CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16890/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento ai soli effetti civili e il rinvio per nuovo esame al giudice civile competente inappelloletta la memoria trasmessa nell’interesse dell’imputato, il quale ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso con condanna dellaparte civile al pagamento delle spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 08/05/2024, il Tribunale di Rimini in composizionemonocratica ha dichiarato XXXXXXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui all’art. 660 cod.pen., commesso in danno di XXXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, lo ha condannato alla penadi mesi tre di arresto, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile,equitativamente liquidati nella somma di euro tremila, oltre spese e accessori, concedendogliil beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento di talesomma.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha riformatotale decisione ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine alreato ascritto, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; contestualmente,sono state revocate le statuizioni civili assunte con la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha fissato la consumazione del reato fino al mese di ottobre 2018ed ha quindi ritenuto che – alla data di emissione del decreto penale di condanna neiconfronti del prevenuto, risalente al giorno 09/05/2023 – fosse già decorso il termineordinario di prescrizione, pari a quattro anni.2. Ricorre per cassazione la parte civile XXXXXXXXXXXXX, con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale e, segnatamente, dell’art. 157 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione. Rappresenta la difesa che la persona offesa hachiarito come le condotte moleste, ad opera dell’imputato, si siano protratte fino ad oltre ilmese di agosto del 2019.3. XXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentatomemoria, a mezzo della quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorsopresentato dalla parte civile; in via subordinata, ha domandato il rigetto dell’impugnazione,con conferma di quanto stabilito dalla Corte d’appello di Bologna e con condanna della partecivile alla rifusione delle spese processuali sostenute. La denunzia cumulativa, promiscua eperplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motiviaspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma1 lett. c), cod. proc. pen. (si veda Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Lamotivazione della sentenza impugnata, del resto, è logica e congrua, nonché corretta inpunto di diritto.4. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento della sentenzaimpugnata ai soli effetti risarcitori, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente ingrado di appello e con ogni conseguente statuizione.La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria, nel punto in cuideduce l’insussistenza di episodi successivi al maggio 2018 solo dal fatto che la p.o.sarebbe stata presente saltuariamente, sul luogo di lavoro. Mancano dettagli specifici, però,in ordine a tali periodi di assenza e, comunque, non appare logico escludere la prosecuzionedelle molestie – ad opera dell’imputato - nei giorni di presenza al lavoro della XXXXXX.Venendo in rilievo una contravvenzione procedibile a querela, la Corte territoriale -reputando provata l’interruzione della condotta al maggio del 2018 - avrebbe dovutorilevarne, peraltro, la tardività, trattandosi di atto che risulta presentato il 2 agosto 2019.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti.2. Secondo quanto sintetizzato in parte narrativa, il processo verte su unacontestazione inerente al reato di molestie, che sarebbe stato posto in essere daXXXXXXXXXX in danno della odierna parte civile XXXXXX e che si sarebbe protratto –in primo grado, però, la Corte di appello ha fissato la consumazione del reato al mese diottobre 2018 (in ossequio al principio del favor rei, dunque, deve farsi riferimento al primogiorno del mese).La Corte territoriale, pertanto, ha dichiarato il suddetto reato estinto perintervenuta prescrizione, stante l’avvenuto superamento – prima dell’intervento dell’attointerruttivo rappresentato dal decreto penale, risalente al 09/05/2023 - del termine ordinarioprevisto per le contravvenzioni, pari a quattro anni. Contestualmente all’emissione dellasentenza di non doversi procedere, i Giudici di secondo grado hanno proceduto alla revocadelle statuizioni civili assunte dal Tribunale.3. Il primo tema da affrontare, quindi, è quello inerente all’ammissibilità del ricorsopresentato dalla parte civile; questo [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, a tale quesito, debba darsi rispostaaffermativa. Sebbene non sia esattamente in termini, infatti, occorre mutuare il principio didiritto espresso da Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 – 01, a mentedella quale: «Nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione delreato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che taledecisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con lastessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione».Il massimo consesso di questa Corte ha chiarito - quanto al punto specifico - comela legittimazione ad impugnare, in capo alla parte civile, rinvenga la sua genesi nellaprevisione contenuta nell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen. Il concreto interesse, atto alegittimare la proposizione dell’impugnazione, coincide poi con la finalità di giungere alribaltamento della pronuncia di proscioglimento e - in conseguenza di tale esito -all'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizionicivili, ovvero all’annullamento con rinvio, in caso di giudizio di cassazione.Nel caso di specie, poi, l’interesse si caratterizza, rispetto a quanto deciso dalleSezioni Unite nella sentenza menzionata, in quanto la decisione di primo grado avevaaccolto la domanda risarcitoria, con la conseguenza che la parte civile aveva, nella suaprospettiva, conseguito un indubbio vantaggio – rimosso dalla decisione di appello –rappresentato dall’esistenza di una decisione favorevole in ordine alle statuizioni civili.4. Tanto precisato in relazione all’ammissibilità dell’impugnazione, il punto nodaleposto dal processo inerisce alla decisione, assunta dalla Corte distrettuale, di procedere allaretrodatazione del momento consumativo del reato di molestie.4.1. Giova ricordare, in primo luogo, che sono estranee all’ambito del giudizio dilegittimità le operazioni valutative consistenti sia nella rilettura dei dati fattuali, che siano statiposti a fondamento della avversata decisione, sia nell'autonoma adozione di parametriricostruttivi alternativi, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili, ovvero muniti diuna più forte attitudine esplicativa, rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tale regolacostituisce patrimonio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, per cui ci si puòlimitare a richiamare, fra tante, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 –01).4.2. Impropriamente, dunque, l’impugnazione della parte civile invoca ilcompimento di una operazione che è preclusa a questa Corte, atteso che sostanzialmenteinvita alla complessiva rivisitazione del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese dalla p.o.In disparte l’impossibilità di procedere a tale rilettura, però, emerge comunque una forteconnotazione di illogicità e di carenza argomentativa, nella parte motiva della sentenza; ciòper le ragioni di seguito evidenziate.Afferma anzitutto la Corte territoriale che le molestie si sono verificate fino al mesedi ottobre del 2018 e - a giustificazione di tale puntuale collocazione temporale, difforme daquella originaria sussunta in rubrica - ricorda come la p.o. sia stata in congedo per malattia,a partire dal 09/11/2018 fino al mese di giugno del 2019. Tale affermazione, però, si risolvein una autentica tautologia, in quanto manca di spiegare compiutamente la ragione per laquale l’essersi la p.o. trovata in congedo per malattia, a far data dal 09 novembre, consentapoi di retrodatare la conclusione dell’attività molesta posta in essere dall’imputato al 1°ottobre 2018.Viene poi sottolineato dalla Corte territoriale che la p.o. - dal 31 luglio 2019 aldicembre 2019 - “usufruì di lunghi periodi di ferie e presenziò al lavoro saltuariamente”.Stante la connotazione del modello legale ex art. 660 cod. pen. - quale reato nonnecessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento diuna sola azione, da cui derivino gli effetti tipici della molestia o del disturbo (Sez. 1, n. 19631del 16/06/2018, dep. 2019, Papagni, Rv. 276309-01) - l’affermazione contenuta in sentenzanon spiega il motivo per cui possa fondatamente escludersi la verificazione di episodi dimolestia sia nel periodo giugno – 31 luglio 2019, sia nei periodi successivi nei qualipresenziò al lavoro, sia pure saltuariamente. Per rendere logicamente inappuntabile laconclusione raggiunta dalla Corte di appello, in realtà, sarebbe stato necessario poteraffermare - con assoluta certezza - l’assenza di pur occasionali ed episodiche condottemoleste, non dedurla apoditticamente dalla saltuaria presenza della p.o. al lavoro (un fattoche riveste quindi, nella sua stretta materialità, una valenza evocativa sostanzialmenteneutra, a fronte della suddetta struttura dogmatica del ritenuto fatto tipico).Il profilo di più marcata contraddittorietà, nell’apparato motivazionale dellasentenza impugnata, è però riscontrabile laddove si sostiene che le condotte moleste riferitedalla p.o. - collocate ad epoca successiva al mese di ottobre 2018 – siano state sporadichee generiche. Una affermazione che è, ad un tempo, di vaga significazione (allorquandodefinisce generiche le attività moleste, senza precisarne il contenuto e la portata) e,soprattutto, profondamente contrastante con la fissazione della data di consumazione delreato al 1° ottobre 2018 (si dimentica, infatti, la suddetta natura non necessariamenteabituale della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 660 cod. pen. e il fatto che essa, inconseguenza, presenta un alveo di tipicità che può eventualmente coincidere anche con larealizzazione di una condotta unica, singolarmente considerata).5. Il Procuratore generale, in sede di requisitoria, ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata, in accoglimento del ricorso della parte civile, dunque ai soli effetti civilie - ferma la statuizione penale - la trasmissione degli atti ex art. 622 cod. proc. pen. algiudice civile di appello, individuato secondo la competenza per valore.[OSCURATO:PERSONA] ritiene, invece, che il rinvio debba essere effettuato a diversa Sezionepenale della Corte di appello di Bologna; ciò in ragione della necessità che si proceda allanuova verifica circa aspetti eminentemente ricompresi nella sfera di indagine penalistica, conparticolare riferimento a quello che è l’aspetto fondamentale della vicenda, ossia il momentoconsumativo del reato ascritto.5.1. L’ancoraggio normativo dal quale muovere, per giungere a tale conclusione, ècostituito innanzi tutto dal dato testuale dell’art. 578 cod. proc. pen., laddove è stabilito che -quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, allerestituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile - ilgiudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione aisoli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.La sentenza Corte cost. n. 182 del 2021, tracciando una traiettoria poi confermatada Corte cost., sent. n. 2 del 2026, ha scrutinato la conformità ai principi costituzionali di talenorma, nella parte in cui prevede che il giudice penale debba comunque svolgere – sebbenesolo in via incidentale ed al limitato scopo di provvedere sul gravame proposto ai soli effettidella domanda risarcitoria o restitutoria della parte civile - un nuovo accertamento in ordineai profili di responsabilità penale dell'imputato, in carenza dei quali la sentenza di appellorisulterebbe affetta da difetto motivazionale e, pertanto, sarebbe passibile di annullamentocon rinvio in sede di legittimità.La medesima sentenza n. 182, poi, ha ripercorso la tematica dei rapporti esistentitra l’azione civile ed i poteri di cognizione riservati al giudice penale e, richiamando propriepronunce precedenti (segnatamente, sentenze n. 176 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 217 del2009) ha ricordato come il vigente codice di rito abbia delineato i rapporti tra processo civilee processo penale basandosi sui canoni dell'autonomia e della separazione. In forza di taliprincipi di carattere generale, allorquando la domanda risarcitoria venga veicolata nelprocesso penale attraverso la costituzione di parte civile, l’azione civile ed i poteri cognitiviriservati al giudice penale si rapportano tra loro secondo il principio dell'"accessorietà"dell'azione civile, rispetto a quella penale. Regola che scaturisce dalla volontà legislativa diprocedere, quanto più celermente possibile, all’accertamento circa la sussistenza dei reati edi pervenire alla veloce definizione dei relativi giudizi e che porta a sottoporre l’azione civile,se inserita nel processo penale, alla disciplina ed alla funzione che è propria di tale giudizio.Secondo la Corte, “Il principio di "accessorietà" trova la sua principale espressionenella regola secondo la quale il giudice penale «decide» sulla domanda per le restituzioni e ilrisarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, «[q]uando pronunciasentenza di condanna» (art. 538, comma 1, cod. proc. pen.). La condanna penale, dunque,costituisce il presupposto indispensabile del provvedimento del giudice sulla domanda civile:se emette sentenza di proscioglimento, tanto in rito (sentenza di non doversi procedere: artt.529 e 531 cod. proc. pen.) quanto nel merito (sentenza di assoluzione: art. 530 cod. proc.pen.), il giudice non deve provvedere sulla domanda civile; se invece pronuncia sentenza dicondanna (art. 533 cod. proc. pen.), provvede altresì sulla domanda restitutoria o risarcitoria,accogliendola o rigettandola”.La disciplina generale che vige nel giudizio di primo grado, quindi, è nel senso cheil giudice penale è tenuto a pronunciarsi in ordine alla domanda civilistica, maesclusivamente in presenza di una sentenza di condanna a carico dell'imputato, che ècontestualmente il soggetto tenuto all’adempimento delle obbligazioni di tipo restitutorio orisarcitorio.Il giudizio che ha luogo in grado di appello, all’indomani di una pronuncia dicondanna e al ricorrere di una causa estintiva del reato successiva a quest’ultima, presentainvece – secondo Corte cost. n. 182 del 2021 – crismi e peculiarità del tutto difformi. Ancorain tale pronuncia, infatti, è dato leggere quanto segue: “Nei gradi di impugnazione, invece,questa regola talora deflette a tutela del diritto di azione della parte civile (art. 24, secondocomma, Cost.). La disciplina delle impugnazioni conosce, infatti, norme particolari, chedovere di provvedere sulla domanda civile, pur in presenza di una pronuncia diproscioglimento e quindi in assenza dell'accertamento della responsabilità penale. … l'art.576 cod. proc. pen. prevede che la parte civile può proporre impugnazione, ai soli effettidella responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio oall'esito del rito abbreviato (ordinanza n. 32 del 2007; Corte di cassazione, sezioni unitepenali, sentenza 29 marzo-12 luglio 2007, n. 27614). In particolare, la giurisprudenza dilegittimità ha ritenuto che «nei confronti della sentenza di primo grado che dichiaril'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appelloche tale decisione abbia confermato, è ammessa l'impugnazione della parte civile chelamenti l'erronea applicazione della prescrizione» (Corte di cassazione, sezioni unite penali,sentenza 28 marzo-3 luglio 2019, n. 28911). L'esercizio di questa facoltà, ad opera dellaparte civile, «conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda alrisarcimento del danno ed alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizionesul punto», atteso che esso, una volta adìto ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., «ha, neilimiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo gradoavrebbe dovuto esercitare» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 11-19 luglio2006, n. 25083). … L'attribuzione alla parte civile della facoltà di impugnare, ai soli effetticivili, la sentenza di proscioglimento davanti al giudice penale non è irragionevole, avutoriguardo, sotto il profilo formale, alla circostanza che, «essendo stata la sentenza di primogrado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche,anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale (quello dell'impugnazione)secondo le norme dello stesso codice di rito»; e, tenuto conto, sotto il profilo sostanziale, delrilievo che tale giudice, «lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica ecoessenziale dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio ariesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando,seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado». …Parimenti la disposizione attualmente oggetto delle censure di illegittimità costituzionale (art.578 cod. proc. pen.) mira a soddisfare un'analoga esigenza di tutela della parte civile; quellache, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione,una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle pretese risarcitorie orestitutorie della parte civile anche quando non possa più esserci un accertamento dellaresponsabilità penale dell'imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza dicondanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more,estinto il reato per prescrizione. Imprescindibile condizione perché il giudicedell'impugnazione possa decidere, non ostante il proscioglimento dell'imputato, sugliinteressi civili è dunque, anzitutto, l'emissione di una valida condanna nel grado di giudizioimmediatamente precedente, impugnata dall'imputato o dal pubblico ministero, alla quale siasopravvenuta una causa estintiva del reato. Pertanto, fuori dall'ambito applicativo dellanorma è sia l'ipotesi in cui il giudice di appello, su impugnazione del pubblico ministero,dichiari la prescrizione del reato in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, siaquella in cui il medesimo giudice accerti che la prescrizione del reato è maturata prima dellapronuncia di primo grado. Altro imprescindibile presupposto della possibilità di deliberaresulla pretesa civilistica consiste, poi, nella "specificità" della causa di proscioglimentosopravvenuta: la norma, infatti, non opera né nelle ipotesi di proscioglimento nel merito(all'eventuale assoluzione dall'imputazione penale pronunciata dal giudice dell'impugnazionenon segue la decisione sul capo civile), né nell'ipotesi di cause estintive del reato diversedalla prescrizione o dall'amnistia (ad esempio, per remissione di querela)”.La ratio di tale ricostruzione del quadro normativo che ora interessa, dunque,viene ricondotta dalla Consulta alla volontà del legislatore di assicurare adeguata tutela allaparte civile, nel senso che – avendo il processo oltrepassato la fase del primo grado etrovandosi lo stesso, ormai, nel giudizio di impugnazione - una risposta di giustizia vengacomunque assicurata, proprio in tal sede, alle pretese civilistiche vantate dalla parte civilemedesima; ciò anche nel caso in cui resti ormai preclusa, a causa dell’intervento di unacausa estintiva del reato, la possibilità di accertamento in ordine alla penale responsabilitàdell'imputato. Una impostazione sistematica, questa sin qui riassunta, che non incide suldiritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, atteso che “nella situazione processualeche vede il reato estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudicenon è affatto chiamato a formulare, sia pure "incidenter tantum", un giudizio di colpevolezzapenale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenzaimpugnata che concernono gli interessi civili; giudizio che non è richiesto dal tenore testualedella disposizione censurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprudenza dilegittimità”.Conclude la Corte costituzionale nel senso che il giudice dell'impugnazione penale- allorquando sia chiamato a provvedere in ordine alla domanda civilistica – piuttosto cheverificare la sussistenza degli estremi della figura incriminatrice tipica, è tenuto a procedereall’accertamento circa la ricorrenza della fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano, ai sensidell’art. 2043 cod. civ. Il venir meno dell’accertamento incidentale in punto di responsabilitàpenale, stante l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto, quindi, non inibisceil diritto – riconosciuto al soggetto danneggiato – che si pervenga comunque ad unaccertamento giudiziale in punto di risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Trattasidi esigenze, infatti, alle quali va assicurata una tutela avente pari dignità, rispetto a quellaassicurata all'imputato, attraverso la presunzione di innocenza. Dichiarata l’operatività dellacausa estintiva del reato, il punto di equilibrio fra i due opposti diritti, dunque, coincide con ilfatto che l'imputato non vedrà ulteriormente discussa la sua responsabilità penale, mentre laparte civile, nel contempo, vedrà tutelata la propria aspettativa in ordine all’accertamentodelle pretese risarcitorie o restitutorie.In conclusione, secondo la Consulta, il legislatore ha inteso “…evitare che causeestintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto alrisarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia giàintervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione; finalità questa che si coniugaalla necessità di salvaguardare evidenti esigenze di economia processuale e di nondispersione dell'attività di giurisdizione.”.5.2. La tematica sopra enucleata è stata sviluppata da diversi arresti dellagiurisprudenza di legittimità. Senza ripercorrere, ai fini che qui rilevano, l’intero percorsogiurisprudenziale, è sufficiente ricordare Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini,281228 – 01, le quali hanno ribadito, nel par. 10.2 della motivazione, che, in presenza diamnistia o prescrizione, la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'esclusionedella responsabilità penale anche per l'insufficienza della valutazione del compendioprobatorio, esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve esserepronunciata in tal caso la formula assolutoria ed il proscioglimento nel merito prevale sullacausa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova.Queste conclusioni sono coerenti con Corte cost. 30/07/2021, n. 182, perl'assorbente ragione che, indipendentemente da un'approfondita valutazione degli esitiricostruttivi di quest'ultima decisione e del significato extraprocessuale che si è ritenuto diassegnare al principio di presunzione di innocenza, alla stregua della giurisprudenza dellaCorte di Strasburgo (v., di recente, sulla scia di Corte europea dei diritti dell'uomo[OSCURATO:DATA_NASCITA], Allen c. [OSCURATO:PERSONA] unito, le successive 2 sentenza 20/10/2020, Pasquini c. SanMarino e 10/10/2020, Papageorgiou c. Grecia, oltre che la decisione della Grande Camera11 giugno 2024, Nealon e Hallam c. [OSCURATO:PERSONA]), resta il fatto che siffatte garanzie sonodestinate a realizzare un favor per l'imputato, che, invece, per effetto dell'eventuale rinvio algiudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., rischia di subire un pregiudizio, nonpotendo contare sulla possibilità di un proscioglimento pieno anche agli effetti penali,laddove le sue censure venissero accolte.In questo senso si collocano Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv.286880 – 01, secondo le quali: «Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condannadell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzionedel reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottandole conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile,a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza deipresupposti per l'assoluzione nel merito». E infine, sulla medesima direttrice interpretativa siè posizionata Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv. 287704 – 01, la quale ha precisatocome non possa trovare applicazione l'art. 622 cod. proc. pen., allorquando venga assuntauna decisione di annullamento afferente non soltanto alle disposizioni o ai capi inerentiall'azione civile, essendo esse direttamente collegate, al contrario, a questioni pregiudiziali dinatura più strettamente penalistica.5.3. Calando tali coordinate teoriche nella concreta fattispecie per la quale èprocesso, il tema della consumazione del reato contestato potrebbe avere significativericadute, sul termine di prescrizione del reato e sulla individuazione del segmentoprocessuale in cui la stessa è maturata.Occorre, al riguardo, considerare che il meccanismo processuale delineatodall’art. 622 cod. proc. pen., presuppone che, fermi restando gli effetti penali della sentenza,la Corte di cassazione ne annulli solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azionecivile o accolga il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimentodell'imputato.Ma anche quest’ultima indicazione va letta alla luce del significato complessivodella previsione che, in definitiva, in vicende come la presente, per le quali non si poneratione temporis un problema di applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01), assegna al giudice civile le decisionisulle sole questioni civili che non impegnano in alcun modo problematiche presupposte, dicarattere penale sostanziale o processuale, destinate ad essere definite dal giudice al qualel’ordinamento le attribuisce.Ora, l’individuazione del momento di consumazione dell’illecito assume rilievo,nella specie, poiché questo può spostare la data nella quale la prescrizione si è verificata,facendo o non salvi gli effetti della decisione di primo grado e andando ad incidere sullaposizione processuale delle parti, con ricadute sui tempi di durata del processo,complessivamente inteso, e sul diritto del soggetto ora da considerare solo nella prospettivadi allegato autore di un illecito civile di vedere ripartire ex novo l’azione giudiziaria dellacontroparte.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve trovare accoglimento,relativamente alla revoca delle statuizioni civili; gli atti devono essere rinviati, per nuovoesame sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Ricorrendone lecondizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, relativamente alla decisione di revoca delle statuizioni civili,con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.