Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:414
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0787_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 maggio 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] de Peniche
(causa C‑787/21)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire – Accesso alle procedure di ricorso – Offerente escluso con decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva, non avendo contestato l’insieme delle motivazioni del rigetto della sua offerta – Carenza di interesse ad agire»
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso – Accesso alle procedure di ricorso – Assenza di possibilità per un offerente escluso con decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva di proporre ricorso perché sia riconosciuta l’illegittimità della decisione di aggiudicazione dell’appalto – Carenza di interesse ad agire – Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 3)
(v. punti 21‑27, 30 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico con una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva possa impugnare la decisione di aggiudicazione di tale appalto. A tal riguardo, è irrilevante che l’offerente escluso sostenga che potrebbe eventualmente ottenere l’aggiudicazione dell’appalto nell’ipotesi in cui, a seguito dell’annullamento di tale decisione, l’amministrazione aggiudicatrice decida di avviare una nuova procedura di aggiudicazione.