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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 09041/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16406/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) (pec ruggieri - [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COM M.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LECCE n. 2657/2014depositata il 16/12/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia- sezione staccata di Lecce - che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], che assumeva la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, per Irpef e Iva anno 2005, ha accolto l’appello del contribuente, dichiarando la nullità della cartella di pagamento.

La CTR ha accertato che la notifica dell’accertamento era stata effettuata il 24 novembre 2011 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. a omonimo del contribuente, [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1972 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9, Brindisi, ritenendo che il criterio della iscrizione anagrafica, ai sensi del RDL 1639/1936 - in base al quale il contribuente, nato nel 1944, risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17, Brindisi - doveva ritenersi il criterio principale per la determinazione del domicilio fiscale, visto anche l’art. 6 l. 212/2000, che impone all’Amministrazione di notificare gli atti tributari nel luogo di effettivo domicilio del contribuente.

Conclusivamente, preso atto anche dell’attività di avvocato svolta dal contribuente e della mancanza di attestazione di ricerche da parte del messo notificatore, ha ritenuto non notificato l’avviso di accertamento con conseguente nullità della successiva cartella di pagamento.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con successiva istanza chiede la sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere della disposizione dell’art. 1,comma 197, della legge 197/2022.

Considerato che: preso atto della predetta istanza, il giudizio va sospeso fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1 comma 197 l. 197/2022 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16406/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) (pec ruggieri - [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COM M.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 2657/2014depositata il 16/12/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia- sezione staccata di Lecce - che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], che assumeva la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, per Irpef e Iva anno 2005, ha accolto l’appello del contribuente, dichiarando la nullità della cartella di pagamento. La CTR ha accertato che la notifica dell’accertamento era stata effettuata il 24 novembre 2011 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. a omonimo del contribuente, [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1972 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9, Brindisi, ritenendo che il criterio della iscrizione anagrafica, ai sensi del RDL 1639/1936 - in base al quale il contribuente, nato nel 1944, risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17, Brindisi - doveva ritenersi il criterio principale per la determinazione del domicilio fiscale, visto anche l’art. 6 l. 212/2000, che impone all’Amministrazione di notificare gli atti tributari nel luogo di effettivo domicilio del contribuente. Conclusivamente, preso atto anche dell’attività di avvocato svolta dal contribuente e della mancanza di attestazione di ricerche da parte del messo notificatore, ha ritenuto non notificato l’avviso di accertamento con conseguente nullità della successiva cartella di pagamento. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con successiva istanza chiede la sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere della disposizione dell’art. 1,comma 197, della legge 197/2022. Considerato che: preso atto della predetta istanza, il giudizio va sospeso fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1 comma 197 l. 197/2022 e la causa rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia
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