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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 25276/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DI PADOVAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE di PACE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Giudice di pace di Padova. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Padova - nel corso dell'udienza dibattimentale relativa al processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen. - ha rilevato, con provvedimento dettato a verbale, la propria incompetenza perché il reato era connesso a quelli di minaccia grave e lesioni personali rispetto ai quali il Pubblico ministero aveva citato a giudizio il medesimo imputato dinanzi al Tribunale di Padova per l'udienza del 11 maggio 2022 (proc. n. 68/2020 RGNR).

Con quello stesso provvedimento il giudice di pace ha disposto la trasmissione del fascicolo al Tribunale per la "riunione".

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Padova, deducendo l'abnormità del provvedimento.

Premesso che il fatto-reato di lesioni - per il quale l'ufficio di Procura ha esercitato l'azione penale sia dinanzi al Giudice di pace sia dinanzi al Tribunale - è lo stesso, il ricorrente sostiene: - che il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Padova; - che la decisione non sarebbe corretta, poiché non opererebbe la regola attrattiva di cui all'art. 6 d.

Igs. n. 274 del 2000, in quanto il reato di minaccia grave, di competenza del Tribunale, e quello di lesioni personali, di competenza del Giudice di pace, non sono stati commessi con una sola azione; - che il giudice di pace avrebbe dovuto trattare il processo per il reato di lesioni personali, mentre il Tribunale, investito del medesimo fatto-reato, «in una eventuale pronuncia [...] rileverà ex artt. 529-649 c.p.p. l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di lesioni (azione penale correttamente già esercitata davanti al GdP)». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

2. Anzitutto va rilevato il difetto di interesse all'impugnazione.

Invero, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, per rispettare la condizione posta a pena di inammissibilità dagli artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non è sufficiente la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630).

Nella specie, dal provvedimento impugnato non è derivato alcun pregiudizio per l'organo di accusa, né la parte pubblica ha allegato quale vantaggio trarrebbe dall'accoglimento del ricorso proposto; senza dimenticare, peraltro, che proprio al pubblico ministero è imputabile il viluppo processuale creatosi, dato che l'organo inquirente ha esercitato due volte l'azione penale per il medesimo fatto dinanzi a due giudici diversi, non osservando, lui per primo, le regole sulla competenza che adesso invoca.

3. In secondo luogo il provvedimento non è abnorme.

3.1. In tema di categorie delle abnormità, la corretta applicazione dei principi processuali ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

L'abnormità funzionale va riferita all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (per tutte Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, in motivazione).

3.2. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si ottiene che il provvedimento assunto dal giudice di pace è errato nella forma e nei contenuti, ma non è riconducibile alla categoria delle abnormità.

Il reato di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen. è di competenza del giudice di pace; la competenza per connessione del giudice superiore opera solo in caso di "concorso formale" (istituto non ravvisabile nella specie); in ogni caso il giudice di pace, quando si è ritenuto, per errore, incompetente, avrebbe dovuto pronunciare sentenza e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Nonostante tutto ciò, non è abnorme e non è, pertanto, ricorribile per cassazione l'ordinanza dettata a verbale con la quale il giudice dichiari la propria incompetenza per materia, trattandosi di provvedimento che riveste, comunque, natura sostanziale di sentenza, suscettibile di dare luogo a conflitto di competenza, a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720).

Invero:- la natura dell'atto va stabilita non già in base alla denominazione e alla terminologia adottata, bensì con riguardo al contenuto sostanziale e agli effetti che esso è destinato a produrre; - è irrilevante che l'incompetenza sia stata dichiarata con ordinanza, dal momento che dal contenuto dell'atto risulta in maniera inequivoca che il provvedimento impugnato ha natura sostanziale di sentenza; - si tratta di decisione sulla competenza, come tale non impugnabile, ma suscettibile di dare luogo a conflitto di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. (cfr. art. 568, comma 2, cod. proc. pen.).

4. Ne consegue che ricorso va dichiarato inammissibile.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DI PADOVAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUDICE di PACE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Giudice di pace di Padova. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Padova - nel corso dell'udienza dibattimentale relativa al processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen. - ha rilevato, con provvedimento dettato a verbale, la propria incompetenza perché il reato era connesso a quelli di minaccia grave e lesioni personali rispetto ai quali il Pubblico ministero aveva citato a giudizio il medesimo imputato dinanzi al Tribunale di Padova per l'udienza del 11 maggio 2022 (proc. n. 68/2020 RGNR). Con quello stesso provvedimento il giudice di pace ha disposto la trasmissione del fascicolo al Tribunale per la "riunione". 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Padova, deducendo l'abnormità del provvedimento. Premesso che il fatto-reato di lesioni - per il quale l'ufficio di Procura ha esercitato l'azione penale sia dinanzi al Giudice di pace sia dinanzi al Tribunale - è lo stesso, il ricorrente sostiene: - che il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Padova; - che la decisione non sarebbe corretta, poiché non opererebbe la regola attrattiva di cui all'art. 6 d. Igs. n. 274 del 2000, in quanto il reato di minaccia grave, di competenza del Tribunale, e quello di lesioni personali, di competenza del Giudice di pace, non sono stati commessi con una sola azione; - che il giudice di pace avrebbe dovuto trattare il processo per il reato di lesioni personali, mentre il Tribunale, investito del medesimo fatto-reato, «in una eventuale pronuncia [...] rileverà ex artt. 529-649 c.p.p. l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di lesioni (azione penale correttamente già esercitata davanti al GdP)». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. 2. Anzitutto va rilevato il difetto di interesse all'impugnazione. Invero, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, per rispettare la condizione posta a pena di inammissibilità dagli artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non è sufficiente la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630). Nella specie, dal provvedimento impugnato non è derivato alcun pregiudizio per l'organo di accusa, né la parte pubblica ha allegato quale vantaggio trarrebbe dall'accoglimento del ricorso proposto; senza dimenticare, peraltro, che proprio al pubblico ministero è imputabile il viluppo processuale creatosi, dato che l'organo inquirente ha esercitato due volte l'azione penale per il medesimo fatto dinanzi a due giudici diversi, non osservando, lui per primo, le regole sulla competenza che adesso invoca. 3. In secondo luogo il provvedimento non è abnorme. 3.1. In tema di categorie delle abnormità, la corretta applicazione dei principi processuali ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale va riferita all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (per tutte Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, in motivazione). 3.2. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si ottiene che il provvedimento assunto dal giudice di pace è errato nella forma e nei contenuti, ma non è riconducibile alla categoria delle abnormità. Il reato di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen. è di competenza del giudice di pace; la competenza per connessione del giudice superiore opera solo in caso di "concorso formale" (istituto non ravvisabile nella specie); in ogni caso il giudice di pace, quando si è ritenuto, per errore, incompetente, avrebbe dovuto pronunciare sentenza e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Nonostante tutto ciò, non è abnorme e non è, pertanto, ricorribile per cassazione l'ordinanza dettata a verbale con la quale il giudice dichiari la propria incompetenza per materia, trattandosi di provvedimento che riveste, comunque, natura sostanziale di sentenza, suscettibile di dare luogo a conflitto di competenza, a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720). Invero:- la natura dell'atto va stabilita non già in base alla denominazione e alla terminologia adottata, bensì con riguardo al contenuto sostanziale e agli effetti che esso è destinato a produrre; - è irrilevante che l'incompetenza sia stata dichiarata con ordinanza, dal momento che dal contenuto dell'atto risulta in maniera inequivoca che il provvedimento impugnato ha natura sostanziale di sentenza; - si tratta di decisione sulla competenza, come tale non impugnabile, ma suscettibile di dare luogo a conflitto di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. (cfr. art. 568, comma 2, cod. proc. pen.). 4. Ne consegue che ricorso va dichiarato inammissibile. P
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