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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 22475/2026

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pello di SalernoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Salerno haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 marzo2025, con la quale è stata accertata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] peril reato di furto in abitazione e riconosciuto il vincolo della continuazione rispettoad analogo reato oggetto di diversa sentenza emessa dal Tribunale di TorreAnnunziata, con contestuale revoca del beneficio, concesso con tale ultimapronuncia, della sospensione condizionale della pena.Nella sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha dato atto chel’appellante, con motivi nuovi, aveva chiesto la sostituzione della pena detentivainflitta dal giudice di primo grado con quella del lavoro di pubblica utilità ed harigettato tale richiesta tenuto conto dei gravi e plurimi precedenti penalidell’imputato (gravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale perfurti in abitazione) e dell’impossibilità di formulare una prognosi positiva sul suofuturo comportamento.2.

Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 53-58della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello diSalerno avrebbe rigettato la richiesta di applicazione di pena sostitutiva facendoriferimento solo ai precedenti penali del ricorrente, in violazione di quantorecentemente disposto da diverse sentenze della giurisprudenza di legittimità.I precedenti penali dell’imputato e i fatti oggetto della sentenza di condannasarebbero inoltre risalenti; il ricorrente avrebbe manifestato segni di resipiscenzadurante il periodo di svolgimento della misura alternativa dell’affidamento in provaai servizi sociali; la pena concretamente da eseguire non sarebbe infine elevata,dovendosi tener conto dell’espiazione della condanna precedente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Preliminarmente deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte, conun orientamento ormai consolidato, ha posto in evidenza che in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anchefacendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dallaloro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosidella finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio direcidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina,Rv. 288210 – 01).Non è indispensabile, dunque, il riferimento a informazioni diverse da quelleche possono trarsi dal certificato del casellario giudiziale, purché il giudizio reiettivodella richiesta di sostituzione della pena sia il frutto di una valutazionecomplessiva, ragionata e proiettata verso il futuro e non si esaurisca nel meroriferimento alla condizione di recidivanza del reo.3.

Nel caso in esame, la Corte di appello di Salerno ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra indicati, avendo motivato il diniego non già intermini di automatica valorizzazione del solo dato del casellario, ma sulla base diuna valutazione concreta della personalità del condannato, desunta dalla gravità,dal numero, dalla specificità e dalla ravvicinata reiterazione dei precedenti penali,tutti concernenti furti in abitazione.In tale prospettiva, il richiamo a numerosi precedenti per reati della stessaindole, nonché del fatto che il ricorrente abbia continuato a commettere reatianche dopo la condanna precedente e dopo aver fruito della sospensionecondizionale della pena risulta idoneo a sorreggere il giudizio prognostico negativoin ordine sia al pericolo di recidiva, sia all’effettiva capacità del lavoro di pubblicautilità di svolgere, nel caso concreto, una funzione rieducativa.La serialità criminosa, così marcata e omogenea, che ha caratterizzato sin quila condotta dell’imputato, è stata ragionevolmente ritenuta dalla Corte di appelloincompatibile con una prognosi favorevole sulla concreta utilità rieducativa dellamisura sostitutiva.Il giudizio espresso dal giudice di merito, perché coerente con i parametri dicui all'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 e sorretto da motivazione nonmanifestamente illogica, si sottrae pertanto al sindacato di legittimità.4.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in data 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di SalernoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Salerno haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 marzo2025, con la quale è stata accertata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] peril reato di furto in abitazione e riconosciuto il vincolo della continuazione rispettoad analogo reato oggetto di diversa sentenza emessa dal Tribunale di TorreAnnunziata, con contestuale revoca del beneficio, concesso con tale ultimapronuncia, della sospensione condizionale della pena.Nella sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha dato atto chel’appellante, con motivi nuovi, aveva chiesto la sostituzione della pena detentivainflitta dal giudice di primo grado con quella del lavoro di pubblica utilità ed harigettato tale richiesta tenuto conto dei gravi e plurimi precedenti penalidell’imputato (gravato da recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale perfurti in abitazione) e dell’impossibilità di formulare una prognosi positiva sul suofuturo comportamento.2. Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 53-58della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello diSalerno avrebbe rigettato la richiesta di applicazione di pena sostitutiva facendoriferimento solo ai precedenti penali del ricorrente, in violazione di quantorecentemente disposto da diverse sentenze della giurisprudenza di legittimità.I precedenti penali dell’imputato e i fatti oggetto della sentenza di condannasarebbero inoltre risalenti; il ricorrente avrebbe manifestato segni di resipiscenzadurante il periodo di svolgimento della misura alternativa dell’affidamento in provaai servizi sociali; la pena concretamente da eseguire non sarebbe infine elevata,dovendosi tener conto dell’espiazione della condanna precedente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Preliminarmente deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte, conun orientamento ormai consolidato, ha posto in evidenza che in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anchefacendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dallaloro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosidella finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio direcidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina,Rv. 288210 – 01).Non è indispensabile, dunque, il riferimento a informazioni diverse da quelleche possono trarsi dal certificato del casellario giudiziale, purché il giudizio reiettivodella richiesta di sostituzione della pena sia il frutto di una valutazionecomplessiva, ragionata e proiettata verso il futuro e non si esaurisca nel meroriferimento alla condizione di recidivanza del reo.3. Nel caso in esame, la Corte di appello di Salerno ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra indicati, avendo motivato il diniego non già intermini di automatica valorizzazione del solo dato del casellario, ma sulla base diuna valutazione concreta della personalità del condannato, desunta dalla gravità,dal numero, dalla specificità e dalla ravvicinata reiterazione dei precedenti penali,tutti concernenti furti in abitazione.In tale prospettiva, il richiamo a numerosi precedenti per reati della stessaindole, nonché del fatto che il ricorrente abbia continuato a commettere reatianche dopo la condanna precedente e dopo aver fruito della sospensionecondizionale della pena risulta idoneo a sorreggere il giudizio prognostico negativoin ordine sia al pericolo di recidiva, sia all’effettiva capacità del lavoro di pubblicautilità di svolgere, nel caso concreto, una funzione rieducativa.La serialità criminosa, così marcata e omogenea, che ha caratterizzato sin quila condotta dell’imputato, è stata ragionevolmente ritenuta dalla Corte di appelloincompatibile con una prognosi favorevole sulla concreta utilità rieducativa dellamisura sostitutiva.Il giudizio espresso dal giudice di merito, perché coerente con i parametri dicui all'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 e sorretto da motivazione nonmanifestamente illogica, si sottrae pertanto al sindacato di legittimità.4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in data 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
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