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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 07776/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24095/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat e in [OSCURATO:PERSONA], 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti e ricorrent i incidentali- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 2737/2020 depositata il 08/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte d’appello di Romaha respinto il gravame col quale l’arch. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse accertata la paternità esclusiva dell’opera intitolata “ [OSCURATO:PERSONA] del Circeo”, pubblicata per i tipi della [OSCURATO:PERSONA] erroneamente attribuita come coautoreanche al Prof. [OSCURATO:PERSONA].Per la parte che ancora interessa in questa sede, la corte d’appello ha ritenuto che la Rossi non avesse fornito la prova idonea a superare la presunzione di cui all’art. 8 della legge aut.

Ancora l’appellante aveva chiesto che fosse accertata la natura plagiaria di un’ulteriore pubblicazione, sempre ai tipi della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo “Estate nel Parco del Circeo – Un’introduzione ai luoghi del parco Nazionale del Circeo per bambini e ragazzi”, recante quali autrici le dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sempreper la parte che interessa, la corte d’appello ha ritenuto che il gravame fosse sul punto inammissibile per genericità,e che inoltre il plagio non fosse esistente , attesa la diver sità tra le opere e la conseguente impossibilità di affermare che la seconda fosse una mera rielaborazione della prima, riproducente la struttura e la forma, essendo irrilevanti i pochi passaggi aventi identità letteraria, perché brevi e consistenti nella sola descrizione di alcuni siti, senza alcuna creatività , anche considerando che l’opera della Rossi si era risolta in una mera guida con prevalente contenuto tecnico-informativo.

L’arch.

Rossi ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

Le parti intimatehanno replicato con separati controricorsi.

Le dottoresse Marta e Leonardi hanno proposto anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. –Col primo motivo del r icorso principale s i denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, a proposito del mancato assolvimento dell’onere della prova contraria alla presunzione di cui all’art. 8 legge aut., secondo la quale è appunto reputato autore d i un’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso.Il motivo, che presuppone una critica di inesistenza della motivazione sotto il profilo del minimo costituzionale alla quale dovrebbe invece essere informata,non possiede fondamento.

La motivazione è ben evincibile dal riferimento della corte d’appello alla inidoneità delle prove documentali fornite dall’attrice al riguardo e alla irrilevanza delle prove per testi, siccome dirette a provare essenzialmente la circostanza della stesura materiale del manoscritto dell’opera in questione da parte della Rossi, così da risultare inidonee a escludere un contributo, anche eventualmente preponderante , di un coautore.

II. - Simile complessivo rilievo rende s terile la doglianza ulteriormente sviluppata nel primo motivo, peraltro senza alcuna coerenza con la eccepita mera apparenza della motivazione.

La critica in questo caso è nel senso che la prova era stata affidata al contratto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA], non menzionante alcun altro contributo alla stesura dell’opera , e al documento informatico prodotto in atti, asseritamente dimostrativo della unicità dell’autore in base alla attestazione della d ata di conclusione del lavoro, anche in forza di un annesso parerepro veritate .

Vi è però cheunicamente al giudice di merito spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Sicché il tipo di doglianza appena richiamatonon solo non conduce a dire che quel la della corte d’appello sia stata una motivazione apparente, ma è proprio in suscettibile di essere considerat o in cassazione, poiché in definitiva presuppone la semplice difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla stessa parte.

III. - Quanto, infine, all ’ ancora ulteriore fatto di avere la difesa dell’appellante dedotto altre prove testimoniali, attestanti che essa era da ritenere esclusiva autrice dell’opera , è risolutivo osservare che il ricorso è per questa parte del tutto generico, non essendo specificato quali prove in concreto fossero state dedotte e su quali circostanze, e neppure per quale ragione non potesse estendersi aesse la valutazione di irrilevanza resa dalla corte territoriale.

IV. – Col secondo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione delle norme riguardanti la contraffazione di opere (art. 19, 156, 156 - bis, 156 - ter, 168 e 171 legge aut.), per avere la sentenza escluso la natura plagiaria della pubblicazione dal titolo “Estate nel [OSCURATO:PERSONA]” affermando che le due opere –questa e quella anteriore rivendicata dalla ricorrente – fossero radicalmente diverse quanto a destinatari, struttura, forma compositiva, argomenti e linguaggio, e così escludendo che la seconda costituisse una rielaborazione della prima.

L’errore di diritto starebbenell’avere la sentenza ritenuto che la contraffazione non può realizzarsi se noncon riguardo alla parte creativa dell’opera,e non a quella recante invece una componente descrittiva e informativa, mentre invece la contraffazione è il risultato di un giudizio che ha riguardo all’intera opera nel suo complesso .

Per cui i l perimetro non resta delimitato dal nucleo creativo dell’opera in sé considerato , proprio perché - dice la ricorrente - la contraffazione è una violazione dell’identità di questa , a prescindere dalla v iolazione dell’esclusiva da essarappresentata.

In definitiva l’impugnata sentenza , avendo ritenuto in linea di principio che non potesse essere oggetto di comparazione, ai fini della contraffazione, il contenuto di un’opera “avente contenuto tecnico informativo”, avrebbe infranto i principi desumibili dalle norme richiamate presupponendo doversi stabilire una di fferenza tra parti “creative”e parti “descrittive”, che non ha alcun fondamento nella legge sul diritto d’autore, la quale di contro guard a all’opera nel suo complesso.

V. -Il motivo è inammissibile.In base alla sentenza la questione delplagio, che il tribunale aveva risolto negativamente, era stata sottoposta al gravame mediante il sesto e il settimo motivo dell’appello.

La corte d’appello ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il sesto, teso a dimostrare il carattere creativo dell’opera della Rossi, e quindi la sua tutelabilità ai sensi della legge sul diritto d’autore, perché “fuori segno” e pertanto “inammissibile per difetto di specificità”; il settimo perché altrettanto privo di specificità, “posto che si risolve nella riproduzione delle tesi dell’appellante circa l’assunta contraffazione (..) senza alcuna critica precisa agli argomenti pur puntuali esposti dal primo giudice per escludere la natura plagiaria della seconda opera e altresì la contraffazione parziale”.

Solo in aggiunta a tale rilievo di inammissibilità dei motivi per difetto di specificità la corte d’appello ha osservato che quanto sostenuto dal giudice di primo grado, in ordine all e ragioni ostative a ravvisare il plagio, era da considerare anche “pienamente condivisibile”.

Si è però trattato di una motivazione aggiunta, praticamente resa ad abundantiam,tale da non rappresentare la effettiva ratio decidendi .

Il che agevolmente si ricava dall’avverbio “inoltre” di esordio delrelativo periodo motivante, che difatti è ulteriore rispetto alla previa affermazione di inammissibilità di mezzi per difetto di specificità.

VI. - Risolutivamente va ricordato che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte se il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse a impugnarle, perché la statuizione di inammissibilità integra da sola la ratio decidendi, in ragione della quale il giudice si spoglia della potestas iudicandiin relazione al merito della controversia (v.

Cass.

S ez.

U n. 3840-07, e v. pure Cass. Sez.

U n. 15122-13, Cass. Sez.

U n. 2155- 21).

Ogni considerazione svolta sul merito è a tal riguardo, infine, da relegare nell’alveo di ciò che appunto resta affermato ad abundantiam.L’insegnamento citato comprova, nella fattispecie in esame, l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, siccome non calibrato sulla ratio decidendi che unicamente viene in considerazione, che è quella relativa all’inammissibilità dell’appello per genericità delle afferenti censure.

VII. –Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici riguardanti la naturadel contratto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] (art. 1362 e seg. cod. civ.) e omesso esame del fatto decisivo riguardantela natura di tale contratto, ritenuto oggetto di rinuncia in base a un accordo transattivo a opere di tutte le parti in causa, anche estranee alla transazione.

Il motivo è inammissibile.

Non è intelligibile ci ò che la ricorrente intende sostenere con riferimento alla transazione, che non è stata affatto estesa negli effetti al di là della sua connotazione soggettiva.

Nel resto - e fondamentalmente - l a ricorrente assume, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale (e anche dal tribunale), che il contratto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere qualificato come contratto di edizione, da considerare affetto da nullità per carenza di un elemento essenziale , quale l’individuazione del numero di edizioni consentite dall’art. 122 legge aut.

In disparte la carente esplicazione della tesi dal punto di vista degli effetti che nel concreto ne dovrebbero derivare, è essenziale osservare che l ’assunto implica una contestazione all’esegesi della corte territoriale quanto all’oggetto del contratto.

L’interpretazione di qualunque contratto è confinabile nel novero della quaestio facti, e postula che in cassazione la censura sia riferita solo al rispetto dei criteri di interpretazione seguiti dal giudice a quo.

Nel caso specifico la censura nel suo complesso tradisce il tentativo di sovvertire semplicemente l’interpretazione sfavorevole alla parte, mediante un’altra diversa nell’esito, e peraltro anche genericamente sostenuta senza alcun corredo di autosufficienza.Non basta infatti menzionare nel motivo di censura la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.

Se, come nella specie, la censura si risolva nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, essa è di per sé inammissibile (per varie applicazioni, v.

Cass. Sez. 1n. 9461-21, Cass. Sez. 1 n. 27136 - 17 e molte altre).

VIII. – Il r icorso incidentale è formulato in termini condizionati, sicché resta assorbito.

IX. –Le spese seguono la soccombenza.

Èinvece da rigettare la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ., non ricorrendo i presupposti della mala fede o colpa grave. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuna delle parti costituite, in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24095/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat e in [OSCURATO:PERSONA], 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti e ricorrent i incidentali- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 2737/2020 depositata il 08/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d’appello di Romaha respinto il gravame col quale l’arch. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse accertata la paternità esclusiva dell’opera intitolata “ [OSCURATO:PERSONA] del Circeo”, pubblicata per i tipi della [OSCURATO:PERSONA] erroneamente attribuita come coautoreanche al Prof. [OSCURATO:PERSONA].Per la parte che ancora interessa in questa sede, la corte d’appello ha ritenuto che la Rossi non avesse fornito la prova idonea a superare la presunzione di cui all’art. 8 della legge aut. Ancora l’appellante aveva chiesto che fosse accertata la natura plagiaria di un’ulteriore pubblicazione, sempre ai tipi della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo “Estate nel Parco del Circeo – Un’introduzione ai luoghi del parco Nazionale del Circeo per bambini e ragazzi”, recante quali autrici le dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sempreper la parte che interessa, la corte d’appello ha ritenuto che il gravame fosse sul punto inammissibile per genericità,e che inoltre il plagio non fosse esistente , attesa la diver sità tra le opere e la conseguente impossibilità di affermare che la seconda fosse una mera rielaborazione della prima, riproducente la struttura e la forma, essendo irrilevanti i pochi passaggi aventi identità letteraria, perché brevi e consistenti nella sola descrizione di alcuni siti, senza alcuna creatività , anche considerando che l’opera della Rossi si era risolta in una mera guida con prevalente contenuto tecnico-informativo. L’arch. Rossi ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. Le parti intimatehanno replicato con separati controricorsi. Le dottoresse Marta e Leonardi hanno proposto anche un motivo di ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. –Col primo motivo del r icorso principale s i denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, a proposito del mancato assolvimento dell’onere della prova contraria alla presunzione di cui all’art. 8 legge aut., secondo la quale è appunto reputato autore d i un’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso.Il motivo, che presuppone una critica di inesistenza della motivazione sotto il profilo del minimo costituzionale alla quale dovrebbe invece essere informata,non possiede fondamento. La motivazione è ben evincibile dal riferimento della corte d’appello alla inidoneità delle prove documentali fornite dall’attrice al riguardo e alla irrilevanza delle prove per testi, siccome dirette a provare essenzialmente la circostanza della stesura materiale del manoscritto dell’opera in questione da parte della Rossi, così da risultare inidonee a escludere un contributo, anche eventualmente preponderante , di un coautore. II. - Simile complessivo rilievo rende s terile la doglianza ulteriormente sviluppata nel primo motivo, peraltro senza alcuna coerenza con la eccepita mera apparenza della motivazione. La critica in questo caso è nel senso che la prova era stata affidata al contratto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA], non menzionante alcun altro contributo alla stesura dell’opera , e al documento informatico prodotto in atti, asseritamente dimostrativo della unicità dell’autore in base alla attestazione della d ata di conclusione del lavoro, anche in forza di un annesso parerepro veritate . Vi è però cheunicamente al giudice di merito spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Sicché il tipo di doglianza appena richiamatonon solo non conduce a dire che quel la della corte d’appello sia stata una motivazione apparente, ma è proprio in suscettibile di essere considerat o in cassazione, poiché in definitiva presuppone la semplice difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla stessa parte. III. - Quanto, infine, all ’ ancora ulteriore fatto di avere la difesa dell’appellante dedotto altre prove testimoniali, attestanti che essa era da ritenere esclusiva autrice dell’opera , è risolutivo osservare che il ricorso è per questa parte del tutto generico, non essendo specificato quali prove in concreto fossero state dedotte e su quali circostanze, e neppure per quale ragione non potesse estendersi aesse la valutazione di irrilevanza resa dalla corte territoriale. IV. – Col secondo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione delle norme riguardanti la contraffazione di opere (art. 19, 156, 156 - bis, 156 - ter, 168 e 171 legge aut.), per avere la sentenza escluso la natura plagiaria della pubblicazione dal titolo “Estate nel [OSCURATO:PERSONA]” affermando che le due opere –questa e quella anteriore rivendicata dalla ricorrente – fossero radicalmente diverse quanto a destinatari, struttura, forma compositiva, argomenti e linguaggio, e così escludendo che la seconda costituisse una rielaborazione della prima. L’errore di diritto starebbenell’avere la sentenza ritenuto che la contraffazione non può realizzarsi se noncon riguardo alla parte creativa dell’opera,e non a quella recante invece una componente descrittiva e informativa, mentre invece la contraffazione è il risultato di un giudizio che ha riguardo all’intera opera nel suo complesso . Per cui i l perimetro non resta delimitato dal nucleo creativo dell’opera in sé considerato , proprio perché - dice la ricorrente - la contraffazione è una violazione dell’identità di questa , a prescindere dalla v iolazione dell’esclusiva da essarappresentata. In definitiva l’impugnata sentenza , avendo ritenuto in linea di principio che non potesse essere oggetto di comparazione, ai fini della contraffazione, il contenuto di un’opera “avente contenuto tecnico informativo”, avrebbe infranto i principi desumibili dalle norme richiamate presupponendo doversi stabilire una di fferenza tra parti “creative”e parti “descrittive”, che non ha alcun fondamento nella legge sul diritto d’autore, la quale di contro guard a all’opera nel suo complesso. V. -Il motivo è inammissibile.In base alla sentenza la questione delplagio, che il tribunale aveva risolto negativamente, era stata sottoposta al gravame mediante il sesto e il settimo motivo dell’appello. La corte d’appello ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il sesto, teso a dimostrare il carattere creativo dell’opera della Rossi, e quindi la sua tutelabilità ai sensi della legge sul diritto d’autore, perché “fuori segno” e pertanto “inammissibile per difetto di specificità”; il settimo perché altrettanto privo di specificità, “posto che si risolve nella riproduzione delle tesi dell’appellante circa l’assunta contraffazione (..) senza alcuna critica precisa agli argomenti pur puntuali esposti dal primo giudice per escludere la natura plagiaria della seconda opera e altresì la contraffazione parziale”. Solo in aggiunta a tale rilievo di inammissibilità dei motivi per difetto di specificità la corte d’appello ha osservato che quanto sostenuto dal giudice di primo grado, in ordine all e ragioni ostative a ravvisare il plagio, era da considerare anche “pienamente condivisibile”. Si è però trattato di una motivazione aggiunta, praticamente resa ad abundantiam,tale da non rappresentare la effettiva ratio decidendi . Il che agevolmente si ricava dall’avverbio “inoltre” di esordio delrelativo periodo motivante, che difatti è ulteriore rispetto alla previa affermazione di inammissibilità di mezzi per difetto di specificità. VI. - Risolutivamente va ricordato che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte se il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse a impugnarle, perché la statuizione di inammissibilità integra da sola la ratio decidendi, in ragione della quale il giudice si spoglia della potestas iudicandiin relazione al merito della controversia (v. Cass. S ez. U n. 3840-07, e v. pure Cass. Sez. U n. 15122-13, Cass. Sez. U n. 2155- 21). Ogni considerazione svolta sul merito è a tal riguardo, infine, da relegare nell’alveo di ciò che appunto resta affermato ad abundantiam.L’insegnamento citato comprova, nella fattispecie in esame, l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, siccome non calibrato sulla ratio decidendi che unicamente viene in considerazione, che è quella relativa all’inammissibilità dell’appello per genericità delle afferenti censure. VII. –Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici riguardanti la naturadel contratto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] (art. 1362 e seg. cod. civ.) e omesso esame del fatto decisivo riguardantela natura di tale contratto, ritenuto oggetto di rinuncia in base a un accordo transattivo a opere di tutte le parti in causa, anche estranee alla transazione. Il motivo è inammissibile. Non è intelligibile ci ò che la ricorrente intende sostenere con riferimento alla transazione, che non è stata affatto estesa negli effetti al di là della sua connotazione soggettiva. Nel resto - e fondamentalmente - l a ricorrente assume, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale (e anche dal tribunale), che il contratto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere qualificato come contratto di edizione, da considerare affetto da nullità per carenza di un elemento essenziale , quale l’individuazione del numero di edizioni consentite dall’art. 122 legge aut. In disparte la carente esplicazione della tesi dal punto di vista degli effetti che nel concreto ne dovrebbero derivare, è essenziale osservare che l ’assunto implica una contestazione all’esegesi della corte territoriale quanto all’oggetto del contratto. L’interpretazione di qualunque contratto è confinabile nel novero della quaestio facti, e postula che in cassazione la censura sia riferita solo al rispetto dei criteri di interpretazione seguiti dal giudice a quo. Nel caso specifico la censura nel suo complesso tradisce il tentativo di sovvertire semplicemente l’interpretazione sfavorevole alla parte, mediante un’altra diversa nell’esito, e peraltro anche genericamente sostenuta senza alcun corredo di autosufficienza.Non basta infatti menzionare nel motivo di censura la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. Se, come nella specie, la censura si risolva nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, essa è di per sé inammissibile (per varie applicazioni, v. Cass. Sez. 1n. 9461-21, Cass. Sez. 1 n. 27136 - 17 e molte altre). VIII. – Il r icorso incidentale è formulato in termini condizionati, sicché resta assorbito. IX. –Le spese seguono la soccombenza. Èinvece da rigettare la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ., non ricorrendo i presupposti della mala fede o colpa grave. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuna delle parti costituite, in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
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