CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2016
Cassazione n. 11857/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8818/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, in proprio (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma, via Arezzo n. 29; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 8379/02/16 depositata in data 13/12/2016, non notificata; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 8818/2017 Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del Numero sezionale 277/2022Numero di raccolta generale 11857/2022 25/01/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione 12/04/2022 Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR respingeva l’appello del contribuente con ciò confermando confermata la legittimità degli atti impugnati; - ricorre a questa Corte Suprema il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione delle norme del processo tributario, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di inversione dell’onere della prova, asserendo la tempestività del ricorso alla luce della conoscenza del solo atto di pignoramento peraltro non notificato alla parte; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. delle norme in materia di riparto di giurisdizione, esistenza del diritto alla autonoma impugnativa innanzi al giudice ordinario degli atti esecutivi discendenti dalle cartelle impugnate innanzi agli organi della giustizia tributaria, assoluta carenza dei presupposti in fatto e in diritto (artt. 3, 53 Cost. L. 212 del 2000); - i due motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, in quanto strettamente connessi tra di loro, e risultano inammissibili; - come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022; ma si veda anche [OSCURATO:PERSONA]. 5, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019) l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 8818/2017 escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato Numero sezionale 277/2022Numero di raccolta generale 11857/2022 dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto Data pubblicazione 12/04/2022 controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali; - e in questo caso, parte ricorrente nel primo motivo si duole di come “la decisione fa grande confusione perché mischia la impugnazione delle cartelle di pagamento a seguito della conoscenza dell’atto di pignoramento avvenuta il 17 marzo 2015 con la successiva impugnazione (in data 13 novembre 2015) di un altro atto di intimazione …” (pag. 3 del ricorso per cassazione); - nuovamente, e analogamente, nel secondo motivo si censura la pronuncia impugnata chiedendone la cassazione “in quanto la stessa si è formata considerando vero un fatto rappresentato dalla impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi innanzi al giudice tributario e non già innanzi al giudice ordinario che non è assolutamente vero” (pag. 6 del ricorso per cassazione); - nel concreto, quindi, i due motivi di ricorso denunciano ambedue un errore revocatorio e sono entrambi inammissibili, dovendo tali vizi esser fatti valere di fronte al giudice che ebbe emettere la pronuncia che si assume viziata ex art. 395 c.p.c. e non di fronte a questa Corte; ne deriva l’inammissibilità del ricorso; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 8818/2017 Numero sezionale 277/2022 dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso Numero di raccolta generale 11857/2022Data pubblicazione 12/04/2022 articolo 13, se dovu