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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24561/2022

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la seguente Ordinanza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione per essersi la Corte di appello limitata a recepire la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. senza compiere alcuna valutazione in ordine alla congruità della pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, applicata esattamente nei termini concordati tra le parti; rilevato che il controllo di legittimità in materia di pena concordata ex art. 599- bis cod. proc. pen. è limitato alla sola illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Ordinanza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione per essersi la Corte di appello limitata a recepire la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. senza compiere alcuna valutazione in ordine alla congruità della pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, applicata esattamente nei termini concordati tra le parti; rilevato che il controllo di legittimità in materia di pena concordata ex art. 599- bis cod. proc. pen. è limitato alla sola illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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