CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 del Tribunale di Pisa dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 9.1.2025 il Tribunale di Pisa lo ha condannato alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, previo riconoscimento della ipotesi di lieve entità; Rilevato che il ricorso sia da considerarsi meramente rivalutativo, in quanto essenzialmente fondato sull’improbabile argomento secondo cui il martelletto frangivetro dotato di lame sia uno strumento di comune dotazione degli autoveicoli, a fronte di una motivazione che spiega invece in modo nient’affatto illogico l’incongruenza del posizionamento di un martelletto di quelle caratteristiche nel vano portaoggetti di un’auto con la pretesa funzione di emergenza, peraltro in assenza di qualsivoglia giustificazione del suo possesso al momento del controllo dei carabinieri; Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sollecita una – non consentita in sede di legittimità – lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, per il tramite dell’adozione di parametri diversi di valutazione, indicati come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/202