CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato Prof. [OSCURATO:PERSONA],unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Varese, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed Aldo PietroBrielli-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Prof. AntonioBriguglioNumero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026-controricorrente-nonché controJc [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 55/2025 depositatail 10/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il contenzioso origina dalla cessazione, in data al 31 luglio 2021, delcontratto di licenza concluso nel 2006 fra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e la [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale la prima aveva concesso in esclusiva allaseconda il diritto di utilizzare i marchi “[OSCURATO:PERSONA]”, per la produzione, lapromozione, la commercializzazione e la vendita di prodotti da essicontrassegnati, e contestando la [OSCURATO:SOCIETA]. alla controparte ed al nuovolicenziatario [OSCURATO:SOCIETA]. di aver posto in essere condotte di concorrenzasleale parassitaria.Pertanto fu proposta, innanzi al Tribunale di Venezia, un’azionegiudiziale dalle nuove licenziatarie [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]contro la [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale le attrici chiesero l’inibitoria dellacondotta reputata denigratoria, la condanna della convenuta alrisarcimento del danno e l’accertamento negativo dell’interferenza dellecollezioni di abbigliamento a marchio “[OSCURATO:PERSONA]” di proprietà dellaJacob [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con i diritti vantati dalla convenuta; in viariconvenzionale, la convenuta chiese la condanna delle attrici e della terzachiamata in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento del dannopatito in ragione dell’operazione di spoglio dell’intera organizzazioneproduttiva e distributiva da essa ideata e sviluppata per il marchio “JacobCohen”, quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c.Numero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026Il Tribunale respinse tutte le domande principali e riconvenzionali, maaccolse la domanda attorea di accertamento della circostanza che larealizzazione, da parte delle attrici, dei campionari delle collezioni “JacobCohen” non interferisce con i diritti esclusivi o concorrenziali di Giadas.p.a.Con sentenza n. 55/2025, la Corte d’appello di Venezia ha respinto gliappelli principale ed incidentale, confermando la decisione di primo grado.Ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:a) non sussiste la violazione del “know how produttivo” di [OSCURATO:SOCIETA].,quale conoscenza riferita alle tecniche industriali di produzione: ciò sullabase del contratto di licenza il quale, all’art. 9, impegna la licenziataria,anche dopo la cessazione del contratto, a non divulgare o utilizzare ilknow-how e le informazioni riservate della licenziante, e prevede, all’art.14, la decadenza immediata della licenziataria dal diritto all’uso dei marchidopo la scadenza della licenza, nonché il divieto di continuare laproduzione ed il commercio dei prodotti; inoltre, all’art. 20, si prevede unvincolo di riservatezza, relativo alle informazioni reciprocamentetrasmesse in funzione del contratto, che siano ritenute riservate e nonfinalizzate alla pubblica diffusione, con alcune specifiche esclusioni, vincolodestinato a perdurare finché le informazioni riservate non fossero divenutedi pubblico dominio; ed ha così ritenuto che «Il contratto di licenza interpartes chiarisce, dunque, che il know-how produttivo nello stesso previstoe tutelato è quello della licenziante», aggiungendo che l’affermazione delprimo giudice sulla mancata integrazione della fattispecie dell’art. 98d.lgs. n. 30/2005 relativo alla violazione del segreto industriale, conriguardo al c.d. know-how produttivo, non è stata censurata da unospecifico motivo di appello;b) il Tribunale ha escluso che l’uso illecito delle informazioni aziendaliad opera dell’imprenditore concorrente, pur prive dei requisiti richiestidall’art. 98 cit., integri condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art.Numero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/20262598 n. 3 c.c., e tale statuizione non è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA].,che neppure ha provato l’originalità e riservatezza degli accorgimentitecnici da essa adottati;c) quanto in particolare – nell’ambito di tale know how produttivo –all’elenco dei fornitori, il contratto di licenza contempla la produzione deicapi presso terzi, autorizzando la licenziataria a procedervi, ma senza laprevisione di obblighi di segretezza in capo alla licenziante, né di alcundivieto in capo a quest’ultima circa la prosecuzione del rapporto con imedesimi terzi, una volta cessato il contratto con la [OSCURATO:SOCIETA].; ed haritenuto provata sia la diffusione, nel settore, dei nominativi dei laboratoridi terzi (il c.d. denim veneto), sia la mancanza di un illecito profittamentodella c.d. filiera produttiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]-JCI, che non si sono affattolimitate a trasporre pedissequamente l’altrui filiera produttiva nell’ambitodella loro organizzazione aziendale; ciò, in quanto le appellate «hannodedotto, senza incontrare alcuna efficace smentita o motivatacontestazione» e provato in via documentale una serie di circostanze (deilaboratori si avvale la gran parte delle imprese operanti nel settore diriferimento, [OSCURATO:SOCIETA]. già collaborava con 41 laboratori deldistretto, quattro dei laboratori indicati da [OSCURATO:SOCIETA]. facevano partedella sua filiera e dal 2021 ha affidato circa 1/3 delle proprie commesse auna società detenuta al 100% da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Hadunque concluso: «La notorietà delle tecniche e dei terzisti del settorevale altresì a togliere di qualsiasi effettivo rilievo in causa la clausola,invocata da GIADA (v. punto 3.6 dell’appello), circa l’obbligo diriservatezza presente nei contratti da essa sottoscritti con tali laboratori,previsione dalla quale non è sic et simpliciter legittimo desumere che cifosse effettivamente alcunché di segreto»;d) quanto poi in particolare – nell’ambito del “know-how distributivo ecommerciale” – alla sottrazione dei prospetti riepilogativi trimestrali, degliagenti, dei listini prezzo e degli elenchi dei clienti: ha ritenuto che l’art. 5Numero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026del contratto di licenza prevedeva l’obbligo della licenziataria ditrasmettere ogni sei mesi la lista dei clienti, non divulgabile ed ai soli finiinterni, e dopo la cessazione del contratto di inviare i dati identificativi diogni cliente: dunque, in costanza di rapporto, la comunicazione èfinalizzata al gradimento della licenziante e, cessato il rapporto, agarantirle una continuità nella vendita. Ha ritenuto che, perciò, la [OSCURATO:SOCIETA]. sia legittimamente in possesso di tali dati, cherientrano nella sua piena disponibilità, onde non è illecito l’utilizzo da partedella titolare del marchio della lista dei clienti. Circa i prospetti riepilogatividei dati di vendita e i listini-prezzo, il tribunale ha ritenuto carente laprova del loro utilizzo e l’atto di appello non articola uno specifico motivoal riguardo;e) non sussiste l’illecito storno di agenti, la prova orale al riguardo èstata articolata tardivamente nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. e idocumenti prodotti solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, con ilconseguente maturare delle preclusioni istruttorie; le prove tempestivenon provano l’assunto, ed inoltre ha rilevato che gli agenti indicatidall’appellante sono tutti plurimandatari, la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. ha intimatole disdette dei rapporti di agenzia con riguardo ai tre agenti per i quali vi èriscontro documentale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]hanno realizzato una profonda ristrutturazione della rete degli agenti edalcuni già collaboravano con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; quanto alfatturato procurato da tali agenti già di [OSCURATO:SOCIETA]., il documento che loquantifica è privo di sottoscrizione ed è contestato dalle controparti;f) circa la pretesa clonazione sistemi informatici, ha ritenuto che non vifu illegittimo uso del medesimo sistema informatico gestionale, ha rilevatoche il programma era ceduto in licenza ad entrambe le società e questo nerendeva legittimo il relativo uso; anche i pretesi adattamenti del sistemainformatico alle specifiche esigenze di [OSCURATO:SOCIETA]., e sfruttate dellecontroparti, consiste in realtà soltanto nell’inserimento nel modello delleNumero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026fatture del contributo Conai e del numero di DDT in una data posizione,modifiche del tutto marginali di tali documenti contabili, senza valoreeconomico ed irrilevanti ai fini di costituire un effettivo vantaggiocompetitivo, che l’autore del programma ha diritto, a termini di licenzacontrattuale, a riutilizzare e concedere in licenza a terzi;g) quanto all’illecito storno di quattro dipendenti, mentre per uno diessi non è superato il giudizio di inammissibilità per tardività della relativadeduzione in primo grado, per altri due (il responsabile della produzioneed il responsabile informatico) difetta l’animus nocendi, posto che si trattadi due dipendenti transitati in altre aziende prima di pervenire allelicenzianti, e per il quarto (il responsabile della distribuzione), il solopassato direttamente da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., non vi èconcorrenza parassitaria, perché si tratta di un’unica figura professionalesu oltre cento dipendenti, che già aveva tentato di lavorare presso altreimprese e che non ha un ruolo rilevante atteso lo stipendio annuopercepito;h) la valutazione complessiva delle condotte imputate non comporta diravvisarvi la concorrenza parassitaria, in quanto perché ciò sia possibileoccorre anzitutto che i singoli episodi siano tali, come non è stato provatonel caso di specie;i) le istanze istruttorie di [OSCURATO:SOCIETA]. sono state respinte, in quantoinammissibili le richieste di prova testimoniale concernenti lo storno degliagenti e irrilevanti i restanti capitoli, ritenuti i relativi a fatti già risultantiin causa o superflui, così come le istanze di esibizione e di espletamentodella c.t.u.Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione daGiada s.p.a., sulla base di sette motivi, cui resistono con controricorso laJacob [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già SINVs.p.a.).Numero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026Le parti ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato lememorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laddove, con riguardo ai varimotivi di appello, la Corte territoriale ha ritenuto non censurata in modospecifico la motivazione del primo giudice circa l’applicazione degli artt. 98e 99 c.p.i. in relazione al know-how distributivo, commerciale eproduttivo, ed anche in relazione allo storno di dipendenti, mentre invecetali elementi sono stati contestati anche in appello.Il motivo è inammissibile: come si evince dalla complessivamotivazione, l’appello non è stato disatteso per violazione dell’art. 342c.p.c. in senso tecnico, per difetto di specificità dei motivi, ma nel merito,essendo adoperati in questa prospettiva i rilievi di genericità in relazione alcomplesso probatorio.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degliartt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per avere la sentenza impugnata ingiustificatamente sottovalutatoil tenore letterale dell’art. 20 del contratto di licenza, il quale imponeva«un vincolo di riservatezza relativo alle informazioni reciprocamentetrasmesse in funzione del contratto, che siano ritenute riservate e nonfinalizzate alla pubblica diffusione» (art. 20.1 e 20.2), «vincolo checontinuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto, e inogni caso finché le informazioni riservate non diventino di pubblicodominio (art. 20.5)»: la sentenza, dopo aver richiamato la clausola, nepretermette del tutto il senso e la portata, là dove ritiene che il know-howproduttivo di Giada fosse «al di fuori delle previsioni contrattuali»: ma,con ciò, cancellando l’art. 20 del contratto. Pertanto, in violazione dell’art.1362 c.c., non è stato considerato il tenore letterale della clausola, né ilNumero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026comportamento successivo delle parti (dato che nel 2019 JCC, circostanzamai smentita, ha offerto € 29.250.000,00 a [OSCURATO:SOCIETA]. per acquistarne ilramo di azienda funzionale alla produzione e alla distribuzione dei capi diabbigliamento a marchio [OSCURATO:PERSONA], palesando che vi erano tecnicheproduttive specifiche ed esclusive); in violazione dell’art. 1363 c.c., non èstato considerato il tenore complessivo del contratto, ponendo in correttarelazione l’art. 9 sulla protezione del segno distintivo e l’art. 20 quella delknow-how; in violazione dell’art. 1366 c.c., ha svalutato il valoredell’offerta di acquisto predetta ed il fatto che il know-how di Giadacostituiva un cespite di valore tale di giustificare un simile costo, incontrasto con l’attribuzione alle clausole contrattuali di un significatocoerente a buona fede; in violazione dell’art. 1367 c.c., si è preferitoconsiderare senza effetti l’art. 20, invece che darvi la importanza dovuta.La violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. è stata denunziata anche conriguardo all’interpretazione dell’art. 5, commi 2 e 3, del contratto, che sioccupa della clientela acquisita nel corso degli anni, quanto ai «datiidentificativi di ogni cliente», mentre l’elenco dei «punti vendita» presceltida [OSCURATO:SOCIETA]. è «non divulgabile e a soli fini interni», dunque anche dopola cessazione del rapporto, soggetto a riservatezza, per l’assoggettamentodella relativa informazione al regime dell’art. 20.Il complesso motivo è infondato: non vi è violazione delle regoleermeneutiche, perché la clausola 20 è stata considerata per intero,prevedendo peraltro che il vincolo di riservatezza permane finché leinformazioni riservate non diventino di pubblico dominio, mentre è ilknow-how della licenziante ad essere espressamente tutelato; decisivo,inoltre, ai fini dell’avvenuto rispetto delle regole ermeneutiche, è il giudizio(a pag. 20) di notorietà delle tecniche e dei terzisti del settore, da cui laCorte ha tratto, con apprezzamento interpretativo qui non sindacabile,l’irrilevanza del previsto obbligo di riservatezza.Numero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/20263. – Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 2598,comma 1, n. 3 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 98 e 99 c.p.i., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., per non avere la Corteterritoriale ammesso le prove richieste, senza idonea motivazione e conespressioni tautologiche, quando è noto che gli illeciti nel settoredifficilmente possono risultare solo da documenti. Circa la c.t.u. sulsistema informatico gestionale, del pari essa non è stata ammessa, senzaconsiderare che le caratteristiche della fatturazione, dall’attrice allegate,rappresentavano solo un dato esteriormente percepibile ed un indicerivelatore di altri profili traslati del sistema informatico e gestionale: pertale ragione, era stata richiesta la c.t.u., previo ordine di esibizione acarico delle controparti e di Sys-Dat, società che aveva elaborato ilsistema, per provare che il sistema informatico e gestionale di [OSCURATO:SOCIETA]si caratterizzava per significative specificità concepite dalla stessa nelcorso di molti anni di attività e che esso era stato pedissequamenteriprodotto. Lo stesso con riguardo all’appropriazione del complesso degliagenti utilizzati da [OSCURATO:SOCIETA]., questione svalutata, sebbene lecontroparti in sostanza non avessero contestato la circostanza e sebbenel’illecito concorrenziale sia un illecito di pericolo, realizzatosi giàapprofittando della rete commerciale di un altro imprenditore.Con il quarto motivo, si deduce la nullità della sentenza, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perché il documento (doc. 72, unascheda excel) prodotto da [OSCURATO:SOCIETA]. intendeva dimostrare l’incidenzadegli agenti sottratti sul fatturato prodotto nella stagione 2021, pari al63%, come si voleva provare a mezzo di testimoni: la Corte territoriale,da un lato, ha reputato il documento irrilevante in quanto privo disottoscrizione, ma dall’altro ha impedito di ascoltare i testimoni sul punto,senza motivazione, pur riguardando la prova testimoniale un puntodecisivo della controversia, che avrebbe indotto una valutazione del fattoopposta a quella statuita.Numero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026I due motivi, da trattare insieme in quanto strettamente connessi erelativi alle istanze probatorie non ammesse, sono infondati.Costituisce principio fermo che il provvedimento reso sulle istanzeistruttorie, articolate dalle parti, può essere censurato per inosservanzadelle regole processuali che presidiano l’ammissione delle prove o per viziodi motivazione, nei limiti in cui sia riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4o n. 5 c.p.c.; mentre le valutazioni di merito circa la rilevanza delle provein relazione al tema controverso ed alle altre risultanze di causa èquestione rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito,onde il giudice di legittimità non può sostituirsi in nessun modo a quello intali scelte.La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile perviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. Cass. 23settembre 2024, n. 25376; Cass. 29 novembre 2022, n. 35041), come èinammissibile la doglianza che il giudice, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art.116 c.p.c. (Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867). Ciò in quantoin tema di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (e multis, Cass. 14dicembre 2024, n. 32547; Cass. 21 novembre 2022, n. 34189; Cass. 13giugno 2024, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cass. 10-09-2004, n. 18222).Dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dalcombinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non sirichiede al giudice del merito di dare conto dell’esito dell’avvenuto esamedi tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesiNumero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla o la lorocarenza (Cass. 30 novembre 2016, n. 24434). Puntualizzandosi, infine,che alla stregua delle norme costituzionali come dell’art. 6 Cedu, nonesiste un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all’assunzione diqualsiasi mezzo istruttorio articolato dalla parte (Cass. 31 luglio 2020, n.16517).Nella specie, la Corte d’appello circa i dati di vendita e i listini-prezzoha negato la prova, reputando non articolato un motivo al riguardo. Circalo storno di agenti, ha ritenuto non provato l’illecito, affermando che sitratta di agenti plurimandatari, che fu la [OSCURATO:SOCIETA]. ad intimare ladisdetta a tre agenti, che le controparti hanno ristrutturato la rete degliagenti stessi; quanto al fatturato procurato da tali agenti già di Giadas.p.a., ha ritenuto il documento che lo quantifica privo di sottoscrizione econtestato dalle controparti. Con riguardo alla c.d. clonazione dei sistemiinformatici, ha rilevato che l’adattamento del sistema, operato da Giadas.p.a., è dedotto solo con riguardo a piccole modifiche del modello difattura, irrilevante in sé. Quanto all’illecito storno di dipendenti, haritenuto non provata l’illiceità.Peraltro, la denuncia di mancata ammissione di mezzo istruttorio odella c.t.u., articolata nel motivi, attiene in sé ad un vizio motivazionale, ilquale è però precluso dalla doppia conforme; né la ricorrente hadimostrato una divergenza di ragioni di fatto che possa rilevare in ordineall’oggetto del motivo. Non può non rilevarsi, inoltre, che la prova orale èstata ritenuta inammissibile in quanto articolata come prova contraria etale giudizio di inammissibilità non è stato oggetto di specificaimpugnazione.Non sussiste, d’altro canto, la mancanza o carenza di motivazione,essendo percepibile la ratio decidendi della sentenza impugnata, sullaNumero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026base della sua complessiva motivazione circa la non ammissione delleprove e della consulenza tecnica d’ufficio.Quanto alla violazione del principio di non contestazione, riferita allaquestione dello storno degli agenti, la Corte territoriale ha evidenziato lamancanza di una specifica contestazione al riguardo (pag. 24): onde sitratta di censura che non concerne la mancata applicazione del principio inpresenza della ricorrenza del relativo presupposto di fatto – qualequestione di diritto – ma attiene al giudizio di fatto sul comportamentorilevante ai fini del thema probandum, il quale resta interamente riservatoal giudice del merito.4. – Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.2598, comma 1, n. 3 e 2729 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 833 c.c.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove ha ritenutonecessario, da parte dell’imprenditore, nell’operare lo storno di dipendentistrategici, l’animus nocendi, inteso come scopo di danneggiare l’altruiimpresa, applicando tuttavia una regola propria del diverso settore degliconcorrenziale, illecito di mero pericolo a colpa presunta ex art. 2600 c.c.e consistente non nella determinazione di danneggiare, ma di ricavare unvantaggio, della quale il pericolo di danno dell’azienda spogliata costituiscesolo un riflesso. La Corte del merito ha trascurato che anche la sottrazionedi un solo dipendente può integrare l’illecito e, nella specie, erano statesottratte persone che ricoprivano quattro ruoli cardine nell’azienda; errataè l’esclusione dell’animus nocendi, solo perché due di tali dipendenti eranotransitati, per brevissimo tempo, alle dipendenze altrui, proprio questointegrando il complessivo disegno della condotta parassitaria tenuta; ondeha disatteso, di conseguenza, ingiustificatamente le relative richieste diprova.Il motivo è inammissibile per inerenza al giudizio fatto e lamotivazione non è comunque in contrasto con il principio secondo cui, aiNumero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026fini della concorrenza sleale mediante storno di dipendenti, è necessarioche l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore siastata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersigiustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se nonsupponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione edalla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumaticol’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosiun vantaggio competitivo indebito (cfr. Cass. 28 maggio 2024, n. 14944;Cass. 19 luglio 2022 n. 22625; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865; Cass. 29dicembre 2017, n. 31203; Cass. 4 settembre 2013, n. 20228; Cass. 8giugno 2012, n. 9386; Cass. 23 maggio 2008, n. 13424).5. – Con il sesto motivo, deduce la violazione degli artt. 1362 c.c., 98e 99 c.p.i., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il know-how diviene “segreto” commerciale, quando le informazioni non sonogeneralmente note o facilmente accessibili, sono utili a fini produttivi esono descritte in modo sufficientemente esauriente: ma la Corte delmerito ha impedito la prova sul punto, mentre avrebbe dovuto ammetterlaper non incorrere in violazione delle norme citate, con riguardo ai treaspetti (produttivo, commerciale, informatico) sui quali [OSCURATO:SOCIETA]. avevadedotto la lesione del segreto commerciale.Il motivo è inammissibile, in quanto involge il giudizio sul fatto, nérichiama la violazione di regole processuali sulla prova.6. – Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.2598, comma 1, n. 3 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,perché la corte territoriale ha omesso la necessaria analisi complessivadelle altrui condotte, sebbene i fatti dedotti fossero stati in gran parte noncontestati (come l’instaurazione di relazioni contrattuali con ben 27fornitori, l’utilizzo di schede prodotto del tutto identiche, la clonazionedelle tecniche, l’appropriazione della clientela sviluppata negli oltre 1.500punti vendita, l’instaurazione di relazioni commerciali con agenti eNumero registro generale 6363/2025Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 22603/2026Data pubblicazione 02/07/2026distributori storici di [OSCURATO:SOCIETA].) e non ha dato ingresso ad istruttoriaalcuna, negando apoditticamente l’illecito in limine. Ma la tutela ex art.2598, n. 3, c.c. si estende al know how, in presenza di due requisiti:l’obiettiva riservatezza dell’informazione (a prescindere dai requisiti cheimprontano il segreto commerciale di cui all’art. 98 c.p.i.) e la sua idoneitàad attribuire al detentore un vantaggio competitivo. In tal modo, lasentenza ha altresì ignorato la ricaduta civilistica nell’art. 623 c.p. sulla“rivelazione di segreti scientifici o industriali” e la considerazione delknow-how nel bilancio societario, ai sensi dell’art. 2425, n. 3, c.c.Al pari del motivo precedente, la censura è inammissibile, in quantofinisce per risultare una riproposizione del giudizio sul fatto, né prospettavizi processuali. Peraltro le circostanze di fatto in questione, profilorilevante anche in relazione al precedente motivo, non sarebberosuscettibili di riqualificazione nei termini del vizio motivazionale, stante lapreclusione della c.d. doppia conforme.7. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in € 12.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensied agli accessori di legge, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al15% sui compensi ed agli accessori di legge.Dà atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio delcontributo unificato, se dovuto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1-quater.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti