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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18487/2026

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ROLANDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura il vizio motivazionale contestando la valutazione del materiale probatorio a carico dell'imputato, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla teste Virga - tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura e reinterpretazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Rv. 207944; Sez. 5 - , n. 24655 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROLANDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura il vizio motivazionale contestando la valutazione del materiale probatorio a carico dell'imputato, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla teste Virga - tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura e reinterpretazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Rv. 207944; Sez. 5 - , n. 24655 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18487/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris