CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 14693/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19695/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta decreto n. 787 di autorizzazione alle liti emesso dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] giugno 2019, nonchè di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65B18 M089 G) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57L07 B563 K) dell'Avvocatura regionale, nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64T26 1804 V), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5. - RICORRENTE - CONTRO la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Eraclea, alla Via delle Industrie, n. 64, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], (VA), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina rilasciate a margine del controricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale TS0 LRS 57A29 L736 O) e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T13 Ci Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - H501 O), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 - CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] — avverso la sentenza n. 1522/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto - depositata il 19 dicembre 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 14 aprile 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza n. 285/6/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia e, in riforma della stessa, annullava gli avvisi di accertamento nn. 064084582015/TA, 063408982015/TA, 063060052015/TA, emessi dalla Regione per insufficiente pagamento della tassa automobilistica in relazione a tre veicoli di proprietà della società in relazione all'anno 2012, «dichiarando che nulla è dovuto» (così nella sentenza impugnata); 2. avverso tale sentenza la Regione Veneto proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 19 giugno 2019 e ricevuto il 25 giugno 2019, formulando due motivi di impugnazione; 3. con atto consegnato per la notifica il 4 settembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. resisteva con controricorso, anche incidentale, quest'ultimo affidato a due motivi; 4. la Regione notificava in data 11/14 ottobre 2019 controricorso in relazione al ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111, co. 6, della Costituzione, 36 d. Igs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.; Proc. 19695/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 2. con la seconda censura la Regione lamentava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, co 1, 116, co. 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., duolendosi dell'omessa «valutazione comparativa, critica e prudente della documentazione prodotta e delle difese svolte da ambo le parti», assumendo che la contribuente non era riuscita a fornire prova contraria alle allegazioni della Regione circa la debenza della tassazione ulteriore (rispetto a quella del veicolo) relativa alla massa rimorchiabile (di cui agli avvisi nn. 064084582015/TA, 063408982015/TA), la cui esistenza era desumibile dalle indicazioni contenute nel libretto di circolazione, così come, in relazione al terzo avviso (n. 063060052015/TA), la società non aveva provato il diritto alla riduzione di cui all'art. 22 d.P.R. 39/1953, omettendo di produrre la specifica licenza; 3. la [OSCURATO:PERSONA] eccepiva, in limine litis, l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura speciale ad litem, reputandolo, altresì, inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, sostenendo che la ricorrente avesse omesso di riportare con esattezza e completezza il contenuto degli atti di causa, rilevando, inoltre, che non aveva prodotto, ai sensi dell'art. 366, co. 2, n. 4 c.p.c., gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda; 5. la controricorrente riteneva, inoltre, il primo motivo d'impugnazione comunque infondato, assumendo che la sentenza risultava sinteticamente motivata, indicando le prove sulla base delle quali era giunta alla decisione, esaminando la documentazione della Regione e ritenendola non pertinente; 6. in relazione al secondo motivo di ricorso la società eccepiva la sua inammissibilità in quanto costituente mera riproposizione del primo, volto ad ottenere un'ulteriore valutazione di merito ed avente carattere misto, coesistendo in esso due censure (l'una diretta alla corretta applicazione del principio di disponibilità e valutazione delle prove e l'altra concernente il difetto di motivazione), nonché la sua infondatezza, avendo provveduto il Giudice regionale alla valutazione della complessiva documentazione prodotta; Proc. 19695/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 3 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 7. con il ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. impugnava, poi, la suindicata sentenza, eccependone la nullità per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione concernente la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio anticipato, nonché sull'inammissibilità dei documenti depositati dalla Regione. OSSERVA 1. Ragioni di ordine di ordine logico- giuridico impongono di esaminare preliminarmente le eccezioni d'inammissibilità del ricorso principale formulate dalla società in relazione al dedotto difetto di procura ad litem, nonché in ordine alla violazione del principio di autosufficienza e dell'art. 366, co. 2, n. 4, c.p.c. Si tratta di eccezioni infondate. 1.1. Quanto all'eccepito difetto di procura ad litem a favore del difensore della ricorrente, va posto in rilievo che il testo della procura risulta enunciato con la seguente formulazione: «Io sottoscritto dott. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presedente pro tempore della Giunta regionale del Veneto delego a rappresentarmi e difendermi...». Nell'intestazione del ricorso è riportata, quale ricorrente, la Regione Veneto. La difesa della società ha sostenuto che «la procura non è stata rilasciata per la rappresentanza e la difesa della Regione Veneto, bensì ... per la sola rappresentanza e difesa del dott. [OSCURATO:PERSONA], seppur in qualità del Presidente pro tempore della Giunta regionale Veneto» (v. pagina. 5 del controricorso). Senonchè, l'assunto è privo di pregio, sol considerando che la suddetta procura è stata rilasciata dal citato dr. Zaia nella menzionata qualità, così spendendo la qualifica di rappresentante legale dell'ente territoriale ed in tali termini è la Regione Veneto che si è costituita. La necessaria lettura della dichiarazione di conferimento della procura anche alla luce dell'intestazione del ricorso, da cui emerge che la procura Proc. 19695/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 4 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - è riferita all'ente (cfr., su tale principio, Cass. Sez. U., 10937/2017), elimina ogni ragione di dubbio sul fatto che il rilascio della procura ad litem sia riconducibile alla Regione, in persona del suo legale rappresentate pro tempore nominativamente indicato. 2. Va, altresì, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di autosufficienza ai sensi dell'art. 366, co. 1 n. 4.c.p.c. e di improcedibilità a mente dell'art. 369, co. 2 n. 4, c.p.c. La censura della ricorrente deduce, infatti, una motivazione meramente apparente della sentenza, basandosi sui contenuti della stessa, che sono stati integralmente riportati nel ricorso, allegando la relativa pronuncia, il che soddisfa sia il primo requisito di contenuto- forma del ricorso, che il presupposto di procedibilità dello stesso ai sensi dell'art. 369, co. 2 n. 4, c.p.c. 3. Risulta fondato il primo motivo del ricorso principale, subito avvertendo che esso denuncia in realtà il difetto assoluto di motivazione sulla predetta eccezione, come tale idoneo a tradursi nella violazione dell'art. 112 c.p.c. e da ricondurre al paradigma normativo di cui al n. 4 della menzionata disposizione (cfr. Cass. n. 21257/2014), nulla ostando a tale riqualificazione del motivo l'erroneo il richiamo nel ricorso all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., risultando del tutto chiaro il vizio prospettato dalla parte (cfr. Cass., Sez. U., n. 32415/2021, che richiama Cass. n. 17470/2018 e, funditus, Cass. Sez. U., n. 17931/2013). 3.1. Con esso, la ricorrente ha rimproverato al Giudice a quo di aver emesso una decisione con motivazione apparente, «vistosamente lacunosa sul piano argomenta tivo, viziata sub specie di motivazione apparente» (v. pagina n. 6 del ricorso), basata su «affermazioni ... talmente concise da essere scarsamente comprensibili» (v. pagina n. 7 del ricorso). 3.2. Va dato conto che la sentenza impugnata, dopo aver sinteticamente riassunto il fatto, le ragioni della decisione di primo grado, i motivi di appello e le successive difese avanzati dalla società, oltre che quelle della Regione, così ha motivato: Proc. 19695/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 5 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - «rileva difformità rispetto a quanto espresso dai [OSCURATO:PERSONA], pertanto non può far altro che non avallare i punti salienti della Sentenza stessa ritenendo: 1. La volontà del contribuente si è dimostrata con l'allegazione dei pagamenti; 2. La volontà del contribuente si è dimostrata anche con il versamento parziale anche se non correlato ai dati riscontrati 3. La valutazione della Regione è relativa ai dati in possesso della stessa ma solo per epoche diverse. 4. La documentazione comunque, risulta allegata agli atti e quindi ne fa fede» 3.3. Detta motivazione deve ritenersi meramente apparente. La sentenza in esame, pur dando atto nella sua premessa in fatto che oggetto del contendere era costituito dall'«insufficiente pagamento di tassa automobilistica» (v. pagina n. 1 della sentenza), ha fornito una motivazione per certi versi inconferente e comunque meramente assertiva, priva di ogni giustificazione ed alla fine non comprensibile. L'illustrata prima proposizione della motivazione fornita dal Giudice regionale, difatti, non ha chiarito, nel contesto della riferita contestazione concernente l'esecuzione di pagamenti parziali, quale rilievo e concludenza possa avere, ai fini della decisione, la «volontà ... dimostrata ... con l'allegazione dei pagamenti», risultando irrilevante il riferimento ad una comprovata volontà di eseguirli, non essendo contestata la loro esistenza, ma la loro sufficienza rispetto al dovuto. La seconda valutazione, nella quale si è dato atto del «pagamento parziale anche se non correlato ai dati riscontrati», in termini peraltro non allineati con quanto asserito nella prima proposizione, risulta ancora ancor meno comprensibile, non emergendo la ragione per la quale la Commissione abbia ritenuto satisfattivo delle pretese oggetto di causa un Proc. 19695/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 6 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - pagamento parziale e non correlato agli elementi fattuali acquisiti al processo. Anche il terzo segmento della motivazione risulta sfornito di ogni apparato argomentativo volto a giustificare le ragioni per le quali gli elementi in possesso della Regione e relativi ad un diverso anno di imposta non siano stati considerati ancora coerenti e spendibili in relazione all'anno in contestazione, tenuto conto della sussistenza o meno di modifiche della situazione di fatto intervenute rispetto alla precedente tassazione, su cui la sentenza impugnata non ha fornito alcuna delucidazione. Infine, risulta indecifrabile anche l'ultimo assunto circa l'asserita «fede» della «documentazione ... allegata agli atti», non essendo stati indicati i documenti oggetto di tale valutazione, né quale valore probatorio (e su quali elementi di fatto) la Commissione abbia inteso riconoscere ad essi. In definitiva, le citate valutazioni si sono espresse in una motivazione assiomatica, del tutto virtuale, siccome priva di ogni argomentazione, risolvendosi in affermazioni che non rendono percepibile il percorso logico seguito per giungere alla soluzione adottata e che non consentono il controllo sull'esattezza e la coerenza del ragionamento seguito (cfr., tra le tante, Cass. n. 6758/2022; Cass. 12090/2018; Cass. n. 9105/2017), in termini tali, quindi, da non integrare la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (cfr., per tutte, Cass. n. 13248/2020, che richiama, Cass. n. 9105/2017). 4. La valutazione che precede assorbe l'esame del secondo motivo di impugnazione principale. 5. Va, del pari, dichiarato assorbito anche l'esame del ricorso incidentale proposto dalla società, volto a censurare la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per l'asserita violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché sull'eccepita inammissibilità dei documenti depositati dalla Regione. Proc. 19695/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 7 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Le due eccezioni, di natura pregiudiziale (i cui contenuti sono stati integralmente riportati nel ricorso incidentale), non sono state effettivamente esaminate dal Giudice regionale, essendo restate assorbite nella pronuncia di merito, con la quale è stata integralmente accolta l'impugnazione proposta dalla contribuente. Va, in particolare, osservato che la Commissione regionale ha, in tal modo, trattato le questioni sottoposte al suo esame senza seguire i criteri di cui all'art. 276 c.p.c., il che esclude che si possa ipotizzare sulle eccezioni non esaminate la ricorrenza di un giudicato implicito (cfr., tra le tante, Cass. n. 41019/2021), con la conseguenza che le stesse saranno riproponibili nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. n. 19503/2018; Cass. n. 22095/2017; Cass. n. 4472/2016; Cass. n. 4130/2014; Cass. n. 16016/2010; Cass. n. 25821/2009; Cass., n. 22501/2006). Tanto chiarito, va ulteriormente precisato che il suindicato ricorso incidentale ha natura condizionata, indipendentemente dall'omessa indicazione di parte (cfr., ex allis, Cass. 6138/2018 e Cass. 4619/2015), e, per tale via, l'interesse allo stesso non può che essere valutato al momento della decisione, dovendo ritenersi sussistente qualora - come accaduto nella specie - venga accolto il ricorso principale e sia stata cassata la sentenza impugnata che aveva reso il ricorrente incidentale totalmente vittorioso. In tale direzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale avanzata dalla difesa della Regione, basata sul rilievo dell'assenza della soccombenza, dovendo piuttosto ribadirsi che il rinvio della causa al giudice del merito investe questi della cognizione sulle eccezioni non esaminate che saranno ivi riproposte, il che giustifica la valutazione secondo la quale la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata assume efficacia assorbente rispetto all'esame delle eccezioni riproposte dalla controricorrente incidentale. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso ed il ricorso incidentale, Proc. 19695/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 8 di 9 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla [OSCURATO:PERSONA]