CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 18797/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28316/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 5P [OSCURATO:PERSONA]. ANGELO E [OSCURATO:PERSONA]. LAURA -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PORDENONE R.G. n. 223/2017 depositata il 21/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in tre motivi contro l’ordinanza R.G. 223/2017 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 21 febbraio 2018. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. L’altra intimata società semplice Studio di progettazione 5P, meglio indicata in epigrafe, non ha svolto attività difensive. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. 3. Il Tribunale di Pordenone ha rigettato l’opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 15 del d.lgs. 150 del 2011, proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell’art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per non aver l’ordinanza impugnata rilevato la decadenza del diritto al compenso del consulente tecnico d’ufficio nonostante ne avesse richiesto la liquidazione oltre il termine di 100 giorni dall’espletamento dell’incarico. Si espone che il CTU [OSCURATO:PERSONA] aveva “dichiarato di aver espletato l’incarico assegnatogli il giorno 30 settembre 2014, … apponendo tale data a pagina 30 dell’elaborato peritale allegato all’istanza di liquidazione” ed aveva poi “richiesto la liquidazione solo in data 2 dicembre 2016, come da data di deposito della relativa istanza … e così oltre il succitato termine decadenziale di 100 giorni”. 4.1. L’ordinanza impugnata ha invece “ribadito l’orientamento già espresso da questo Tribunale e cioè che la decadenza di cui all’art. 71 D.P.R. 115/2002 riguarda esclusivamente le richieste di liquidazione delle spese da presentare allo Stato, come nel caso di spese a carico dell’Ufficio del P.M. o di quelle a carico dell’Erario per il patrocinio a spese dello Stato (in ossequio altresì all’interpretazione costituzionalmente orientata datane dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 306/2012), con la conseguenza che l’esigenza di poter conoscere celermente e con certezza l’ammontare delle somme da anticipare non sussiste nel caso in cui le parti siano private, dato che rimane nella loro disponibilità la scelta se procedere o meno nel giudizio civile con la consulenza tecnica”. 4.2. Non sussiste l’inammissibilità eccepita dal controricorrente, in quanto il primo motivo di ricorso rispetta l'onere di specificità, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., indicando esso la norma di legge di cui intende lamentare la violazione, esaminandone il contenuto precettivo e raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella ordinanza impugnata. 4.3. Il primo motivo di ricorso è fondato. 4.3.1. L’art. 71 (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, reca la disciplina delle “indennità e [del]le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori”, “[del]le indennità e [del]le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II” e “[del]le spettanze agli ausiliari del magistrato”, prescrivendo che esse “sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168”, e riferendosi, in particolare, l’art. 168 richiamato alla liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia, effettuata con decreto di pagamento del magistrato che procede. Il secondo comma dell’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone, poi che “ [l]a domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”. 4.3.2. Nella relazione illustrativa del d.P.R. n. 115 del 2002, a proposito dell’art. 71, si scriveva che la norma “rielabora gli articoli originari, eliminando delle ambiguità terminologiche e adeguandoli alle novità normative in tema di modalità di pagamento. Le voci di spesa prese in considerazione sono quelle che risultano dalle norme originarie. Non sono comprese, pertanto, le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti (titolo XI, parte II). La norma in commento supera l'ambiguità terminologica del doppio termine di ‘prescrizione’, previsto dalla norma originaria, anche sulla base delle osservazioni del Consiglio di Stato. È pacifico che il termine previsto per l'incasso dell'importo è di decadenza, così come è di decadenza quello previsto per la presentazione della domanda. Infatti, nella norma originaria il termine finale per la presentazione della domanda coincide con quello qualificato di ‘prescrizione’; quindi, si tratta di termine di decadenza, operando poi le regole generali per la prescrizione del diritto (…)”. 4.3.3. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 306 del 2012, ha dichiarato manifestamente infondata la q uestione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., affermando che il termine dettato dalla norma in esame, avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale il termine stesso decorre, non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante; né la disposizione censurata realizza un irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, rispondendo, invece, ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio. 4.3.4. La giurisprudenza di questa Corte ha poi precisato che il termine di cento giorni entro cui gli ausiliari del magistrato devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute, decorre dal momento del deposito della relazione, il quale segna il compimento delle operazioni (Cass. Sez. 2, n. 22030 del 2018; Sez. 2, n. 28952 del 2011), restando preclusa all’ausiliario, una volta verificatasi detta decadenza, la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 2, n. 4373 del 2015). 4.3.5. Al fine di individuare l’ambito di applicabilità della disciplina contenuta nell’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove esso si riferisce agli “ausiliari del magistrato”, occorre far capo agli artt. 2, comma 1, e 3, lett. n), dello stesso decreto, i quali precisano, rispettivamente, che “[l]e norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi” e che “[a]i fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: … n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”. Sostiene tale interpretazione non solo l’elemento letterale, che non distingue nell’ambito della categoria degli "ausiliari del magistrato", ma anche la ravvisata ratio dell'art. 71, comma 2, cit., quale norma volta ad operare una scansione dei tempi procedimentali al fine di far conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio. 4.3.6. Dunque, l’art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 tratteggia i caratteri del provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato. Si tratta di un provvedimento che ha natura giurisdizionale, e non amministrativa; che viene pronunciato non d’ufficio, ma su espressa domanda dell’interessato, da presentare entro un termine di decadenza; che ha forma di decreto inaudita altera parte; che viene comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero; che è titolo provvisoriamente esecutivo; e che, infine, è impugnabile unicamente con il ricorso in opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. In tale struttura normativa del procedimento di liquidazione, è agevole desumere altresì che la decadenza stabilita da ll’art. 71 , comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 ha funzione di ordine pubblico processuale. Con la pronuncia che chiude il processo, il giudice deve, infatti, anche decidere definitivamente, in applicazione del principio di soccombenza, su quale parte gravi l’onere delle spese anticipate per il pagamento del compenso preventivamente liquidato all’ausiliare. Se il giudice definisce il giudizio e regola in sentenza l'onere delle spese processualiprima di aver liquidato il compenso spettante all’ausiliare, secondo l’interpretazione di questa Corte egli non ha più il potere di provvedere a tanto (Cass. Sez. 6-2, n. 37480 del 2021; Sez. 6-2, n. 20478 del 2017; Sez. Lav. n. 28299 del 2009). Al che consegue che la tempestiva presentazione della domanda di liquidazione, prescritta dall’art. dall’art. 71, comma 2,cit., può riverberare i suoi effetti anche sulla sollecita definizionedel processo. 4.4. Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: in tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge”. 5. La fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti due motivi (2: violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 del DPR 115/2002 e degli articoli 12 e 13 DM 182/2002, per essersiritenuti corretti gli importi liquidati al consulente tecnico d’ufficio; 3: violazione e falsa applicazione degli art.126, 194, 195, 200, 696 bis, c.p.c., art. 49, 50, 51 e 52 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 16 bis d.l. 18/10/2012 n. 179, art. 20 d.leg. 7 marzo 2005, n. 82, art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 (conv. nella l. 22 febbraio 2010, n. 24 e delle specifiche disposizioni di cui agli artt. 11, 12, 13 e 34, d.m. 21/2/11 n. 44, 44 d.l. 114/2014, art. 12 n. 1 lett. D, e 14 provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati presso il Ministero della Giustizia). 7. Il primo motivo di ricorso viene dunque accolto, mentre i restanti due motivi sono dichiarati assorbiti. Può procedersi alla decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. L’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di pagamento delle spettanze del c.t.u. [OSCURATO:PERSONA] del 5 dicembre 2016 va accolta. Dovendosi provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nonché del precedente giudizio di opposizione, nei rapporti fra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], attesa la novità della questione decisa, sussistono le ragioni per compensare integralmente le stesse fra le parti. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di pagamento delle spettanze del c.t.u. [OSCURATO:PERSONA] del 5 dicembre 2016; compensa per intero tra le pa