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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 dicembre 2018

Cassazione n. 21657/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20014-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2031/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/12/2018 R.G.N. 1078/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.20014/2019 Cron.

Rep.

Ud.13/06/2024 CC Rilevato che Con sentenza del 24.10.2018 n. 2031, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Pavia che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, ex d.lgs. n. 503del 1992, a decorrere dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, con condanna dell’Inps all’erogazione dei ratei non corrisposti.

Il tribunale aveva ritenuto che non si applicasse, nella specie, il differimento dell’accesso alla pensione di dodici mesi (cd. finestra), disposto dall’art. 12 del DL n. 78del 2010, convertito in legge n. 122del 2010, in quanto l’art. 8 comma 1 del d.lgs. n. 503 del 19 93 costituisce una normativa speciale, mentre la normativa che ha innalzato l’età pensionabile è di carattere generale e non ha prevista alcuna abrogazione esplicita né è possibile ritenere intervenuta alcuna abrogazione tacita, proprio perla natura speciale della norma precedente.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con l’art. 12 comma 1 lett. a) del d.l.n. 78 del 2010 (sulla cui base è previsto lo “slittamento” di un anno per l’accesso alla pensione) si applica solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata, ai sensi dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503del 19 92).

Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza – ricavabile dalle disposizioni di cui al predetto d.lgs. n. 503 cit. – di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, entro sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122del 2010, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd.

“finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 comma 1 lett. a) del d.l. n. 78 del 2010, anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80%, che beneficiano della pensione anticipata.

Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni).

Il motivo è fondato.

Questa Corte nell’esaminare fattispecie analoghe ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd.

"finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010),si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v.

Cass. n. 16591 del 20 22 , n. 37697 del 20 21, n. 17278 del 2020, n. 2382 del 20 20 , n. 15964 del 2019 , n. 32591 del 2018e n. 29191 del 2018) .

A tali principi va data continuità e, pertanto, il ricorso deve essere accoltoe la sentenza cassata con rinvio del la causa alla Corte d’appello di Milanoin diversa composizione che, alla luce dei principi sopra esposti, riesaminerà il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20014-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2031/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/12/2018 R.G.N. 1078/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.20014/2019 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC Rilevato che Con sentenza del 24.10.2018 n. 2031, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Pavia che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, ex d.lgs. n. 503del 1992, a decorrere dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, con condanna dell’Inps all’erogazione dei ratei non corrisposti. Il tribunale aveva ritenuto che non si applicasse, nella specie, il differimento dell’accesso alla pensione di dodici mesi (cd. finestra), disposto dall’art. 12 del DL n. 78del 2010, convertito in legge n. 122del 2010, in quanto l’art. 8 comma 1 del d.lgs. n. 503 del 19 93 costituisce una normativa speciale, mentre la normativa che ha innalzato l’età pensionabile è di carattere generale e non ha prevista alcuna abrogazione esplicita né è possibile ritenere intervenuta alcuna abrogazione tacita, proprio perla natura speciale della norma precedente. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con l’art. 12 comma 1 lett. a) del d.l.n. 78 del 2010 (sulla cui base è previsto lo “slittamento” di un anno per l’accesso alla pensione) si applica solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata, ai sensi dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503del 19 92). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza – ricavabile dalle disposizioni di cui al predetto d.lgs. n. 503 cit. – di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, entro sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122del 2010, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. “finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 comma 1 lett. a) del d.l. n. 78 del 2010, anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80%, che beneficiano della pensione anticipata. Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni). Il motivo è fondato. Questa Corte nell’esaminare fattispecie analoghe ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010),si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v. Cass. n. 16591 del 20 22 , n. 37697 del 20 21, n. 17278 del 2020, n. 2382 del 20 20 , n. 15964 del 2019 , n. 32591 del 2018e n. 29191 del 2018) . A tali principi va data continuità e, pertanto, il ricorso deve essere accoltoe la sentenza cassata con rinvio del la causa alla Corte d’appello di Milanoin diversa composizione che, alla luce dei principi sopra esposti, riesaminerà il merito della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’ap
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