, rispetto allo stato originario del sito, e quindi della sua compatibilità con gli strumenti urbanistici». 3. Il terzo capo d'accusa elevato a carico dell'imputato concerne anch'esso il delitto di cui all'articolo 481 cod. pen. e ha riguardo alla documentazione che il Carluccio ebbe a presentare alla Sovrintendenza, su sollecitazione di questa, nel mese di ottobre 2006 a seguito dell'intervenuta sospensione dei lavori. Secondo l'imputazione, negii elaborati grafici allegati alla richiesta di ripresa dei lavori presentata il 17 ottobre 2006, il tecnico progettista phhp a fornire una rappresentazione infedele del fabbricato quanto alla conformazione dei cornicioni di coronamento al settimo piano (lato [OSCURATO:PERSONA], lato corso Garibaldi e lato lungomare), della balaustra del terrazzo del sesto livello (lato [OSCURATO:PERSONA]), raffigurata in forma identica a quella già realizzata su: tel i - [OSCURATO:PERSONA] pi ubpiLici 'te li corso Garibaldi, e del colmo nonché dell'altezza e dell'inclinazione del tetto sui lati prospicienti il corso Garibaldi e il lungomare. Anche con riferimento a tale imputazione il giudice di primo grado ha ritenuto che i grafici presentati dal direttore dei lavori avessero l'unica finalità di descrivere gli interventi da compiere, peraltro graficamente evidenziati con una diversa colorazione, donde l'impossibilità di attribuire i caratteri tipici del falso alla mancata rappresentazione di taluni degli interventi già realizzati, configurabile al più come una carenza documentale. Per la sentenza di primo grado, non troverebbero appiicazione ie disposizioni dì cui aiirart. 23 e 29 dei DPR n. un del 2001 trattandosi di elaborati presentati quando ancora il bene non era assoggettato a vincolo. Anche in questo caso la sentenza d'appello si é discostata da siffatta motivazione rilevando che: 1) gli elaborati grafici, in quanto presentati dal progettista contestualmente a una formale richiesta di ripresa dei lavori avviati sulla base della DIA del 2006, hanno esattamente lo stesso valore dei documenti tecnici allegati >lie nIA gliindi nem si tretteeh interhcH7ioni infrIrrn!i prive di ‘flore certificativo, bensì di atti predisposti dal progettista allo scopo specifico di asseverare la legittimità dell'intervento a fronte del provvedimento che aveva disposto l'immediata chiusura del cantiere; 2) gli elaborati grafici presentati nell'ottobre 2006 eft1H0 dei tutto inadeguati a rappresentare la reale incidenza delle opere che si intendeva realiz7are in quanto non erano documentate alcune delle modifiche già apportate all'ala sud dell'edificio relative alla veranda alla tettoia e alle pendenze dei tetti e dall'altro si raffiguravano le facciate dei due versanti in maniera perfettamente corrispondente, salva una diversa colorazione UI alcuni tratti del 'versante nord corrisponderiti ai 'punti degradati sui quali si proponeva di intervenire. In altri termini gli elaborati grafici mantenevano del tutto indefinite la natura e la caratteristica dei lavori da compiere ed erano quindi redatti in forma ingannevole in quanto non consentivano il confronto tra lo stato attuale dei fabbricato e quello di progetto, confronto che avrebbe consentito di verificare 'esistenza o rhPho di una trasformazione dei prospetti 2r-°‘3 evidenziate. Per la Corte d'appello, dunque, gli elaborati grafici allegati alla richiesta di riattivazione del cantiere erano redatti in forma ingannevole poiché proprio la presentazione di tavole uniche lasciava intendere che l'intervento non avrebbe comportato dILUIld trasformazione dei prospetti [lene aree evidenziate dove; al contrario, per esplicita ammissione del progettista, l'obiettivo era quello di replicare su un'ala dell'edificio le modifiche già apportate all'altro versante. Tale condotta, sempre per la Corte distrettuale, non è frutto di mera negligenza, ma dell'obiettivo di dissimulare le trasformazioni in atto che non avrebbero potuto CJ3CI C aopi ovote in IPase al ,,figente piano di recupero e in pendenza della procedura per l'apposizione del vincolo di interesse artistico all'edificio. Anche con riferimento a tale motivazione il ricorrente lamenta, con riferimento alla natura di certificato dell'elaborato grafico, la mancata valutazione da parte della Corte distrettuale delle caratteristiche intrinseche dell'elaborato da pacificamente "stato di progetto" in cill>nto evidenzia !e aree ammalorate della facciata da sostituire. Anche in questo caso vi sarebbe la violazione del principio della motivazione rafforzata non avendo la Corte distrettuale evidenziato i vizi del percorso argomentativo del primo giudice essendosi iimitata ad offrire un apprezzamento alternativo a quello dei tribunaie. Tali censure non sono da ritenersi fondate in quanto la Corte, dopo aver proceduto al confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, ha spiegato in modo analitico e del tutto corretto, che gli elaborati grafici presentati in allegato alla formale richiesta di ripresa dei lavori avviati sulla base della DIA del 2006 sono atti «aventi esattamente lo stesso valore dei documenti tecnici allegati alla predetta D.I.A. predisposti dai progettista allo specifico scopo di asseverare la legittimità d.0!!'int.Tv.:.ntrl a front,- del provvedimento, di appena qualche giorno precedente, con cui era stata disposta, su sollecitazione della Soprintendenza, l'immediata chiusura del cantiere» e, pertanto, non possono intendersi alla stregua di interlocuzioni informali prive di valore oertifioativo. Da qui l'ovvia conclusione che non solo che nessun dubbio sussiste sul «valore certificativo dell'atto predisposto dal tecnico nella sua qualità di esercente un servizio di pubblica necessità e nel contesto di una formale interlocuzione con gli organi preposti ad approvare il progettato intervento edilizio», ma «non vi è ragione di dubitare, sul piano formale, della configu"rabtà contestato u•-lelitto di all'ari-L. 40 t " cuu. JI ., avendo l'imputato agito nella qualità di esercente un esercizio di pubblica necessità e con il precipuo compito di attestare le caratteristiche e la liceità dell'intervento progettato». 4. Analoghe considerazioni valgono per le censure svolte in relazione ai capo E che ripropongono sostanzialmente 143 medesime ntlinctinni affrontate con riferimento al capo C). Deve solo in ultimo rilevarsi che non si riscontra il lamentato difetto di motivazione in ordine «all'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto ddflflUSU C dell'esistenza di Ufl flesso di LcIllScliità tr-cl questo e ii pregiudizio lamentato» in quanto la Corte d'appello, dopo l'esauriente apprezzamento della responsabilità dell'imputato, si è attenuta, nel procedere alla condanna generica al risarcimento del danno, al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui a tal fine è «sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di LUI guerze ucii e>, (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386) nonché «l'esistenza, desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità, di un nesso di causalità tra [il fatto] e il pregiudizio lamentato» (Sez. 3, n. 3633U del 23/03/2015, bertini, Rv. 265637 — (i1) costituendo la slirldPtt2 pronuncia mera deciPratori2 Pric» da cui ocillA ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile il quale ha anche la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito. 5. Atteso l'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili come liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuaii. chrirlAnnA, inhitn., il