CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10629/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Ripoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte d'appello di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata in data 8 ottobre 2020 dal Tribunale di Firenze, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile, in ordine al delitto di calunnia, per avere presentato in data 1° marzo 2014 una denuncia di smarrimento di dieci assegni del conto corrente della società [OSCURATO:SOCIETA]., tra i quali quelli nn. 7651899521 e 7651899522 da lui viceversa sottoscritti e consegnati a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. a pagamento di un contratto di consulenza. La Corte, premesso che alla luce degli elementi probatori già in atti non appariva necessario procedere alla richiesta di parziale rinnovazione istruttoria (assunzione delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché acquisizione di produzioni documentali), riteneva accertata la responsabilità dell'imputato, valorizzando il dato storico della presentazione della denunzia di smarrimento dopo la consegna dei due assegni a [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni rese dalla parte offesa avevano altresì trovato parziale riscontro nella -pure ritenuta complessivamente inattendibile- versione dell'imputato, il quale aveva riferito di avere espressamente richiesto alla persona offesa di non mettere all'incasso gli assegni in quanto il conto presentava una notevole scopertura, oltre che nelle dichiarazioni del teste Giuliano. [OSCURATO:SOCIETA] era quindi perfettamente consapevole delle conseguenze penali dell'azione a carico della persona cui i titoli erano stati consegnati. La Corte, in considerazione della natura, entità e modalità di esecuzione dei fatti, riteneva l'entità della pena, come determinata dal primo giudice, conforme ed adeguata ai fatti, confermando altresì le statuizioni civili della sentenza impugnata, né riteneva applicabile la invocata scriminante ex art. 54 cod. pen. non essendo ravvisabile un danno grave alla persona, pure nella sua più lata concezione. 2. Il difensore di [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza d'appello e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con plurimi motivi: 2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento presentata con i nuovi motivi di appello. Tale richiesta era diretta a confutare la correttezza della decisione, assunta già in primo grado, di procedere all'acquisizione della querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ex art. 512 cod. proc. pen. in considerazione della sopravvenuta ridotta capacità mnestica del teste, che lo avrebbe reso incapace di testimoniare. In tal senso la Difesa aveva richiesto sia di disporre accertamenti peritali ex art. 196 cod. proc. pen., sia di produrre documentazione da cui evincere che [OSCURATO:PERSONA], nonostante la pretesa riduzione delle sue capacità mnestiche e cognitive, aveva continuato a svolgere attività imprenditoriale, con ciò contraddicendo la asserita inidoneità; la Corte ha sbrigativamente ritenuto non rilevanti dette richieste -privando in tal modo l'imputato del contraddittorio con l'accusatore- così come non ha adeguatamente motivato con riferimento alla domanda di assunzione della testimonianza del geometra [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori presso il cantiere [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto riferire se AMI s.r.i. aveva effettivamente svolto prestazioni di logistica afferenti la fornitura di materiali elettrici a favore di [OSCURATO:SOCIETA].; 2.2. la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, per essere stati erroneamente ritenuti gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del delitto di calunnia, in assenza di circostanze idonee a confortare la tesi del collegamento intenzionale fra la dichiarazione di smarrimento e la successiva negoziazione dei titoli, avendo la Corte d'appello privilegiato ingiustificatamente la deposizione della persona offesa rispetto a quella dell'imputato. L'imputato ha ammesso di avere falsamente denunciato lo smarrimento degli assegni, ma ha altresì spiegato che ciò traeva origine dalla manifestata volontà di [OSCURATO:PERSONA] di porre all'incasso i due titoli, che non erano stati rilasciati a pagamento di una consulenza (mai prestata), bensì a garanzia di future prestazioni (mai svolte). Difetta quindi l'elemento soggettivo, non potendosi considerare irrilevante la causale della dazione. La Corte territoriale non ha adeguatamente scrutinato la validità della ricostruzione alternativa, cioè lo scopo di garanzia, valorizzando esclusivamente la falsità della denuncia di smarrimento; 2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della scrinninante di cui all'art. 54 cod. pen. per non avere la Corte riconosciuto all'imputato la necessità di evitare un irreparabile danno alla propria reputazione di imprenditore commerciale derivante dal protesto. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso attinenti alla negata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sono manifestamente infondati. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è, infatti, un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere sulla base del solo materiale probatorio già a sua disposizione (ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv.266820).Proprio in ragione del carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta in tanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, dunque, la erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito in ordine alla possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha specificato che la responsabilità dell'imputato era stata riconosciuta dal primo giudice sulla base delle dichiarazioni rese in querela (ed acquisite al fascicolo del dibattimento ex art.512 cod. proc. pen.) dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dal teste Giuliano e dallo stesso imputato. I giudici del gravame hanno ritenuto pacifico che [OSCURATO:SOCIETA] consegnò gli assegni a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente fece denuncia di smarrimento, rappresentando altresì la piena credibilità del teste Giuliano e la attendibilità della persona offesa. A fronte di ciò, dunque, la Corte di appello ha fatto buon uso dei principi giurisprudenziali dianzi richiamati, rigettando con argomentazione sintetica ma adeguata una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che la riconosciuta evidenza delle prove raccolte rendeva palesemente superflua. 2. I motivi di ricorso attinenti al merito della vicenda criminosa si palesano parimenti manifestamente infondati. In ordine alle ragioni per le quali si è affermato che nella condotta di [OSCURATO:SOCIETA] fossero ravvisabili gli elementi costitutivi del delitto contestato, con particolare riguardo al dolo della calunnia, inteso come consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato, entrambi i giudici di merito, con solido ancoraggio alle informazioni probatorie conseguite per la ricostruzione della vicenda e con puntuale e adeguato apparato argomentativo (riferito in particolare alle dichiarazioni rese in querela della persona offesa, giudicate chiare e inequivoche oltre che indirettamente riscontrate dalle ammissioni, pure nel complesso inattendibili, dell'imputato), hanno motivato svolgendo considerazioni esaurienti e scevre da illogicità manifesta in fatto e corrette in linea di diritto siccome coerenti con il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia. Nel provvedimento impugnato si dava infatti atto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato: che la [OSCURATO:SOCIETA]., aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di lavori relativi a immobili siti in Augusta, aveva incaricato nel settembre 2010 la ditta di [OSCURATO:PERSONA] di svolgere una consulenza riguardante i lavori di tale appalto, con un compenso pattuito di 39.000,00 euro; che [OSCURATO:SOCIETA] a pagamento della consulenza aveva rilasciato due assegni dell'importo di 24.000,00 e 15.000,00, chiedendo di porli all'incasso in epoca successiva, in attesa del pagamento degli ultimi due stadi di avanzamento valori. Inoltre si rappresentava che lo stesso imputato -nel corso dell'udienza in data 8 ottobre 2020- aveva ammesso di avere presentato una denuncia di smarrimento perché si trovava in difficoltà economiche e voleva evitare il protesto degli assegni. La Corte rappresentava inoltre come a fronte di tali pacifiche emergenze non fosse rilevante ai fini della qualificazione del reato che i titoli fossero stati consegnati a [OSCURATO:PERSONA] a pagamento di una prestazione o come garanzia del pagamento di prestazioni future -poi non richieste-, tesi alternativa sostenuta dalla Difesa, che collocava la dazione degli assegni nel 2013. Alla luce di quanto esposto è evidente che il ricorrente, nella sostanza, si limita a sollecitare sul punto una non consentita rilettura delle emergenze processuali in un senso ritenuto a sé più favorevole, addirittura adombrando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. che sanziona la condotta del prenditore che ponga all'incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell'accordo concluso con l'emittente. Ne consegue il rilievo di manifesta infondatezza del ricorso in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato. 3. Quanto ai motivi di ricorso relativi all'esimente di cui all'art. 54 cod. pen., si osserva che detta scriminante postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). A ciò si assommano le condivisibili valutazioni della Corte territoriale, secondo la quale la scrinninante in parola, pur applicabile anche ai beni attinenti alla personalità -libertà, pudore, onore e decoro-, non è ravvisabile nel caso di specie trattandosi eventualmente di un danno derivante dalla messa all'incasso di assegni senza copertura. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa