CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 31421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4414-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4414/2023 Cron. Rep. Ud. 04/10/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 37158/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/12/2022 R.G.N. 29384/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37158 del 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli (n. 3243/2021) che aveva respinto l’appello del [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato al pagamento, in favore del Parisi, delle somme indicate nel verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione di Avellino. 2. Contro l’ordinanza di questa S.C., [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 3. Preliminarmente, il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale conferita per il ricorso per revocazione in ragione della confusione che sarebbe creata dalla apposizione, in calce alla procura medesima, del timbro della società ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] snc”; ciò impedirebbe di comprendere se il potere di rappresentanza processuale per la fase di revocazione promani dalla persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]), dalla società ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] snc.) ovvero dal [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della società. 4. L’eccezione è infondata atteso che, come già nel giudizio di appello e in quello di cassazione definito con l’ordinanza ora impugnata, anche nel presente giudizio di revocazione il [OSCURATO:PERSONA] ha agito quale “socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] snc”, come è esplicitato sia nell’intestazione del ricorso e sia nella procura speciale, risultando l’apposizione del timbro della società elemento inidoneo a incidere sulla qualifica del ricorrente. 5. Con il ricorso per revocazione si impugna, poiché affetta da errore di fatto, l’ordinanza n. 37158 del 2022 nella parte in cui ha giudicato inammissibili i motivi di ricorso per cassazione “in quanto formulati senza il rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. SU, n. 8077/2012; SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726)” Nell’ordinanza è specificato che “Non risultano difatti trascritti, almeno nelle parti rilevanti, e neanche depositati in allegato al ricorso per cassazione gli atti e documenti su cui le censure si fondano, in particolare la scrittura privata e la sentenza pronunciata sulla querela di falso” (v. ordinanza n. 37158/2022, § 10). 6. L’attuale ricorrente assume di avere depositato, al momento di iscrizione a ruolo (in forma cartacea) del ricorso per Cassazione, i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio contenenti tutti i documenti allegati e, in particolare, il fascicolo di primo grado in cui era allegata la scrittura privata del 17 luglio 2003, e il fascicolo di secondo grado in cui era allegata la sentenza del tribunale di Avellino n. 52/2016, che aveva rigettato la querela di falso. Aggiunge che, in ragione dell’avvenuto deposito dei documenti, nessuna trascrizione era necessaria. 7. Il ricorso è inammissibile. 8. L’art. 366 n. 6 prevede che il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”; l’art. 369 c.p.c. stabilisce che, insieme al ricorso, debbono essere depositati (n. 4) “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. 9. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha ridefinito il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. affermandone la compatibilità con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, “qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati” (così Cass. n. 12481 del 2022; v. anche Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass., S.U. n. 34469 del 2019). 10. L’ordinanza impugnata ha ritenuto non assolto l’onere imposto dalle disposizioni citate rilevando come i documenti posti a base dei motivi di ricorso non fossero stati trascritti, almeno nelle parti rilevanti, oppure localizzati nella specifica sede processuali e neanche individualmente depositati in allegato al ricorso per cassazione. 11. Il difetto di tali adempimenti è conclamato e non è contraddetto dallo stesso ricorso per revocazione, in cui si assume, unicamente, l’avvenuto deposito dei “fascicoli dei precedenti gradi, contenenti tutti i documenti allegati”, la sufficienza di tale adempimento e la conseguente non necessità della trascrizione degli atti e documenti posti a base del ricorso.12. La giurisprudenza di legittimità ha esattamente perimetrato l'errore di fatto revocatorio, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme, contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (cfr. tra le tante Cass., S.U., n. 30994 del 2017; Cass., S.U., nn. da 30995 a 30997 del 2017). 13. Nel caso in esame, le censure mosse non denunciano un errore di percezione nella lettura degli atti processuali ma prospettano la superfluità degli adempimenti che l’ordinanza impugnata ha ritenuto necessari, ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c., in tal modo interferendo con l’interpretazione data al principio di autosufficienza e risultano pertanto inammissibili. Questa Corte (v. Cass. n. 29750 del 2022) ha giudicato “inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, pacifica la mancata trascrizione dell'atto di precetto, ritenuta in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il dissenso sulla necessità o meno di detta trascrizione non costituisse una doglianza attinente alla erronea percezione di un fatto)”. 14. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 15. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U. n. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren