CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36619/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9484-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in fallimento; - intimata - avverso la sentenza n. 2071/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.2071 depositata il 10.9.2019 la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, ha ritenuto genuino il contratto di appalto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], addetto alla manutenzione del materiale rotabile presso l'impianto OMV di [OSCURATO:PERSONA], diretta a far accertare la ricorrernza di una interposizione illecita di manodopera; 2. la Corte territoriale ha rilevato che non è emerso che il Russo abbia ricevuto direttive dal personale Trenitalia, né che sia stato sottoposto a controlli (neppure sull'osservanza degli orari di lavoro) ovvero al potere disciplinare da parte del committente, né che sia stato sottoposto a visita medica ovvero abbia partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati da Trenitalia, ed ha aggiunto che la società appaltatrice organizzava in maniera autonoma i turni dei propri dipendenti nei cui confronti esplicava i poteri organizzativi e di gestione propri del datore di lavoro e che i compiti svolti dal Russo rientravano nell'oggetto dell'appalto, costituito non solamente dall'esecuzione dei servizi di pulizia del materiale rotabile, degli impianti e degli altri servizi connessi, ma altresì da servizi connessi a tali prestazioni, servizi sussidiari e di Ric. 2020 n. 09484 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- -t. supporto per il settore ferroviario, tra i quali rientravano le prestazioni legate alla micromanutenzione e al decoro; 3. avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Russo deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria; la controparte ha resistito con controricorso; 4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 1 della legge n. 1368 del 1960, 2-29 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo trascurato, la Corte territoriale, di valutare quegli elementi che, per giurisprudenza costante, sono indicativi di un appalto illecito (autonomia gestionale nella direzione del personale, nella conduzione aziendale, ecc.), essendo emerso che il Russo si occupava della manutenzione al pari dei dipendenti Trenitalia; 2. con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo tralasciato, la Corte territoriale, di valutare alcuni aspetti delle deposizioni testimoniali da cui emergeva la mancanza, in capo all'appaltatore, di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, di un effettivo esercizio del potere direttivo, l'impiego di macchine e attrezzature fornite dall'appaltante, la natura delle prestazioni che esulavano dall'oggetto dell'appalto, il corrispettivo pattuito in base alle ore di lavoro effettuate e non in base all'opera compiuta; 3. entrambi i motivi, che possono valutarsi congiuntamente visto la stretta connessione, sono inammissibili in quanto - se anche si volesse superare l'assoluta mancanza di riferibilità alla motivazione della sentenza impugnata del richiamo, nel primo motivo di ricorso, della normativa concernente l'istituto della somministrazione di Ric. 2020 n. 09484 sez. ML - ud. 06-07-2021 -3- ‘ lavoro (e non dell'appalto) - i suddetti motivi si sostanziano, anche laddove si denuncia la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame; 3.1. come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta; al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014); solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa; 3.2. nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e, soprattutto, delle deposizioni testimoniali, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alle modalità di svolgimento dell'attività presso il committente) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 3.3. se, dunque, si volesse ritenere formulato il primo motivo di ricorso con riguardo alla violazione dell'art. 29, primo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, la disposizione - nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro Ric. 2020 n. 09484 sez. ML - ud. 06-07-2021 -4- disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto - richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa (cfr. da ultimo Cass. n. 15557 del 2019 e Cass. n. 13786 del 2021); 3.4. requisiti, questi, che, con approfondito accertamento di merito, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti nella specie; la sussistenza dell'effettività dell'organizzazione in capo all'imprenditore costituisce attività riservata al giudice del merito; 5. secondo la giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge n. 1369 del 1960, questa Corte ha affermato che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003); 5.1. sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n. 8643 del 2001); 5.2 nel caso in esame, la Corte territoriale ha escluso che Trenitalia esercitasse siffatto potere, direttivo e disciplinare, direttamente sulle persone adibite all'appalto; i motivi di ricorso si limitano a contestare la correttezza del giudizio conclusivo senza argomentare alcunché in ordine passaggi su cui tale giudizio si fonda; Ric. 2020 n. 09484 sez. ML - ud. 06-07-2021 -5- 5.3. in particolare, la sentenza impugnata - valutando le deposizioni testimoniali rese da tutti i testimoni - ha rilevato che (contrariamente ad altre controversie di analoga natura) non è emerso che il Russo abbia ricevuto direttive dal personale Trenitalia, né che sia stato sottoposto a controlli (neppure sull'osservanza degli orari di lavoro) ovvero al potere disciplinare da parte del committente, né che sia stato sottoposto a visita medica ovvero abbia partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati da Trenitalia; 5.4. la Corte territoriale ha aggiunto che la società appaltatrice organizzava in maniera autonoma i turni dei propri dipendenti nei cui confronti esplicava i poteri organizzativi e di gestione propri del datore di lavoro e che i compiti svolti dal Russo rientravano nell'oggetto dell'appalto, costituito non solamente dall'esecuzione dei servizi di pulizia del materiale rotabile, degli impianti e degli altri servizi connessi, ma altresì da servizi connessi a tali prestazioni, servizi sussidiari e di supporto per il settore ferroviario, tra i quali rientravano le prestazioni legate alla micromanutenzione e al decoro; 6. va, infine, rammentato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053); 7. in conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. 8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2020 n. 09484 sez. ML - ud. 06-07-2021 -6- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore di Trenitalia liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta