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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 dicembre 2023

Cassazione n. 45556/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena residua recata dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 21 dicembre 2023, e rideterminava la data di scadenza della pena residua stessa al 3 maggio 2026, sul rilievo che il provvedimento di esecuzione non avesse tenuto conto della liberazione anticipata, pari a 285 giorni, concessa - su periodi di carcerazione fungibili, ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - in relazione al primo dei titoli di condanna cumulati.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, mediante unico motivo in cui deduce violazione della legge penale.

Assume in sostanza il ricorrente che la liberazione anticipata sarebbe stata già interamente conteggiata e detratta rispetto al primo dei titoli cumulati, sicché il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti sarebbe inemendabile.

3. La difesa del condannato ha depositato memoria, instando per reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di esecuzione di pene concorrenti ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o per espiazione di pena, sofferto prima della formazione del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, va imputato unitariamente al cumulo stesso, se riferito - come nella specie - a reati che siano stati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi (v. già Sez. 1, n. 31214 del 18/06/2004, Arslan, Rv. 229800-01).

In tal caso, dalla pena complessiva risultante dalla sommatoria delle pene inflitte vanno detratti, ai fini della quantificazione della pena residua espianda, i citati periodi di carcerazione già patita, unitariamente considerati in quanto fungibili ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e va altresì dedotto, una sola volta e da ultimo, l'intero periodo corrispondente ai giorni di liberazione anticipata nel complesso ottenuti (Sez. 1, n. 18757 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 284690-01, in motivazione).

La liberazione anticipata, eventualmente concessa sul presofferto fungibile, va dunque scalata, come ultima operazione, dalla pena unica complessiva; una 2 ,Y volta scalata, non deve essere ulteriormente conteggiata, non essendo tale operazione autorizzata nemmeno dall'art. 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (pur richiamato dall'ordinanza impugnata), che fittiziamente equipara la liberazione anticipata alla pena espiata al solo fine di abbreviare il tempo di maturazione delle soglie di accesso ai benefici penitenziari.

2. La posizione esecutiva del condannato dovrà essere nuovamente scrutinata dal giudice dell'esecuzione, alla luce dei principi di diritto sopra esposti.

L'ordinanza impugnata deve essere, a tal fine, annullata con rinvio.

Il giudice del rinvio verificherà l'effettiva detrazione, dalla pena finale, della liberazione anticipata concessa sul primo dei titoli di condanna cumulati e ribadirà la decisione già adottata solo in caso di accertamento negativo sui punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena residua recata dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 21 dicembre 2023, e rideterminava la data di scadenza della pena residua stessa al 3 maggio 2026, sul rilievo che il provvedimento di esecuzione non avesse tenuto conto della liberazione anticipata, pari a 285 giorni, concessa - su periodi di carcerazione fungibili, ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - in relazione al primo dei titoli di condanna cumulati. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, mediante unico motivo in cui deduce violazione della legge penale. Assume in sostanza il ricorrente che la liberazione anticipata sarebbe stata già interamente conteggiata e detratta rispetto al primo dei titoli cumulati, sicché il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti sarebbe inemendabile. 3. La difesa del condannato ha depositato memoria, instando per reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di esecuzione di pene concorrenti ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o per espiazione di pena, sofferto prima della formazione del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, va imputato unitariamente al cumulo stesso, se riferito - come nella specie - a reati che siano stati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi (v. già Sez. 1, n. 31214 del 18/06/2004, Arslan, Rv. 229800-01). In tal caso, dalla pena complessiva risultante dalla sommatoria delle pene inflitte vanno detratti, ai fini della quantificazione della pena residua espianda, i citati periodi di carcerazione già patita, unitariamente considerati in quanto fungibili ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e va altresì dedotto, una sola volta e da ultimo, l'intero periodo corrispondente ai giorni di liberazione anticipata nel complesso ottenuti (Sez. 1, n. 18757 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 284690-01, in motivazione). La liberazione anticipata, eventualmente concessa sul presofferto fungibile, va dunque scalata, come ultima operazione, dalla pena unica complessiva; una 2 ,Y volta scalata, non deve essere ulteriormente conteggiata, non essendo tale operazione autorizzata nemmeno dall'art. 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (pur richiamato dall'ordinanza impugnata), che fittiziamente equipara la liberazione anticipata alla pena espiata al solo fine di abbreviare il tempo di maturazione delle soglie di accesso ai benefici penitenziari. 2. La posizione esecutiva del condannato dovrà essere nuovamente scrutinata dal giudice dell'esecuzione, alla luce dei principi di diritto sopra esposti. L'ordinanza impugnata deve essere, a tal fine, annullata con rinvio. Il giudice del rinvio verificherà l'effettiva detrazione, dalla pena finale, della liberazione anticipata concessa sul primo dei titoli di condanna cumulati e ribadirà la decisione già adottata solo in caso di accertamento negativo sui punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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