Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 39140/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di L'Aquila udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. All'udienza del 12 giugno 2023 il G.u.p. del Tribunale di L'Aquila, nell'ambito del procedimento RGNR 2023/2017, RGGIP 282/18 a carico di [OSCURATO:PERSONA]+27, relativo al reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a plurimi reati dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ad altro, ha emesso la seguente ordinanza: "[...] rilevato che la questione concernente la competenza per territorio può essere sollevata fino al momento conclusivo dell'udienza preliminare e, ove sollevata, determina (in caso di mancato accoglimento) la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, visto l'art. 24 bis c.p.p. rimette gli atti alla Corte di Cassazione in merito alla questione di incompetenza per territorio sollevata dalle difese degli imputati [...]".

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di L'Aquila.

Sono pervenute le memorie dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto per i rispettivi assistiti di accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata all'udienza preliminare. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile perché in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (si vedano, tra le tante, Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334 - 01; si vedano in senso conforme anche Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 - 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 - 01; Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Rv. 285424 - 01).

Nel caso in esame, il G.u.p. di L'Aquila ha interpretato l'art. 24- bis cod. proc. pen. come strumento meramente esplorativo, omettendo qualsiasi valutazione in merito alla questione di competenza e precludendo di fatto al giudice di legittimità una decisione.

S'impone pertanto la restituzione degli atti al G.ip. dell'Aquila P.Q.M.

Dichiara inammissibile la rimessione a questa Corte della questione di competenza per territorio e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale dell'Aquila per l'ulteriore corso.

Coà deciso, il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente acri DonateI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di L'Aquila udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. All'udienza del 12 giugno 2023 il G.u.p. del Tribunale di L'Aquila, nell'ambito del procedimento RGNR 2023/2017, RGGIP 282/18 a carico di [OSCURATO:PERSONA]+27, relativo al reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a plurimi reati dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ad altro, ha emesso la seguente ordinanza: "[...] rilevato che la questione concernente la competenza per territorio può essere sollevata fino al momento conclusivo dell'udienza preliminare e, ove sollevata, determina (in caso di mancato accoglimento) la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, visto l'art. 24 bis c.p.p. rimette gli atti alla Corte di Cassazione in merito alla questione di incompetenza per territorio sollevata dalle difese degli imputati [...]". Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di L'Aquila. Sono pervenute le memorie dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto per i rispettivi assistiti di accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata all'udienza preliminare. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (si vedano, tra le tante, Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334 - 01; si vedano in senso conforme anche Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 - 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 - 01; Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Rv. 285424 - 01). Nel caso in esame, il G.u.p. di L'Aquila ha interpretato l'art. 24- bis cod. proc. pen. come strumento meramente esplorativo, omettendo qualsiasi valutazione in merito alla questione di competenza e precludendo di fatto al giudice di legittimità una decisione. S'impone pertanto la restituzione degli atti al G.ip. dell'Aquila P.Q.M. Dichiara inammissibile la rimessione a questa Corte della questione di competenza per territorio e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale dell'Aquila per l'ulteriore corso. Coà deciso, il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente acri DonateI
Sentenza Cassazione n. 39140/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris