CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12745/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.56; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituito al solo fine di par- tecipare all'eventuale udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, n.6706/39/2014 depositata il 10 novembre 2014, non notificata. Lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].) e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.253/3/11 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, a sua volta avente ad oggetto tre avvisi di accertamento per IVA, II.DD. e IRAP 2004, con cui venivano rettificati i redditi in capo alla società e poi imputati per trasparenza in capo ai due soci al 50% ai fini IRPEF. 2. In particolare il giudice di prime cure, previa riunione, confermava integralmente le riprese, adottate nel quadro di un accertamento ana- litico-induttivo ex art.39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 in seno al quale veniva disposto un accertamento parziale ex art.41 bis del medesimo decreto, originato da verifica fiscale presso la società all'esito della quale era stato emesso p.v.c., decisione confermata dal giudice d'appello. 3. Avverso tale decisione propongono la società e il socio [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l'Agenzia delle En- trate ha depositato mera comparsa di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Entrambe le parti hanno de- positato memoria illustrativa. Considerato che: 4. Pregiudiziale e rilevabile d'ufficio è il tema del litisconsorzio, proces- suale, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] era parte del processo d'ap- pello e non risulta evocato nel presente giudizio di legittimità. Il tema litisconsortile rileva in astratto anche sotto il profilo sostanziale, dal momento che la presente controversia ha ad oggetto riprese per II.DD. oltre che IVA, e del resto la stessa procura a margine del ricorso per cassazione riporta anche il nome di [OSCURATO:PERSONA], ma non è anche da lui sottoscritta. Tuttavia, fermo restando quanto precede, il Collegio ritiene di poter evitare di dichiarare nullo il giudizio di legittimità, essendo ciò consen- tito allorquando il ricorso risulti inammissibile o prima facie infondato (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18890 del 03/07/2021, Rv. 661760 - 01), perché disporre l'adempimento dell'integrazione del contradditto- rio in presenza di tali elementi costituirebbe un'inutile e costoso aggra- vio per i ricorrenti, e contrasterebbe con gli stessi principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, i quali come noto hanno fondamento negli artt.111 comma 2 Cost. e 6 par 1 CEDU. 5. Preliminarmente va anche osservato che ammissibile è la memoria illustrativa depositata nell'interesse dell'Avvocatura dello Stato, benché non tempestivamente costituita in giudizio. Invero - alla stregua di un ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi - in tema di rito carne- rale di legittimità ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ. ma che, in base alla pregressa norma- tiva, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Proto- collo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Con- siglio [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 5508 del 28/02/2020). 6. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt.41 bis e 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600/1973, essendo la sentenza affetta da «vizio logico e motivazionale insuperabile sotto il profilo della decisività degli elementi non considerati» (cfr. p.5 ri- corso). 7. La doglianza è inammissibile sin dalla sua tecnica di formulazione nella parte in cui declina come violazione di legge una censura motiva- zionale - oltretutto in modo generico - dal momento che non solo il motivo non individua in parte qua il pertinente paradigma processuale di censura, ma esso non può essere neppure riqualificato dalla Corte ai sensi del n.5 dell'art.360 primo comma cod. proc. civ., perché la cen- sura non è specifica in tal senso. E' poi infondata nella parte in cui il motivo in disamina lamenta l'ille- gittimità dell'accertamento parziale per carenza dei presupposti previ- sti dall'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 allorquando, come nel caso di spe- cie, il risultato della verifica o dell'ispezione si fonda su presunzioni e non su elementi connotati dalla sostanziale certezza e - ritengono i ricorrenti - può essere usato solo quando sussistano i requisiti tassati- vamente indicati dalla legge e cioè in presenza di fonti informative qua- lificate su cui si può fondare legittimamente l'accertamento. Va al proposito rammentato che l'accertamento parziale, è uno stru- mento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, e non costituisce un metodo di accertamento autonomo ri- spetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì è una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può ben essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (Cass., 28/10/2015, n. 21984, 04/04/2018, n. 8406, 07/11/2019, n. 28681). 8. A ciò consegue che l'accertamento parziale non è, dunque, circo- scritto all'accertamento del reddito d'impresa o solo a talune delle ca- tegorie di redditi di cui all'art. 6 del T.U.I.R., né, del resto, è richiesto all'ufficio di fornire la "prova certa" del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale (cfr. Cass. nn. 496/2013, 27323/2014, 21984/2015 e 8406/2018): qualora "risultino elementi" con l'accertamento parziale è possibile ac- certare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica prova contraria, da sottoporre al vaglio del giudice di merito nella fase contenziosa. Il precipitato di quanto sopra è che, a differenza di quanto ritenuto in ricorso, è rilevante e sufficiente la prova per presunzioni, non essendo previsto dal sistema che l'accertamento parziale postuli necessaria- mente «la certezza degli elementi acquisiti e posti alla base dell'atto impositivo e non la loro mera presunzione», come si legge a p. 7 ri- corso. 9. Il secondo motivo di ricorso, con cui viene prospettata l'illogicità manifesta intrinseca alla motivazione, in rapporto all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., per aver la CTR a dire di parte ricorrente aderito acriticamente alle conclusioni del p.v.c. alla base delle riprese, è poi inammissibile, in quanto diretto chiaramente ad ottenere una ri- valutazione della prova. Va infatti innanzitutto ricordato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrap- ponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del me- rito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ul- timo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convinci- mento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e con- cludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 10. Inoltre, circa la contestata efficacia probatoria del p.v.c., il Collegio rammenta i@ che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., re- lativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle di- chiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del con- tenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa q fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrin- seca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudi- zio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 24 novembre 2017 n.28060). Orbene, nel caso di specie, non risulta proposta alcuna querela di falso né una contestazione analitica con indicazione specifica di elementi di prova contrari diversi dal richiamo al prospetto prodotto dai ricorrenti (cfr. p.12 ricorso), oggetto di espressa valutazione da parte della CTR (cfr. p.4 in calce, sentenza impugnata), e ritenuto inidoneo a superare gli elementi emergenti dal p.v.c. sulla base di preciso e motivato ac- certamento fattuale, come sopra visto non revocabile in dubbio in sede di legittimità nei termini proposti. 11. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- date come da dispositivo, limitatamente all'attività difensiva svolta dall'Agenzia. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Spese pre- notate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titol