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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 04033/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0330VLA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Bonofe avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità dei precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen.

Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0330VLA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Bonofe avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità dei precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], te
Sentenza Cassazione n. 04033/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris