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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12899/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/03/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione misure di prevenzione, investito, quale giudice dell'esecuzione, della richiesta di revoca della confisca - disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (n. 60/07 R. Mis.

Prev.) - del terreno sito in Rizziconi, identificato in catasto al foglio 30, particella 197 (già particella 131) avanzata da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di udienza in camera di consiglio, con decreto del 24/03/2021, rigettava la richiesta.

Questa si fondava sulle dedotte circostanze che [OSCURATO:PERSONA] era la legittima proprietaria del terreno, per averlo acquistato con contratto di compravendita del 25 novembre 2009, e ne aveva avuto la disponibilità sin da prima del 2001 e, quindi, anteriormente al sequestro del bene, iscritto il 16 aprile 2008.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo.

La ricorrente deduce, in relazione agli artt. 666, comma 6, e 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666, comma 1, dello stesso codice e dell'art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per «errata individuazione delle condizioni alle quali la legge appresta tutela dei diritti terzo estraneo al procedimento di prevenzione.

Ritenuta necessità della prova nuova ai fini della restituzione del bene confiscato nel procedimento di prevenzione al quale il terzo non è stato messo nelle condizioni di partecipare».

La ricorrente lamenta anzitutto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che la revoca della confisca fosse consentita solo sulla base di una «prova nuova", sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, laddove nei casi, quale quello di specie, in cui la richiesta di revoca della confisca sia avanzata da un soggetto rimasto estraneo al procedimento di prevenzione, la stessa richiesta può essere proposta «indipendentemente dall'esistenza di elementi di prova sopravvenuti».

Con riguardo ad «alcuni profili di merito della questione», la ricorrente rappresenta altresì: a) che «ciò che rileva è il possesso pregresso uti dominus a qualsiasi titolo esercitato dal soggetto che chiede la restituzione in quanto incompatibile con la riconducibilità del bene al proposto»; b) quanto all'affermazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «deve ritenersi confermata la circostanza che il bene confiscato fosse nella disponibilità della società [Ediltra s.r.I.] riferibile a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dal Tribunale impresa mafiosa», che tale società «non è stata confiscata nel suo complesso ma solo per il 50% relativo alle quote di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie di crea Antonio» e che «[i]l terreno di cui si chiede la restituzione era peraltro bene personale della ricorrente che non è mai entrato a far parte del patrimonio sociale della Ediltra che ne aveva la disponibilità esclusivamente in virtù della concessione in uso offerto dalla proprietaria»; c) «anche a voler considerare le conclusioni cui perviene il Tribunale circa la disponibilità del bene in capo alla società riconducibile per metà al proposto, non contrasterebbero con la pretesa del terzo titolare del diritto di proprietà del restante 50% del patrimonio sociale in nessun modo intaccato dalle vicende della parziale confisca». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere convertito in opposizione contro il provvedimento impugnato, per le seguenti ragioni.2.

Si deve anzitutto rilevare che, nella specie, il giudice dell'opposizione, ancorché avrebbe dovuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, secondo periodo, e 667, comma 4, cod. proc. pen. (il primo dei quali richiama il secondo), provvedere senza formalità, ha invece erroneamente trasformato il procedimento de plano in procedimento camerale partecipato.

Tale mancata adozione della fase preliminare de plano, prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., prima dell'eventuale svolgimento dell'ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, non costituisce causa di nullità, non essendo ciò previsto dalla legge e dovendo, perciò, ritenersi operante il principio di tassatività della nullità enunciato dall'art. 177 cod. proc. pen.

Non sono, infatti, configurabili le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 dello stesso codice, poiché le garanzie di contraddittorio e di difesa sono estranee nella fase preliminare de plano e trovano attuazione solo nel procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 202528-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265539-01).

Posto tale principio, la giurisprudenza di legittimità si è però divisa in ordine al rimedio applicabile nel caso di decisione assunta non de plano, nei casi previsti, ma in contraddittorio.

Secondo un primo indirizzo, è immediatamente proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. anziché de plano come previsto, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 cod. proc. pen., pone in essere un'anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato de plano (Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007, Polynnec s.r.I., Rv. 238157-01; Sez. 1, n. 6387 del 02/12/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206349-01).

L'immediato ricorso al giudice di legittimità, inoltre, non sarebbe impedito dalla previsione di una doppia valutazione del merito esecutivo, atteso che il valore giuridico tutelato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è il contraddittorio, e non il doppio grado di merito (Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano, non massimata sul punto).

Tuttavia, in base a un secondo più recente e prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, Rv. 265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254811-01 e Rv. 254812-01).

Ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie) - queste ultime precluse nel giudizio di legittimità - che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per la quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio in ragione della sua peculiarità.

3. Ciò detto, è opportuno ribadire, sussistendo un contrasto giurisprudenziale anche su tale specifico punto, che il ricorso per cassazione, rimedio diverso da quello previsto dalla legge (l'opposizione), non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione.

Anche sotto tale profilo esiste, si diceva, un contrasto giurisprudenziale, giacché alcune decisioni della Corte di cassazione hanno ritenuto che il principio della conversione, di cui all'art. 568 cod. proc. pen., non è applicabile all'opposizione, in quanto questa non ha natura di impugnazione (Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368-01).

L'indirizzo di gran lunga prevalente - al quale il Collegio, come anticipato, intende aderire - è invece nel senso che anche nel caso de quo sia consentita la riqualificazione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460-01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, Rv. 265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454-01; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254812-01).

Tale seconda soluzione appare senz'altro preferibile, ancor più in un caso come quello in esame, in cui le censure mosse attengono anche al merito, sicché l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, a essa concessa dall'ordinamento, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.

4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti ad altra sezione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, riqualificando il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/03/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione misure di prevenzione, investito, quale giudice dell'esecuzione, della richiesta di revoca della confisca - disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (n. 60/07 R. Mis. Prev.) - del terreno sito in Rizziconi, identificato in catasto al foglio 30, particella 197 (già particella 131) avanzata da [OSCURATO:PERSONA], all'esito di udienza in camera di consiglio, con decreto del 24/03/2021, rigettava la richiesta. Questa si fondava sulle dedotte circostanze che [OSCURATO:PERSONA] era la legittima proprietaria del terreno, per averlo acquistato con contratto di compravendita del 25 novembre 2009, e ne aveva avuto la disponibilità sin da prima del 2001 e, quindi, anteriormente al sequestro del bene, iscritto il 16 aprile 2008. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. La ricorrente deduce, in relazione agli artt. 666, comma 6, e 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666, comma 1, dello stesso codice e dell'art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per «errata individuazione delle condizioni alle quali la legge appresta tutela dei diritti terzo estraneo al procedimento di prevenzione. Ritenuta necessità della prova nuova ai fini della restituzione del bene confiscato nel procedimento di prevenzione al quale il terzo non è stato messo nelle condizioni di partecipare». La ricorrente lamenta anzitutto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che la revoca della confisca fosse consentita solo sulla base di una «prova nuova", sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, laddove nei casi, quale quello di specie, in cui la richiesta di revoca della confisca sia avanzata da un soggetto rimasto estraneo al procedimento di prevenzione, la stessa richiesta può essere proposta «indipendentemente dall'esistenza di elementi di prova sopravvenuti». Con riguardo ad «alcuni profili di merito della questione», la ricorrente rappresenta altresì: a) che «ciò che rileva è il possesso pregresso uti dominus a qualsiasi titolo esercitato dal soggetto che chiede la restituzione in quanto incompatibile con la riconducibilità del bene al proposto»; b) quanto all'affermazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «deve ritenersi confermata la circostanza che il bene confiscato fosse nella disponibilità della società [Ediltra s.r.I.] riferibile a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dal Tribunale impresa mafiosa», che tale società «non è stata confiscata nel suo complesso ma solo per il 50% relativo alle quote di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie di crea Antonio» e che «[i]l terreno di cui si chiede la restituzione era peraltro bene personale della ricorrente che non è mai entrato a far parte del patrimonio sociale della Ediltra che ne aveva la disponibilità esclusivamente in virtù della concessione in uso offerto dalla proprietaria»; c) «anche a voler considerare le conclusioni cui perviene il Tribunale circa la disponibilità del bene in capo alla società riconducibile per metà al proposto, non contrasterebbero con la pretesa del terzo titolare del diritto di proprietà del restante 50% del patrimonio sociale in nessun modo intaccato dalle vicende della parziale confisca». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in opposizione contro il provvedimento impugnato, per le seguenti ragioni.2. Si deve anzitutto rilevare che, nella specie, il giudice dell'opposizione, ancorché avrebbe dovuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, secondo periodo, e 667, comma 4, cod. proc. pen. (il primo dei quali richiama il secondo), provvedere senza formalità, ha invece erroneamente trasformato il procedimento de plano in procedimento camerale partecipato. Tale mancata adozione della fase preliminare de plano, prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., prima dell'eventuale svolgimento dell'ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, non costituisce causa di nullità, non essendo ciò previsto dalla legge e dovendo, perciò, ritenersi operante il principio di tassatività della nullità enunciato dall'art. 177 cod. proc. pen. Non sono, infatti, configurabili le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 dello stesso codice, poiché le garanzie di contraddittorio e di difesa sono estranee nella fase preliminare de plano e trovano attuazione solo nel procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 202528-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265539-01). Posto tale principio, la giurisprudenza di legittimità si è però divisa in ordine al rimedio applicabile nel caso di decisione assunta non de plano, nei casi previsti, ma in contraddittorio. Secondo un primo indirizzo, è immediatamente proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. anziché de plano come previsto, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 cod. proc. pen., pone in essere un'anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato de plano (Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007, Polynnec s.r.I., Rv. 238157-01; Sez. 1, n. 6387 del 02/12/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206349-01). L'immediato ricorso al giudice di legittimità, inoltre, non sarebbe impedito dalla previsione di una doppia valutazione del merito esecutivo, atteso che il valore giuridico tutelato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è il contraddittorio, e non il doppio grado di merito (Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano, non massimata sul punto). Tuttavia, in base a un secondo più recente e prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, Rv. 265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254811-01 e Rv. 254812-01). Ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie) - queste ultime precluse nel giudizio di legittimità - che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per la quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio in ragione della sua peculiarità. 3. Ciò detto, è opportuno ribadire, sussistendo un contrasto giurisprudenziale anche su tale specifico punto, che il ricorso per cassazione, rimedio diverso da quello previsto dalla legge (l'opposizione), non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione. Anche sotto tale profilo esiste, si diceva, un contrasto giurisprudenziale, giacché alcune decisioni della Corte di cassazione hanno ritenuto che il principio della conversione, di cui all'art. 568 cod. proc. pen., non è applicabile all'opposizione, in quanto questa non ha natura di impugnazione (Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368-01). L'indirizzo di gran lunga prevalente - al quale il Collegio, come anticipato, intende aderire - è invece nel senso che anche nel caso de quo sia consentita la riqualificazione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460-01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, Rv. 265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454-01; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254812-01). Tale seconda soluzione appare senz'altro preferibile, ancor più in un caso come quello in esame, in cui le censure mosse attengono anche al merito, sicché l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, a essa concessa dall'ordinamento, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze. 4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti ad altra sezione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, riqualificando il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deci
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