CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03753/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto agli stessi ascritto (artt. 61, n. 5, 640, 110 cod. pen. con l'aggravante di avere approfittato di circostanze di luogo in grado di ostacolare la privata difesa, avendo commesso il fatto con contatti telematici a distanza) perché estinto per remissione tacita della querela, attesa la mancata presenza della persona offesa e in presenza di accettazione esplicita del procuratore speciale dei ricorrenti. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha presentato ricorso per cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione di legge in considerazione della contestazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di ipotesi di truffa aggravata, circostanza questa riscontrabile dalla formulazione letterale del capo di imputazione e dalla indicazione dei parametri normativi di riferimento. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha inoltre, a supporto, richiamato costante giurisprudenza di legittimità sul tema della aggravante contestata. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto con annullamento della sentenza impugnata ed ogni conseguente statuizione. 4. Il ricorso è fondato. La semplice lettura del capo d'imputazione evidenzia come nel caso di specie fosse stata contestata un'ipotesi di truffa aggravata non solo dal punto di vista della descrizione del fatto e della formulazione letterale del capo di imputazione, ma anche in considerazione del chiaro rimando ai parametri normativi evocati dalla pubblica accusa alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., che sono stati ulteriormente e compiutamente esplicati in modo del tutto condivisibile, dal ricorrente, con il richiamo alle modifiche normative intervenute sulla fattispecie in questione, anche in considerazione della attuale e non equivocabile formulazione dell'art. 640 cod. pen. (art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen.). La condotta, per come contestata, con il chiaro rimando all'utilizzo di mezzi telematici, rientra per giurisprudenza costante di questa Corte nell'ambito dell'aggravante richiamata della minorata difesa (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, PMT/Poropat, Rv. 281800-01, in considerazione dell'utilizzo di diversa identità a fini di contrattazione on-line e della corresponsione di un prezzo per la locazione estiva). Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello d Catanzaro. Così deciso i