CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli indicato in epigrafe propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (condannato con fine pena 28 novembre 2021), a mezzo del difensore. Lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, rilevando che è stata disposta nei confronti del predetto la revoca degli arresti domiciliari esecutivi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., sulla base di una motivazione solo apparente, contenente erronei riferimenti processuali, ricopiativa di altro provvedimento e priva della dovuta considerazione del comportamento complessivo tenuto dal condannato. 2. Tali rilievi, nel rappresentare errori d'impostazione e di riferimenti a istituti, non intaccano minimamente il nucleo fondante della decisione, quale si desume da una motivazione non apparente ma appropriata, poiché illustra nel complesso l'assenza delle condizioni minime per la prosecuzione della detenzione fuori dal carcere e dunque per l'ammissione alle misure alternative, a fronte dell'esaustivo apprezzamento dell'incapacità contenitiva delle relative prescrizioni, come dimostrato dall'evasione di Mangiapia mentre si trovava agli arresti domiciliari, seguita dall'arresto in flagranza e la condanna in primo grado. 3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 13O ple24: [OSCURATO:PERSONA] • O 6 MAG