CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 28716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: • POUPIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che ha insistito per l'annullamento dell'impugnata sentenza con i consequenziali provvedimenti di rito. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14/01/2020 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 23/01/2017, rideterminava la pena per gli imputati appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa derubricazione del reato sub A) in tentata rapina. 2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Poupin e il [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto, eccependo la violazione di legge. ed il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del reato, da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. (un adeguato confronto con l'intero materiale probatorio avrebbe consentito di accertare che l'azione violenta, in danno di un fotografo che stava riproducendo a fini divulgativi immagini di una manifestazione di protesta, era diretta non già alla privazione della macchina fotografica ma al tentativo di costringere la persona offesa alla eliminazione degli scatti). Con le conclusioni scritte del 20/05/2022 la difesa del ricorrente ha insistito in particolare sull'insussistenza degli elementi integrativi della rapina. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo che costituisce reiterazione di censure prospettate in appello (punti nn. 2 e 3 dell'atto d'impugnazione), adeguatamente definite dalla corte territoriale. Va ribadito che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, di recente, Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021 - Rv. 280601). 4. Ciò precisato, la corte territoriale ha evidenziato, con circostanziati riferimenti alle prove dichiarative acquisite (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), la forte ostilità verso la persona offesa, che aveva dichiarato di essere giornalista, e l'intento degli imputati, unitamente ad altri attivisti non identificati, di acquisire con frasi intimidatorie la disponibilità piena ed autonoma della res, al fine non solo di eliminare le fotografie scattate ma anche di ostacolare la futura azione di documentazione visiva. La diversa interpretazione delle dichiarazioni della vittima e la lettura alternativa dei dati istruttori, prospettata dalla difesa, non è suscettibile di esame in sede di legittimità, a fronte della plausibile valutazione di tali elementi da parte dei giudici di merito. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 27 maggio 2022 Il