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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 29211/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 giugno 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, riconosciuta l'attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi quattro e giorni venti di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 337 e 582 - 585 in relazione agli artt. 576, primo comma, n. 1 e 61, n. 2, cod. pen., commessi in Cesena il 16 dicembre 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA]„ ricorre avverso la citata sentenza deducendo violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 2, comma 3 e 4, d.l. n. 61 del 2023 (decreto Alluvione).

La difesa rileva come, nonostante con PEC inviata in data 8 giugno 2023 alla Corte di appello avesse formulato istanza di rinvio dell'udienza del 16 giugno 2023, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, d.l. n. 61 del 2023, la Corte di appello non rinviava l'udienza né ha motivato in ordine alle ragioni del diniego, decidendo il processo nel merito.

La difesa osserva come anche il termine per richiedere, se del caso, la trattazione orale del processo dovesse considerarsi sospeso ex art. 2, comma 4, del di. n. 61 cit. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con la necessità di disporre l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

2. Deve osservarsi che, sulla base di quanto previsto dal d.l. del 1 giugno 2023, n. 61, convertito con legge del 31 luglio 2023, n. :100 in materia di «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 10 maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», e segnatamente l'art. 2, commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente che (comma 3) «(...) le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 10 maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1 (ndr: allegato contenente i Comuni colpiti dall'alluvione), sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 10 maggio 2023».

Il successivo comma 4, prevede, inoltre, che «Per i soggetti che alla data del 10 maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 10 maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, (...) i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (...)».

Ciò premesso e a prescindere dalla possibilità o meno - come anche prospettato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni - di poter richiedere in termini un'udienza di trattazione in presenza secondo la normativa prevista per fronteggiare l'emergenza "COVID 19", è indubbio che il tenore della legge, intervenuta successivamente e nel pieno vigore della citata disciplina speciale senza fare alcun accenno alla stessa quale ipotesi eccettuata, prevede espressamente la possibilità per il difensore e l'imputato che risiedono in uno dei comuni rientranti tra quelli colpiti dalla calamità di richiedere, con qualsiasi forma, il rinvio dell'udienza.

Il chiaro tenore della norma che deroga alla normativa processuale (compresa quella emergenziale ex art. 23 d.l. n. 149 del 2020 e successive proroghe) in materia, tenuto conto che la tipologia di udienza che si sarebbe celebrata il 16 giugno 2023 non è ricompresa nel successivo comma 6 (previsione che individua le eccezioni alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 e 4), fa ritenere che la richiesta di rinvio dell'udienza, per come formulata da parte del difensore (nominato in data precedente al 1 maggio 2023), residente unitamente all'imputato in uno dei comuni colpiti dall'alluvione, fosse corrispondente alla previsione (ed alle finalità) normativa e che la domanda, ritualmente formulata a mezzo PEC, dovesse essere accolta.

Deve, inoltre, osservarsi come, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2, d.l. n. 61 cit., la difesa e l'imputato non potevano ritenersi decaduti dalla possibilità di richiedere la trattazione orale del processo, tenuto conto della sospensione, per il periodo ricompreso tra il 1 maggio ed il :31 luglio 2023 dei termini (...) di svolgimento di attività difensiva», attività tra cui deve ritenersi ricompresa quella di richiedere la celebrazione del procedimento "in presenza" secondo la scansione cronologica prevista dall'art. 23 d.l. cit .

L'inosservanza del contenuto della norma sopra richiamata che ha inteso, da un lato, congelare ogni termine decadenziale rispetto a adempimenti processuali da richiedere, dall'altro, consentire di rinviare l'udienza a data successiva al 31 luglio 2023, senza distinzione alcuna tra tipologie di udienza ed in qualsiasi forma richiesta dal difensore, integra una nullità assoluta della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. 4.

Dalla citata nullità consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, riconosciuta l'attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi quattro e giorni venti di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 337 e 582 - 585 in relazione agli artt. 576, primo comma, n. 1 e 61, n. 2, cod. pen., commessi in Cesena il 16 dicembre 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA]„ ricorre avverso la citata sentenza deducendo violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 2, comma 3 e 4, d.l. n. 61 del 2023 (decreto Alluvione). La difesa rileva come, nonostante con PEC inviata in data 8 giugno 2023 alla Corte di appello avesse formulato istanza di rinvio dell'udienza del 16 giugno 2023, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, d.l. n. 61 del 2023, la Corte di appello non rinviava l'udienza né ha motivato in ordine alle ragioni del diniego, decidendo il processo nel merito. La difesa osserva come anche il termine per richiedere, se del caso, la trattazione orale del processo dovesse considerarsi sospeso ex art. 2, comma 4, del di. n. 61 cit. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con la necessità di disporre l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. 2. Deve osservarsi che, sulla base di quanto previsto dal d.l. del 1 giugno 2023, n. 61, convertito con legge del 31 luglio 2023, n. :100 in materia di «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 10 maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», e segnatamente l'art. 2, commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente che (comma 3) «(...) le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 10 maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1 (ndr: allegato contenente i Comuni colpiti dall'alluvione), sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 10 maggio 2023». Il successivo comma 4, prevede, inoltre, che «Per i soggetti che alla data del 10 maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 10 maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, (...) i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (...)». Ciò premesso e a prescindere dalla possibilità o meno - come anche prospettato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni - di poter richiedere in termini un'udienza di trattazione in presenza secondo la normativa prevista per fronteggiare l'emergenza "COVID 19", è indubbio che il tenore della legge, intervenuta successivamente e nel pieno vigore della citata disciplina speciale senza fare alcun accenno alla stessa quale ipotesi eccettuata, prevede espressamente la possibilità per il difensore e l'imputato che risiedono in uno dei comuni rientranti tra quelli colpiti dalla calamità di richiedere, con qualsiasi forma, il rinvio dell'udienza. Il chiaro tenore della norma che deroga alla normativa processuale (compresa quella emergenziale ex art. 23 d.l. n. 149 del 2020 e successive proroghe) in materia, tenuto conto che la tipologia di udienza che si sarebbe celebrata il 16 giugno 2023 non è ricompresa nel successivo comma 6 (previsione che individua le eccezioni alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 e 4), fa ritenere che la richiesta di rinvio dell'udienza, per come formulata da parte del difensore (nominato in data precedente al 1 maggio 2023), residente unitamente all'imputato in uno dei comuni colpiti dall'alluvione, fosse corrispondente alla previsione (ed alle finalità) normativa e che la domanda, ritualmente formulata a mezzo PEC, dovesse essere accolta. Deve, inoltre, osservarsi come, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2, d.l. n. 61 cit., la difesa e l'imputato non potevano ritenersi decaduti dalla possibilità di richiedere la trattazione orale del processo, tenuto conto della sospensione, per il periodo ricompreso tra il 1 maggio ed il :31 luglio 2023 dei termini (...) di svolgimento di attività difensiva», attività tra cui deve ritenersi ricompresa quella di richiedere la celebrazione del procedimento "in presenza" secondo la scansione cronologica prevista dall'art. 23 d.l. cit . L'inosservanza del contenuto della norma sopra richiamata che ha inteso, da un lato, congelare ogni termine decadenziale rispetto a adempimenti processuali da richiedere, dall'altro, consentire di rinviare l'udienza a data successiva al 31 luglio 2023, senza distinzione alcuna tra tipologie di udienza ed in qualsiasi forma richiesta dal difensore, integra una nullità assoluta della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. 4. Dalla citata nullità consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudi
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