Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41097/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marco DALL'OLIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile, per la parte che qui interessa, la richiesta di semilibertà avanzata nell'interesse di Eduart SHULI in relazione alla pena di anni 11, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, risultante dal provvedimento di cumulo del Procuratore generale di Bologna in data 30 ottobre 2019, in espiazione dal 5 maggio 2018 (fine pena provvisorio il 24 marzo 2028), rilevando il mancato superamento del limite minimo di espiazione della metà della pena detentiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] SHULI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché del provvedimento di cumulo, e successiva precisazione contenuta nel provvedimento in data 6 dicembre 2019, fa parte la porzione di pena di anni tre di reclusione derivante dalla revoca del beneficio dell'indulto concesso per la pena inflitta con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bologna in data 4 marzo 1998, sicché, in ragione del principio di unicità del rapporto esecutivo, tutta la pena inflitta ed espiata per tale titolo doveva essere unificata con quella in espiazione, con conseguente superamento del limite di cui all'art. 172 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. È bene chiarire che, come lo stesso ricorrente ammette, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti riguarda due gruppi di sentenze: A) il provvedimento di esecuzione pene in data 3 maggio 2018 che comprendeva le sentenze: 1) Corte d'Assise d'appello Bologna in data 4 marzo 1998; 2) Corte d'appello Bologna in data 12 gennaio 2007; 3) Corte d'appello Bologna in data 16 febbraio 2017; B) GIP del Tribunale di Bologna in data 7 febbraio 2012.

2.1. Del resto, non è controverso che: - la pena inflitta con la sentenza sub A) n. 1 è stata espiata, dedotto l'indulto (poi revocato), in data 7 gennaio 2010; - dopo l'espiazione della suddetta pena sono stati commessi ulteriori reati per i quali l'imputato ha riportato la condanna sub B).3.

Da quanto sopra esposto si desume che il reato sub B) è stato commesso dopo l'espiazione della pena inflitta con la sentenza sub A) n. 1, già decurtata di anni tre di reclusione per l'indulto concesso in sede esecutiva, beneficio che, dopo la commessione del nuovo reato, è stato revocato, sicché la porzione di pena ancora da espiare in virtù della revoca del provvedimento di clemenza è stata messa in esecuzione del Pubblico ministero unitamente a quella risultante dalla seconda sentenza.

3.1. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197).

In forza di tale consolidato principio, quando il nuovo reato sopravviene al precedente ed è stato commesso, come nel caso di specie, dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflitta con la precedente condanna, non si deve procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumulo parziale ex art. 663 cod. proc. pen. della porzione di pena residua derivante dalla revoca dell'indulto con quella inflitta per il nuovo reato.

Ciò risulta, del resto, del tutto logico ove si consideri, come da tempo ha riconosciuto la giurisprudenza di legittimità, l'artificiosità ed erroneità della «premessa che l'addendo relativo alla pena "condonata" riguarda una pena da considerarsi come "espiata", mentre è vero proprio l'opposto che, cioè, la pena "condonata" è pena "non espiata"» (Sez.

U, n. 4 del 31/03/1962, Monticciolo, Rv. 098853).4.

Tale principio è stato correttamente applicato dal giudice dell'esecuzione, mentre il ricorso denuncia un inesistente errore nell'applicazione della legge, proponendo un'interpretazione del disposto normativo che è errata.

4.1. Infatti, allorquando sia successivamente divenuta eseguibile — per la revoca del beneficio — la porzione di pena già oggetto di indulto, essa non fa parte della pena espiata per il titolo cui si riferisce, ma, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere riconnpresa in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti «parziale» con le condanne successivamente intervenute.

La giurisprudenza di legittimità impone, in effetti, lo scorporo della porzione di pena oggetto di indulto ai fini della determinazione dei limiti di pena per i benefici penitenziari cui la condanna si riferisce (ex multis Sez. 1, n. 43080 del 09/10/2012, Speranza, Rv. 253627), sicché, una volta espiata la pena per tale titolo, nella misura in cui essa è stata ritenuta eseguibile in ragione del provvedimento indulgenziale, la successiva revoca del beneficio, quando il rapporto esecutivo si sia già interrotto, non può fungere in modo posticcio da elemento unificante del rapporto esecutivo, tanto è vero che la successiva condanna da' luogo a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti «parziale» nel quale trova spazio qualunque pena o porzione di pena che risulti ancora eseguibile.

Tale porzione di pena, la cui riviviscenza esecutiva è determinata dalla revoca dell'indulto, deve essere assommata alle pene irrogate per reati successivamente commessi e concorre, dunque, alla determinazione delle soglie di pena rilevanti per la concessione dei benefici penitenziari e, nel caso di specie, della semilibertà.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marco DALL'OLIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile, per la parte che qui interessa, la richiesta di semilibertà avanzata nell'interesse di Eduart SHULI in relazione alla pena di anni 11, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, risultante dal provvedimento di cumulo del Procuratore generale di Bologna in data 30 ottobre 2019, in espiazione dal 5 maggio 2018 (fine pena provvisorio il 24 marzo 2028), rilevando il mancato superamento del limite minimo di espiazione della metà della pena detentiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] SHULI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché del provvedimento di cumulo, e successiva precisazione contenuta nel provvedimento in data 6 dicembre 2019, fa parte la porzione di pena di anni tre di reclusione derivante dalla revoca del beneficio dell'indulto concesso per la pena inflitta con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bologna in data 4 marzo 1998, sicché, in ragione del principio di unicità del rapporto esecutivo, tutta la pena inflitta ed espiata per tale titolo doveva essere unificata con quella in espiazione, con conseguente superamento del limite di cui all'art. 172 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È bene chiarire che, come lo stesso ricorrente ammette, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti riguarda due gruppi di sentenze: A) il provvedimento di esecuzione pene in data 3 maggio 2018 che comprendeva le sentenze: 1) Corte d'Assise d'appello Bologna in data 4 marzo 1998; 2) Corte d'appello Bologna in data 12 gennaio 2007; 3) Corte d'appello Bologna in data 16 febbraio 2017; B) GIP del Tribunale di Bologna in data 7 febbraio 2012. 2.1. Del resto, non è controverso che: - la pena inflitta con la sentenza sub A) n. 1 è stata espiata, dedotto l'indulto (poi revocato), in data 7 gennaio 2010; - dopo l'espiazione della suddetta pena sono stati commessi ulteriori reati per i quali l'imputato ha riportato la condanna sub B).3. Da quanto sopra esposto si desume che il reato sub B) è stato commesso dopo l'espiazione della pena inflitta con la sentenza sub A) n. 1, già decurtata di anni tre di reclusione per l'indulto concesso in sede esecutiva, beneficio che, dopo la commessione del nuovo reato, è stato revocato, sicché la porzione di pena ancora da espiare in virtù della revoca del provvedimento di clemenza è stata messa in esecuzione del Pubblico ministero unitamente a quella risultante dalla seconda sentenza. 3.1. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197). In forza di tale consolidato principio, quando il nuovo reato sopravviene al precedente ed è stato commesso, come nel caso di specie, dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflitta con la precedente condanna, non si deve procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumulo parziale ex art. 663 cod. proc. pen. della porzione di pena residua derivante dalla revoca dell'indulto con quella inflitta per il nuovo reato. Ciò risulta, del resto, del tutto logico ove si consideri, come da tempo ha riconosciuto la giurisprudenza di legittimità, l'artificiosità ed erroneità della «premessa che l'addendo relativo alla pena "condonata" riguarda una pena da considerarsi come "espiata", mentre è vero proprio l'opposto che, cioè, la pena "condonata" è pena "non espiata"» (Sez. U, n. 4 del 31/03/1962, Monticciolo, Rv. 098853).4. Tale principio è stato correttamente applicato dal giudice dell'esecuzione, mentre il ricorso denuncia un inesistente errore nell'applicazione della legge, proponendo un'interpretazione del disposto normativo che è errata. 4.1. Infatti, allorquando sia successivamente divenuta eseguibile — per la revoca del beneficio — la porzione di pena già oggetto di indulto, essa non fa parte della pena espiata per il titolo cui si riferisce, ma, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere riconnpresa in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti «parziale» con le condanne successivamente intervenute. La giurisprudenza di legittimità impone, in effetti, lo scorporo della porzione di pena oggetto di indulto ai fini della determinazione dei limiti di pena per i benefici penitenziari cui la condanna si riferisce (ex multis Sez. 1, n. 43080 del 09/10/2012, Speranza, Rv. 253627), sicché, una volta espiata la pena per tale titolo, nella misura in cui essa è stata ritenuta eseguibile in ragione del provvedimento indulgenziale, la successiva revoca del beneficio, quando il rapporto esecutivo si sia già interrotto, non può fungere in modo posticcio da elemento unificante del rapporto esecutivo, tanto è vero che la successiva condanna da' luogo a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti «parziale» nel quale trova spazio qualunque pena o porzione di pena che risulti ancora eseguibile. Tale porzione di pena, la cui riviviscenza esecutiva è determinata dalla revoca dell'indulto, deve essere assommata alle pene irrogate per reati successivamente commessi e concorre, dunque, alla determinazione delle soglie di pena rilevanti per la concessione dei benefici penitenziari e, nel caso di specie, della semilibertà. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre
Sentenza Cassazione n. 41097/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris