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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 02274/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdate-evvise-al~rtit- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è stato tardivamente proposto, in data 29 aprile 2024, essendo spirato il 17 aprile 2024 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 2 febbraio 2024, con un termine per il deposito della motivazione di 30 giorni, scaduto il 3 marzo 2024, e che da tale ultima data devono essere computati 45 giorni complessivi per l'impugnazione (non trovando applicazione, per la sentenza pronunciata a seguito di giudizio "cartolare" in appello, l'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.), giungendosi così al 17 aprile 2024.

Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdate-evvise-al~rtit- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è stato tardivamente proposto, in data 29 aprile 2024, essendo spirato il 17 aprile 2024 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 2 febbraio 2024, con un termine per il deposito della motivazione di 30 giorni, scaduto il 3 marzo 2024, e che da tale ultima data devono essere computati 45 giorni complessivi per l'impugnazione (non trovando applicazione, per la sentenza pronunciata a seguito di giudizio "cartolare" in appello, l'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.), giungendosi così al 17 aprile 2024. Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 02274/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris