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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 33309/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14993-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente- avverso la sentenza n. 346/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14993 sez.

ML ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 2 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi conseguenti all'esposizione all'amianto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il primo giudice errato nell'accertamento della durata dell'esposizione all'amianto da considerarsi nella specie, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, ultradecennale; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso il Rizzi; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che l'Istituto ricorrente ha poi depositato memoria CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, deduce la nullità della sentenza impugnata per essere fondata su motivazione meramente apparente atteso che l'affermata sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, risulta verificata con riguardo alla durata dell'esposizione ma non in relazione all'intensità della stessa, requisito da considerarsi parimenti rilevante ai predetti fini; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 132,

I. n. 350/2003, l'Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale intesa a riconoscere al Rizzi il coefficiente di rivalutazione di cui all'art 13, comma 8,

I. n. 257/1992 (1,5 utile sia ai fini del conseguimento della pensione che della relativa misura) e non quello di cui all'art. 47, d.l. n. 269/2003 (1,25 utile ai soli fini della misura della pensione) non avendo il Rizzi maturato alla data del 2 ottobre 2003 ai sensi dell'art. 3, comma 132,

I. n. 350/2003 i presupposti (aver maturato i benefici, aver avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, aver ottenuto sentenze favorevole per cause avviate entro la stessa data) per l'applicabilità dell'originaria normativa in materia; che il primo motivo merita accoglimento dal momento che, risultando la motivazione dell'impugnata sentenza carente dell'indicazione dell'esito dell'accertamento circa il grado di concentrazione media annua che nella specie qualificava l'esposizione all'amianto del Rizzi, la stessa non consente di evincere le ragioni che sorreggono il convincimento della Corte territoriale circa la ricorrenza nella specie dell'esposizione qualificata legittimante il riconoscimento del beneficio contributivo; che parimenti si rivela meritevole di accoglimento il secondo motivo, atteso che, esclusa la fondatezza dell'eccezione di giudicato sull'applicabilità del coefficiente di cui all'art. 13, comma 8,

I. n. 257/1992, eccezione del resto sollevata dal Rizzi solo genericamente e, così, in difetto di autosufficienza, per non essere L'Istituto ricorrente, vittorioso in prime cure, tenuto a proporre sul punto ricorso incidentale, potendo, viceversa, limitarsi, come ha fatto, a riformulare l'eccezione, la pronunzia della Corte territoriale risulta in contrasto con l'art. 3, comma 132,

I. n. 350/2003, mancando in atti la verifica dei presupposti che in base alla predetta disposizione legittimano l'applicazione del coefficiente di cui all'originaria disciplina (cfr. Cass. n. 32882/2018),; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà all'accertamento della ricorrenza nella specie dell'esposizione qualificata all'amianto, traendone le conseguenze in termini di eventuale riconoscimento del beneficio contributivo secondo i criteri indicati dalla citata giurisprudenza di legittimità e pronunziando anche sulle spese del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Lecce, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14993-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente- avverso la sentenza n. 346/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14993 sez. ML ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 2 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi conseguenti all'esposizione all'amianto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il primo giudice errato nell'accertamento della durata dell'esposizione all'amianto da considerarsi nella specie, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, ultradecennale; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso il Rizzi; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che l'Istituto ricorrente ha poi depositato memoria CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, deduce la nullità della sentenza impugnata per essere fondata su motivazione meramente apparente atteso che l'affermata sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, risulta verificata con riguardo alla durata dell'esposizione ma non in relazione all'intensità della stessa, requisito da considerarsi parimenti rilevante ai predetti fini; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 132, I. n. 350/2003, l'Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale intesa a riconoscere al Rizzi il coefficiente di rivalutazione di cui all'art 13, comma 8, I. n. 257/1992 (1,5 utile sia ai fini del conseguimento della pensione che della relativa misura) e non quello di cui all'art. 47, d.l. n. 269/2003 (1,25 utile ai soli fini della misura della pensione) non avendo il Rizzi maturato alla data del 2 ottobre 2003 ai sensi dell'art. 3, comma 132, I. n. 350/2003 i presupposti (aver maturato i benefici, aver avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, aver ottenuto sentenze favorevole per cause avviate entro la stessa data) per l'applicabilità dell'originaria normativa in materia; che il primo motivo merita accoglimento dal momento che, risultando la motivazione dell'impugnata sentenza carente dell'indicazione dell'esito dell'accertamento circa il grado di concentrazione media annua che nella specie qualificava l'esposizione all'amianto del Rizzi, la stessa non consente di evincere le ragioni che sorreggono il convincimento della Corte territoriale circa la ricorrenza nella specie dell'esposizione qualificata legittimante il riconoscimento del beneficio contributivo; che parimenti si rivela meritevole di accoglimento il secondo motivo, atteso che, esclusa la fondatezza dell'eccezione di giudicato sull'applicabilità del coefficiente di cui all'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, eccezione del resto sollevata dal Rizzi solo genericamente e, così, in difetto di autosufficienza, per non essere L'Istituto ricorrente, vittorioso in prime cure, tenuto a proporre sul punto ricorso incidentale, potendo, viceversa, limitarsi, come ha fatto, a riformulare l'eccezione, la pronunzia della Corte territoriale risulta in contrasto con l'art. 3, comma 132, I. n. 350/2003, mancando in atti la verifica dei presupposti che in base alla predetta disposizione legittimano l'applicazione del coefficiente di cui all'originaria disciplina (cfr. Cass. n. 32882/2018),; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà all'accertamento della ricorrenza nella specie dell'esposizione qualificata all'amianto, traendone le conseguenze in termini di eventuale riconoscimento del beneficio contributivo secondo i criteri indicati dalla citata giurisprudenza di legittimità e pronunziando anche sulle spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Lecce, in
Sentenza Cassazione n. 33309/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris