CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 25181/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato ClaudioScognamiglio-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.323/2021 depositatail 15/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26670/2021Numero sezionale 926/2026Numero di raccolta generale 25181/2026Data pubblicazione 10/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le particostituite in ragione del recente intervento delle sezioni unite di questaCorte, nulla dovendosi disporre nei riguardi della parte rimasta intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 09/09/2026