CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 1962
Cassazione n. 38675/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del Tribunale della libertàdi [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilitàdel ricorso; sentitol'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta di riesame,ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 aprile 2025 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia in carcere in relazione ai reati ex artt.110 cod. pen.,73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, (capi 84 e 172) , 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 175) per le detenzioni illecite di cocaina e la partecipazione, come capo e promotore, alla associazione per delinqueredescritte nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorsopresentatodal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento del la ordinanza. 1. Con il primo motivo di ricorsosi deducono violazione di leg g e e vizio della motivazione, per avere omesso di indicare gli elementi di fatto da cui desumere i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente all’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti descritta nel capo 175 ─ che si assume da lui diretta anche mantenendoi rapporti con la criminalità organizzata calabrese ai fini delle forniture e conducendo le trattative per l’acquisto del la droga in Colombia ─ e circa la connessionefra le condotte oggetto dei capi 84 e 172 con i finidella associazione criminale. In particolare, si osserva che non è dimostrata la identificabilitàdel ricorrente con il soggetto denominato «lo zio» nelle chat dai contenutidelle quali sono stati tratti i dati indiziari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’ attribuire al ricorrente il ruolo di capo e promotore del la associazione,erroneamente qualificando in tal senso la gestione della raffineria delladroga e i rapporti personali con [OSCURATO:PERSONA] attribuite a [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo di ricorsosi deducono violazione di legge e vizio della motivazionenell’addebitare al ricorrente la cessione di 10 chilogrammi di cocaina oggetto dellecapo 84 soloperché egli fu presente nel luogo i n cui questa avvenne, quando la cessione era già stata conclusa tra [OSCURATO:PERSONA] e il corriere [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’attribuire a l ricorrente il concorso nella raffinazione di cocaina descritta nel capo 172 so lo perché egli si recò nel luogo in cui questa avveniva senza che sia provato che vi abbia svolto un’ attività o che fosse consapevole di quanto accadeva. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduconoviolazionedi legge e vizi o della motivazione circa la concretezza e l’attualità del le esigenze cautelari, peraltro trascurandoche le condotte oggetto dei capi 84 e 172 si sarebbero concentrate nell’arco di soliquattro mesi ( dicembre 2022 - aprile 2023). Inoltre, si osserva che il Tribunale per il riesame non ha adeguatamente motivatocirca la inidoneità di misure cautelari men o restrittive della custodia i n carcere, anche tenendo conto delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per linearità espositiva conviene trattare i primi tre motivi di ricorso vagliando le questioni nello stesso ordine in cui sono state trattate nella ordinanza impugnata. 1.1. Per quanto riguarda il capo 82, nell’ordinanza è analiticamente descritto il ruolo di corriere della droga svolto da [OSCURATO:PERSONA] ─ desunto dai contenuti delle conversazioni intercettate e dalla osservazione dei suoi sposamenti ─ e le modalità del suo incontro, avvenuto il 6/12/2022, con [OSCURATO:PERSONA] (davanti alla abitazione dello stesso, adibita a raffineria della droga) per la consegna (non conclusa, per il timore di un intervento della Polizia) di 10 panetti di cocaina di un chilogrammo ciascuno (p. 15-17): all’incontro fu presente [OSCURATO:PERSONA] che si incaricò di verificare se l’autovettura che gli altri indagati avevano notato transitare appartenesse alla Forze dell’Ordine (p. 17). Il Tribunale ha anche precisato che il giorno precedente [OSCURATO:PERSONA] aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA] di recarsi in [OSCURATO:PERSONA] per caricare della droga fornendogli l’indirizzo della destinazione e che la mattina del giorno della consegna in una chat ─ in cui fu menzionato come «lo zio» ─ informò il coindagato [OSCURATO:PERSONA] che gli avrebbe indicato il corriere da incontrare personalmente. Per quanto riguarda il capo 172, il Tribunale ha rimarcato che: nelle conversazioni captate [OSCURATO:PERSONA] si qualificò al complice colombiano che ospitò nella sua abitazione, come «un amico di [OSCURATO:PERSONA]… di [OSCURATO:PERSONA]» preannunziando che [OSCURATO:PERSONA] il giorno successivo gli avrebbe procurato quanto necessario per l’attività di raffinazione della droga specificamente descritta nelle successive conversazioni; il 22 aprile sopraggiunse [OSCURATO:PERSONA] che verificò il funzionamento del laboratorioe pianificò le attività su ccessive alla partenza del complice colombiano; il 24 aprile [OSCURATO:PERSONA], ragionando ad alta voce , disse che doveva chiedere a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) 1000 euro necessari per acquisti e un’ora dopo sopraggiunse [OSCURATO:PERSONA], che rimase dentro l’abitazione adibitaa raffineria da solo per quattroore, per essere poi prelevato da [OSCURATO:PERSONA] (che, in auto, ragionando adalta voce, disse che [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe rimborsato 270 euro di luce) e vi fu successivamente ricondotto. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno ([OSCURATO:PERSONA] era stato riaccompagnato a casa da [OSCURATO:PERSONA]) la Polizia giudiziaria intervenne. [OSCURATO:PERSONA] e il colombiano [OSCURATO:PERSONA] e sequestrato 34 chilogrammi di cocaina, 11 di sostanza da taglio, acetone e strumentazione per raffinare la droga (p. 11-14). Inoltre,il Tribunale ha aggiunto che dalle chat intercettate emerge che già nel gennaio del 2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) stavano trattando un rifornimento di 600 chilogrammi di cocaina che avrebbe dovuto essere lavorata tramite un chimico procurato dalla «zio [OSCURATO:PERSONA]». Pertanto, il Tribunale ha attribuito al ricorrente il ruolo di attivo organizzatore e partecipe dell’incontro oggetto del capo 82 e di organizzatore della attività di raffinazione oggetto del capo 172, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, evidenziando specifiche circostanze con le quali il ricorso non si confronta, sicché il secondo motivo di ricorso, relativo al reato descritto nel capo 82, e il terzo motivo di ricorso, relativo al capo 172, risultano manifestamente infondati. 1.2. Per quanto riguarda il capo 175, oggetto del primo motivo di ricorso, il Tribunale ─ dopo avere sottolineato i numerosi precedenti penali, anche specifici, del ricorrente e la sua parentela come soggetti intranei alla ‘ndrangheta (p. 8)) ─ ha evidenziato che proprio il monitoraggio dei suoi sposamenti abituali fra la [OSCURATO:PERSONA], Roma e il Belgio, ha consentito di scoprire un laboratorio clandestino, assiduamente frequentato da [OSCURATO:PERSONA] per la lavorazione della droga. Ha analiticamente descritto i modi in cui la cocaina veniva poi distribuita dall’associazione (della quale nel ricorso non è contestata la sussistenza) in tutta Italia e indicato le persone coinvolte in tale attività. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale ha desunto il ruolo direttivo di [OSCURATO:PERSONA] dalle circostanze sopra richiamate: i reiterati contatti con i coindagati e le connotazioni direttive delle comunicazioni loro rivolte; il suo ruolo nelle trattative per l’acquisto della droga in Colombia, la reiterata presenza nella raffineria installata nelle abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non irragionevolmente spiegabile in termini di controllo sull’andamento delle attività; le erogazioni di somme da parte di [OSCURATO:PERSONA] attese da [OSCURATO:PERSONA]; la certa identificazione con «lo zio», poiché come tale indicato come colui che doveva incontrare il corriere [OSCURATO:PERSONA] poco prima che l’incontro tra lui e il secondo effettivamente si verificasse (p.27-31).Pertanto, anche il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il quarto motivo di ricorso èmanifestamente infondato. Il Tribunale non si è limitato a richiamare la presunzione in materia cautelare connessa al reato exart. 74 d.P.R. cit., ma ha anche evidenziato l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in ambienti criminali ’ndranghetisti (anche con partecipazione a riunioni), i numerosi, gravi e anche specifici precedenti penali, l’ampiezza del traffico di droga da parte dell’associazione (p. 31-33). Inoltre, ha specificamente considerato che neanche gli arresti domiciliari con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo salvaguarderebbe le esigenze cautelari perché potrebbe segnalare soltanto un’eventuale fuga ma non ostacolare contatti per il compimento di reati.Correttamente ha valutato del tutto generica l’allegazione di esigenze di salute del ricorrente, del resto neanche specificate nel ricorso in esame. 5. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempim