CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1970
Cassazione n. 39784/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1970 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che con sentenza del 16/10/2023 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 2/4/2019 dal Tribunale di Siracusa, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 648 cpv. cod. pen., 171-ter, I. 22 aprile 1941, n. 633, e condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e 100 euro di multa. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, eccependo l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati prima della sentenza di appello, alla luce dell'esclusione della recidiva disposta già in primo grado. 2.1. Rilevato che è stata depositata memoria, a conferma del motivo di impugnazione. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché, per un verso, trascura che la recidiva reiterata e specifica non è stata esclusa, ma solo posta in bilanciamento per equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, e, per altro verso, non considera i 329 giorni di sospensione del termine di prescrizione. Quanto al primo profilo, in particolare, già la prima sentenza ha specificato - sia in motivazione che nel dispositivo - che le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. dovevano essere ritenute "equivalenti" (di certo alla contestata recidiva, in assenza di altre circostanze aggravanti) "in ragione del comportamento processuale tenuto, improntato alla sostanziale ammissione del fatto". 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 sigliere estensore,