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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 37099/2022

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orto, e che l’attore, nella propria domanda, aveva fatto riferimento al rapporto di conto corrente, inglobando tutte le operazioni in esso effettuate, senza distinzione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , affidandolo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946, 1842, 1843 e 2967 cod. civ., per avere la Corte d’Appello errato nell’escludere che fosse maturata la prescrizione delle pretese vantate dallo Stramenga.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 In particolare, deduce la banca che il giudice d’appello ha ignorato Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 del tutto la sentenza delle S.U. n. 24418/2010 , non preoccupandosi della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, che, invece, è rilevante ai fini della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito.

Rileva, inoltre, il ricorrente che, se è pur vero che, in ossequio al quesito formulato dalla stessa Corte d’Appello con il provvedimento del 16 settembre 2014, il CTU ha effettivamente determinato la prescrizione tenendo conto delle mere rimesse ripristinatorie del fido e dei pagamenti effettivamente intervenuti, - sono stati, infatti, precisati i saldi eccedenti i limiti dell’affidamento e i singoli versamenti con carattere solutorio - tuttavia, quanto indicato dal CTU non è stato minimamente preso in considerazione dalla Corte d’Appello nell’argomentare il rigetto dell’eccezione di prescrizione.

L’istituto ricorrente lamenta, in ogni caso, l’erroneità dell’operazione di ricalcolo condotta dal CTU, atteso che lo stesso avrebbe dovuto procedere alla riclassificazione del saldo del conto corrente sulla base del saldo risultante dall’estratto conto della banca, e non sulla base di un saldo del tutto fittizio, in quanto derivante dall’eliminazione, per il periodo anteriore, dell’effetto anatocistico.

La banca ha richiamato giurisprudenza di merito che ha ritenuto di adottare, ai fini della individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie, e per la conseguente individuazione del termine di decorrenza delle prescrizione, il criterio del saldo “banca”, anziché quello del saldo c.d. ricalcolato sulla base della seguente osservazione: avendo la prescrizione del credito oggetto un pagamento indebito, ove i conteggi fossero effettuati sui saldi ricalcolati, ovvero depurati dalle competenze illegittime addebitate dalla banca, si renderebbe di fatto inoperante l’istituto della F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 prescrizione, la cui finalità è proprio quella di impedire la ripetizione Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 del pagamento indebito prescritto.

2. Il motivo è inammissibile, anche se deve correggersi la motivazione in diritto della Corte d’Appello, ai sensi dell’art 384 ult. comma cod. proc. civ..

Va preliminarmente osservato che è pur vero che la Corte d’Appello, nell’argomentare, in diritto, il rigetto dell’eccezione di prescrizione, non ha tenuto conto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella celeberrima sentenza n. 24418/2010.

In proposito, la Corte d’Appello di Campobasso ha richiamato i principi elaborati dall’orientamento giurisprudenziale (precedente all’intervento delle Sezioni Unite; cfr. Cass. n. 5720/04, n. 19127/05) che, senza distinzione alcuna, rinviava esclusivamente al termine del rapporto, alla chiusura del conto corrente, la decorrenza della prescrizione, e ciò in considerazione dell’unitarietà del rapporto, seppur articolato in una pluralità di atti esecutivi.

Le Sezioni Unite, invece, accogliendo i rilievi critici di parte della dottrina, hanno ritenuto che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sè solo, elemento decisivo al fine d'individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito.

Si è osservato, in particolare, “ che ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo - si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose - l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; è F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 alla ripetizione e la relativa prescrizione inizia a decorrere”.

Le Sezioni Unite, richiamando una classificazione già nota nelle cause revocatorie delle rimesse bancarie, hanno quindi distinto le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, evidenziando che costituiscono pagamento in senso tecnico, come tale idoneo a determinare la decorrenza della prescrizione, solo i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente c.d.

“scoperto” , per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso dalla banca oppure su un conto corrente ab origine non affidato.

Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell’affidamento.

Se, da un lato, non vi è dubbio che la Corte d’Appello, nell’argomentare il rigetto dell’eccezione di prescrizione, non ha effettivamente considerato i principi che sono ormai affermati nella giurisprudenza di questa Corte all’indomani del citato arresto delle Sezioni Unite, dall’altro, tuttavia, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente (vedi pag. 18 del ricorso), il CTU nominato nel giudizio di secondo grado - le cui conclusioni sono state integralmente recepite dalla Corte d’Appello nel pronunciare la sentenza di condanna della banca (vedi pag. 4 punto 9 della sentenza impugnata) - ha effettivamente determinato la prescrizione tenendo conto della distinzione tra rimesse ripristinatorie del fido e pagamenti effettivamente intervenuti e F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 precisando i saldi eccedenti i limiti dell’affidamento e i singoli Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 versamenti con carattere solutorio.

In sostanza, la Corte d’Appello, nel richiamare integralmente le conclusioni della CTU disposta in appello, ha, nei fatti, applicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite, pur non considerandoli nelle proprie argomentazioni in diritto.

Ne consegue che, con riferimento alla censura della banca sopra esaminata, è sufficiente correggere, nei termini sopra illustrati, come già sopra anticipato, ex art. 384 ultimo comma cod. proc. civ., la motivazione in diritto resa dalla Corte d’Appello.

A questo punto, occorre esaminare la seconda censura svolta dalla banca, la quale deduce che il CTU avrebbe errato nell’individuare le rimesse solutorie sulla base del c.d. criterio del saldo rettificato, anziché con il criterio del saldo “banca”.

Tale doglianza è inammissibile, fondandosi sul presupposto che la CTU abbia un certo contenuto (abbia cioè applicato il saldo rettificato), che, tuttavia, questa Corte ignora del tutto, atteso che la Corte d’Appello, nel fare riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, si è limitata ad evidenziarne genericamente la correttezza, ma senza indicarne minimamente il contenuto.

Né, peraltro, tale contenuto è stato neppure precisato (e neppure sommariamente indicato), in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, dalla banca ricorrente.

Anche la seconda censura deve dunque essere dichiarata inammissibile, per genericità.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 1346 cod. civ., 117 e 118 d.lgs n. 385/1993, per non avere la Corte d’Appello ritenuto valida la pattuizione dell’interesse debitore intervenuta tra le parti in occasione dell’accensione dell’apertura di credito del 21 agosto 1980 e per avere ritenuto indeterminata la commissione di massimo scoperto pattuita in pari data.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 Ad avviso della banca ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 ritenuto che la prima valida pattuizione del tasso di interesse risalirebbe al momento della stipula del contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2000, mentre, in precedenza, gli interessi debitori sarebbero stati applicati facendo riferimento al tasso “uso piazza”.

In realtà, la Corte d’Appello non avrebbe considerato che il contratto di apertura di credito del 21 agosto 1980 reca espressamente il tasso debitore concordato nella misura del 22,5 %, con la conseguenza che la circostanza che il tasso in concreto applicato dalla banca (corrispondente all’uso piazza) sia stato difforme non può privare di validità la specifica pattuizione degli interessi.

In ordine alla commissione di massimo scoperto, rileva l’istituto ricorrente che il contratto del 21 agosto 1980 ne prevede l’applicazione nella misura del 1/8 %, e stabilisce, altresì, sia la periodicità del conteggio, dal momento che essendo riferita ad ogni liquidazione del conto, doveva intendersi trimestrale, nonché la base di calcolo “evidentemente da riferirsi alla misura dell’apertura di credito non utilizzata “.

Analogamente, anche la commissione di massimo scoperto prevista dal contratto del 12 ottobre 2000 prevedeva una modalità di calcolo determinabile e non indeterminata.

Ne consegue che la lettura dei documenti contrattuali evidenzierebbe l’erroneità della statuizione della Corte d’Appello.

In ordine all’erronea valutazione delle competenze del conto s.b.f., deduce la banca che le competenze derivanti da tale linea di credito non sono mai state oggetto di contestazione da parte dello Stramenga - come invece ritenuto dalla Corte d’Appello - con la conseguenza che non avrebbero mai potuto essere escluse dal ricalcolo.

In proposito, evidenzia il ricorrente che il CTU nominato nel secondo grado aveva correttamente precisato a pag. 6 della perizia di non aver epurato le competenze “ relative al sottostante F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 rapporto di sconto di effetti s.b.f. che rappresentano le risultanze di Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 specifici addebiti relativi a tale linea di credito e che non risultano essere oggetto di richieste risarcitorie..”.

4. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo osservato, con riferimento alla pattuizione degli interessi debitori, che la Corte d’Appello non ha affatto affermato l’invalidità della clausola di pattuizione degli interessi al tasso del 22,5%, limitandosi ad osservare che il tasso contrattualmente previsto non era stato quasi mai applicato, essendo stati di volta in volta in concreto applicati tassi corrispondenti alla variazione del c.d. tasso “uso piazza”.

Non emerge in alcun modo dal percorso argomentativo della Corte d’Appello che, nel ricalcolo del saldo del conto corrente operato dal CTU, il tasso contrattualmente pattuito del 22,5% non sarebbe stato tenuto in considerazione, né il ricorrente ha precisato quali criteri ha in concreto adottato il CTU nella quantificazione degli interessi relativi all’apertura di credito del 21 agosto 1980.

Il motivo, sul punto, si appalesa quindi assai generico, concentrandosi la doglianza su un’affermazione (asserita invalidità della pattuizione del 21 agosto 1980) che la Corte d’Appello non ha mai fatto.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, la censura della banca si appalesa parimenti inammissibile.

In primo luogo, sul punto, il motivo difetta del requisito dell’autosufficienza, che impone che il ricorso presenti tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (vedi ex plurimis Cass. n. 1926/2015).

In proposito, dall’esposizione del ricorrente non risulta chiaro il contenuto della clausola regolante la c.m.s. pattuita dalle F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 parti nel contratto di apertura di credito dell’agosto 1980.

Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 Eloquente è l’espressione “evidentemente da riferirsi alla misura dell’apertura di credito non utilizzata” (pag. 26 ricorso) usata dalla banca nell’indicare la base di calcolo della c.m.s..

In ogni caso, la banca ricorrente non ha chiarito, con riferimento ad entrambe le clausole pattuite nei contratti del 1980 e del 2000, il profilo presentante la maggiore criticità evidenziata dalla Corte d’appello ai fini della ritenuta indeterminatezza della clausola, ovvero “se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo”, di talchè la censura si appalesa generica.

Infine, con riferimento alle competenze relative allo sconto s.b.f., il motivo difetta di interesse ad agire, non essendo suscettibile di produrre un risultato giuridicamente utile alla banca ricorrente.

In proposito, come sopra già evidenziato, la Corte d’Appello, nel pronunciare la condanna della banca, ha aderito integralmente alle conclusioni del CTU nominato in secondo grado, disattendendo parzialmente quelle del CTU di primo (essendo stata pronunciata una condanna al pagamento ad una somma inferiore rispetto a quella pronunciata in primo grado).

Ne consegue che la Corte d’Appello, nel ricostruire il saldo del conto corrente, di fatto, ha seguito il CTU nominato in secondo grado che, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, aveva precisato a pag. 6 della di non aver epurato le competenze relative al sottostante rapporto di sconto di effetti s.b.f..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orto, e che l’attore, nella propria domanda, aveva fatto riferimento al rapporto di conto corrente, inglobando tutte le operazioni in esso effettuate, senza distinzione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , affidandolo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946, 1842, 1843 e 2967 cod. civ., per avere la Corte d’Appello errato nell’escludere che fosse maturata la prescrizione delle pretese vantate dallo Stramenga. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 In particolare, deduce la banca che il giudice d’appello ha ignorato Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 del tutto la sentenza delle S.U. n. 24418/2010 , non preoccupandosi della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, che, invece, è rilevante ai fini della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito. Rileva, inoltre, il ricorrente che, se è pur vero che, in ossequio al quesito formulato dalla stessa Corte d’Appello con il provvedimento del 16 settembre 2014, il CTU ha effettivamente determinato la prescrizione tenendo conto delle mere rimesse ripristinatorie del fido e dei pagamenti effettivamente intervenuti, - sono stati, infatti, precisati i saldi eccedenti i limiti dell’affidamento e i singoli versamenti con carattere solutorio - tuttavia, quanto indicato dal CTU non è stato minimamente preso in considerazione dalla Corte d’Appello nell’argomentare il rigetto dell’eccezione di prescrizione. L’istituto ricorrente lamenta, in ogni caso, l’erroneità dell’operazione di ricalcolo condotta dal CTU, atteso che lo stesso avrebbe dovuto procedere alla riclassificazione del saldo del conto corrente sulla base del saldo risultante dall’estratto conto della banca, e non sulla base di un saldo del tutto fittizio, in quanto derivante dall’eliminazione, per il periodo anteriore, dell’effetto anatocistico. La banca ha richiamato giurisprudenza di merito che ha ritenuto di adottare, ai fini della individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie, e per la conseguente individuazione del termine di decorrenza delle prescrizione, il criterio del saldo “banca”, anziché quello del saldo c.d. ricalcolato sulla base della seguente osservazione: avendo la prescrizione del credito oggetto un pagamento indebito, ove i conteggi fossero effettuati sui saldi ricalcolati, ovvero depurati dalle competenze illegittime addebitate dalla banca, si renderebbe di fatto inoperante l’istituto della F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 prescrizione, la cui finalità è proprio quella di impedire la ripetizione Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 del pagamento indebito prescritto. 2. Il motivo è inammissibile, anche se deve correggersi la motivazione in diritto della Corte d’Appello, ai sensi dell’art 384 ult. comma cod. proc. civ.. Va preliminarmente osservato che è pur vero che la Corte d’Appello, nell’argomentare, in diritto, il rigetto dell’eccezione di prescrizione, non ha tenuto conto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella celeberrima sentenza n. 24418/2010. In proposito, la Corte d’Appello di Campobasso ha richiamato i principi elaborati dall’orientamento giurisprudenziale (precedente all’intervento delle Sezioni Unite; cfr. Cass. n. 5720/04, n. 19127/05) che, senza distinzione alcuna, rinviava esclusivamente al termine del rapporto, alla chiusura del conto corrente, la decorrenza della prescrizione, e ciò in considerazione dell’unitarietà del rapporto, seppur articolato in una pluralità di atti esecutivi. Le Sezioni Unite, invece, accogliendo i rilievi critici di parte della dottrina, hanno ritenuto che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sè solo, elemento decisivo al fine d'individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito. Si è osservato, in particolare, “ che ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo - si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose - l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; è F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 alla ripetizione e la relativa prescrizione inizia a decorrere”. Le Sezioni Unite, richiamando una classificazione già nota nelle cause revocatorie delle rimesse bancarie, hanno quindi distinto le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, evidenziando che costituiscono pagamento in senso tecnico, come tale idoneo a determinare la decorrenza della prescrizione, solo i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente c.d. “scoperto” , per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso dalla banca oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell’affidamento. Se, da un lato, non vi è dubbio che la Corte d’Appello, nell’argomentare il rigetto dell’eccezione di prescrizione, non ha effettivamente considerato i principi che sono ormai affermati nella giurisprudenza di questa Corte all’indomani del citato arresto delle Sezioni Unite, dall’altro, tuttavia, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente (vedi pag. 18 del ricorso), il CTU nominato nel giudizio di secondo grado - le cui conclusioni sono state integralmente recepite dalla Corte d’Appello nel pronunciare la sentenza di condanna della banca (vedi pag. 4 punto 9 della sentenza impugnata) - ha effettivamente determinato la prescrizione tenendo conto della distinzione tra rimesse ripristinatorie del fido e pagamenti effettivamente intervenuti e F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 precisando i saldi eccedenti i limiti dell’affidamento e i singoli Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 versamenti con carattere solutorio. In sostanza, la Corte d’Appello, nel richiamare integralmente le conclusioni della CTU disposta in appello, ha, nei fatti, applicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite, pur non considerandoli nelle proprie argomentazioni in diritto. Ne consegue che, con riferimento alla censura della banca sopra esaminata, è sufficiente correggere, nei termini sopra illustrati, come già sopra anticipato, ex art. 384 ultimo comma cod. proc. civ., la motivazione in diritto resa dalla Corte d’Appello. A questo punto, occorre esaminare la seconda censura svolta dalla banca, la quale deduce che il CTU avrebbe errato nell’individuare le rimesse solutorie sulla base del c.d. criterio del saldo rettificato, anziché con il criterio del saldo “banca”. Tale doglianza è inammissibile, fondandosi sul presupposto che la CTU abbia un certo contenuto (abbia cioè applicato il saldo rettificato), che, tuttavia, questa Corte ignora del tutto, atteso che la Corte d’Appello, nel fare riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, si è limitata ad evidenziarne genericamente la correttezza, ma senza indicarne minimamente il contenuto. Né, peraltro, tale contenuto è stato neppure precisato (e neppure sommariamente indicato), in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, dalla banca ricorrente. Anche la seconda censura deve dunque essere dichiarata inammissibile, per genericità. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 1346 cod. civ., 117 e 118 d.lgs n. 385/1993, per non avere la Corte d’Appello ritenuto valida la pattuizione dell’interesse debitore intervenuta tra le parti in occasione dell’accensione dell’apertura di credito del 21 agosto 1980 e per avere ritenuto indeterminata la commissione di massimo scoperto pattuita in pari data. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 Ad avviso della banca ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 ritenuto che la prima valida pattuizione del tasso di interesse risalirebbe al momento della stipula del contratto di apertura di credito del 12 ottobre 2000, mentre, in precedenza, gli interessi debitori sarebbero stati applicati facendo riferimento al tasso “uso piazza”. In realtà, la Corte d’Appello non avrebbe considerato che il contratto di apertura di credito del 21 agosto 1980 reca espressamente il tasso debitore concordato nella misura del 22,5 %, con la conseguenza che la circostanza che il tasso in concreto applicato dalla banca (corrispondente all’uso piazza) sia stato difforme non può privare di validità la specifica pattuizione degli interessi. In ordine alla commissione di massimo scoperto, rileva l’istituto ricorrente che il contratto del 21 agosto 1980 ne prevede l’applicazione nella misura del 1/8 %, e stabilisce, altresì, sia la periodicità del conteggio, dal momento che essendo riferita ad ogni liquidazione del conto, doveva intendersi trimestrale, nonché la base di calcolo “evidentemente da riferirsi alla misura dell’apertura di credito non utilizzata “. Analogamente, anche la commissione di massimo scoperto prevista dal contratto del 12 ottobre 2000 prevedeva una modalità di calcolo determinabile e non indeterminata. Ne consegue che la lettura dei documenti contrattuali evidenzierebbe l’erroneità della statuizione della Corte d’Appello. In ordine all’erronea valutazione delle competenze del conto s.b.f., deduce la banca che le competenze derivanti da tale linea di credito non sono mai state oggetto di contestazione da parte dello Stramenga - come invece ritenuto dalla Corte d’Appello - con la conseguenza che non avrebbero mai potuto essere escluse dal ricalcolo. In proposito, evidenzia il ricorrente che il CTU nominato nel secondo grado aveva correttamente precisato a pag. 6 della perizia di non aver epurato le competenze “ relative al sottostante F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 rapporto di sconto di effetti s.b.f. che rappresentano le risultanze di Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 specifici addebiti relativi a tale linea di credito e che non risultano essere oggetto di richieste risarcitorie..”. 4. Il motivo è inammissibile. Va, in primo luogo osservato, con riferimento alla pattuizione degli interessi debitori, che la Corte d’Appello non ha affatto affermato l’invalidità della clausola di pattuizione degli interessi al tasso del 22,5%, limitandosi ad osservare che il tasso contrattualmente previsto non era stato quasi mai applicato, essendo stati di volta in volta in concreto applicati tassi corrispondenti alla variazione del c.d. tasso “uso piazza”. Non emerge in alcun modo dal percorso argomentativo della Corte d’Appello che, nel ricalcolo del saldo del conto corrente operato dal CTU, il tasso contrattualmente pattuito del 22,5% non sarebbe stato tenuto in considerazione, né il ricorrente ha precisato quali criteri ha in concreto adottato il CTU nella quantificazione degli interessi relativi all’apertura di credito del 21 agosto 1980. Il motivo, sul punto, si appalesa quindi assai generico, concentrandosi la doglianza su un’affermazione (asserita invalidità della pattuizione del 21 agosto 1980) che la Corte d’Appello non ha mai fatto. Quanto alla commissione di massimo scoperto, la censura della banca si appalesa parimenti inammissibile. In primo luogo, sul punto, il motivo difetta del requisito dell’autosufficienza, che impone che il ricorso presenti tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (vedi ex plurimis Cass. n. 1926/2015). In proposito, dall’esposizione del ricorrente non risulta chiaro il contenuto della clausola regolante la c.m.s. pattuita dalle F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 10698/2019 Numero sezionale 3635/2022 parti nel contratto di apertura di credito dell’agosto 1980. Numero di raccolta generale 37099/2022Data pubblicazione 19/12/2022 Eloquente è l’espressione “evidentemente da riferirsi alla misura dell’apertura di credito non utilizzata” (pag. 26 ricorso) usata dalla banca nell’indicare la base di calcolo della c.m.s.. In ogni caso, la banca ricorrente non ha chiarito, con riferimento ad entrambe le clausole pattuite nei contratti del 1980 e del 2000, il profilo presentante la maggiore criticità evidenziata dalla Corte d’appello ai fini della ritenuta indeterminatezza della clausola, ovvero “se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo”, di talchè la censura si appalesa generica. Infine, con riferimento alle competenze relative allo sconto s.b.f., il motivo difetta di interesse ad agire, non essendo suscettibile di produrre un risultato giuridicamente utile alla banca ricorrente. In proposito, come sopra già evidenziato, la Corte d’Appello, nel pronunciare la condanna della banca, ha aderito integralmente alle conclusioni del CTU nominato in secondo grado, disattendendo parzialmente quelle del CTU di primo (essendo stata pronunciata una condanna al pagamento ad una somma inferiore rispetto a quella pronunciata in primo grado). Ne consegue che la Corte d’Appello, nel ricostruire il saldo del conto corrente, di fatto, ha seguito il CTU nominato in secondo grado che, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, aveva precisato a pag. 6 della di non aver epurato le competenze relative al sottostante rapporto di sconto di effetti s.b.f.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1
Sentenza Cassazione n. 37099/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris