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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 38908/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce nullità della sentenza per non essere stato l'avviso di fissazione del giudizio d'appello notificato all'imputato detenuto, è manifestamente infondato, in quanto, dalla relativa relata, risulta che la consegna è stata effettuata nelle mani di un addetto alla casa che non ha rappresentato il sopravvenuto status restrittivo; né il difensore deduce di aver rappresentato alla Corte la relativa circostanza; Considerato che il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il quarto motivo, che contesta la mancata concessione dei benefici, è inedito e del tutto genericamente prospettato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce nullità della sentenza per non essere stato l'avviso di fissazione del giudizio d'appello notificato all'imputato detenuto, è manifestamente infondato, in quanto, dalla relativa relata, risulta che la consegna è stata effettuata nelle mani di un addetto alla casa che non ha rappresentato il sopravvenuto status restrittivo; né il difensore deduce di aver rappresentato alla Corte la relativa circostanza; Considerato che il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il quarto motivo, che contesta la mancata concessione dei benefici, è inedito e del tutto genericamente prospettato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris