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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14524/2026

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DO di LECCE n. 3570/2022 depositata il 22/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/20261.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (hinc: CGT2),con la sentenza n. 3570/2022 depositata in data 22/12/2022, ha accoltol’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 3521/2017della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce e ha dichiarato cessata lamateria del contendere ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 228.2.

Nel caso in esame il contribuente – ricevuta, da [OSCURATO:PERSONA] spa, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], la comunicazione preventiva di fermo amministrativon.05980201400009364000, derivante dal mancato pagamento dellacartella esattoriale n. 05920140005549106000, dell’importo di Euro12.847,48 per l'omesso versamento dell’IVA per l’anno di imposta 2010 -ha presentato all’agente della riscossione, in data 31/12/2014 (entronovanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento), un’istanza diannullamento del provvedimento di fermo e della pregressa cartellaesattoriale, ai sensi dell’art. 1, commi 537 ss., legge n. 228 del 2012,contestando che la cartella fosse stata notificata dopo lo spirare dei terminidecadenziali previsti dalla legge e che l’autovettura non potesse esseresottoposta a fermo, trattandosi di bene strumentale ad attività di impresaindividuale (allegando, a tal fine, la fattura di acquisto e il registro dei beniammortizzabili).All’istanza non faceva seguito alcun provvedimento ovvero alcunacomunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero dell’agente dellariscossione.2.1.

Successivamente, in data 26/11/2015, il sig. [OSCURATO:PERSONA], recatosinuovamente presso gli uffici di Equitalia, richiedeva copia dell’estratto diruolo a suo carico, constatando che la cartella esattoriale oggettodell’istanza non era stata annullata di diritto a seguito della mancatarisposta alla sua istanza (come previsto dal comma 540 del citato art. 1legge n. 228 del 2012), ma risultava ancora iscritta a ruolo.Numero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/20262.2.

Il contribuente proponeva pertanto ricorso avverso la predetta cartellaesattoriale n. 05920140005549106000, sottolineando che, ai sensi delquadro normativo vigente all’epoca dei fatti, decorsi 220 giorni dallapresentazione dell’istanza di annullamento, la cartella doveva intendersiannullata di diritto.2.3. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce ha respinto il ricorso,mentre la CGT2 ha ritenuto fondato l’appello proposto dal contribuente,richiamando il precedente di questa Corte (Cass., 19/09/2019, n. 28354).Ha poi concluso affermando che: «Analoga sorte deve avere il presenteprocedimento, nel quale l’istanza - alla quale non ha fatto seguito alcunacomunicazione da parte dell’Ufficio - è stata presentata dal contribuenteentro 90 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di fermoamministrativo, con l’indicazione dei motivi previsti dalla lettera f) dell’art.1, comma 538, L. 228/2012 (certamente vigente all’epoca dei fatti, inquanto abrogato solo dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore deldecreto legislativo n. 159/2015), dovendosi solo precisare che l’istanza erasufficientemente chiara e precisa, poiché il contribuente ha indicato conprecisione tanto la cartella alla quale faceva riferimento, quanto i motivi peri quali a suo avviso essa non era più esigibile (“gli atti esattoriali per cui ilconcessionario intende procedere, ossia la cartella n.05920140005549106000 e l’avviso di addebito n.35920140000215442000, risultano palesemente illegittimi perché notificatioltre i termini decadenziali previsti dall’art. 25 del DPR n. 602/73”).

Lamancata risposta nel termine di 220 giorni ha comportato l’annullamento didiritto della cartella oggetto dell’istanza del contribuente, non potendotrovare applicazione le eccezioni che il decreto legislativo n. 159/2015 haintrodotto – ma solo per le istanze presentate successivamente alla suaentrata in vigore - nell’ultima parte del comma 540 novellato.»3.

Contro la sentenza della CGT l’Agenzia delle Entrate-Riscossione haproposto ricorso in cassazione con un motivo.Numero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/20264.

Il contribuente ha resistito con controricorso.5.

Con ordinanza interlocutoria n. 3744/2025, depositata in data13/02/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Lecce.5.1.

La ricorrente, in data 20/03/2025 ha depositato copia dellanotificazione eseguita in via telematica.6.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha censurato laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 537 e ss., legge n. 228del 2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.1.1.

La ricorrente ha rilevato che la cd.

“Legge di Stabilità 2013” (legge24/12/2012, n. 228) ha previsto, all’art. 1 commi 537-543, una peculiareprocedura volta a consentire che, nel termine di novanta giorni dalla notificadel primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare oesecutiva, il contribuente possa presentare una dichiarazione con la qualedocumenti che il credito sotteso alla cartella di pagamento o all'avviso eanche all'accertamento esecutivo per i quali si procede sia stato interessatoda sgravio o da una delle cause di non esigibilità, espressamentecontemplate dal comma 538.Dal tenore letterale della norma risulta che le argomentazioni che ilcontribuente può porre a fondamento dell’istanza riguardano questioni cheRiscossione e che involgono, necessariamente, l’attività dell’Enteimpositore.1.2.

Nel caso di specie l’istanza del contribuente (riportata per estesoall’interno del ricorso), pur recando nell’oggetto “istanza di annullamento aisensi dell’art. 1 commi 537 e segg. della L. n. 228 del 24/12/2012”, non hané i requisiti né i contenuti previsti dalla legge n. 228 del 2012, trattandosiNumero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/2026di una mera diffida funzionale a intimare all’ente di riscossione di nonprocedere all’iscrizione del fermo, in contestazione, sulla scorta dell’assuntodella strumentalità di detto bene e a fronte dell’ulteriore asserzione che gliavviso di addebito dell’INPS n. 35920140000215442000, di cui ilcontribuente non indica nemmeno la data di notifica – sarebbero illegittimiperché notificati oltre i termini decadenziali di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602del 1973.1.3.

La ricorrente rileva come la pretesa decadenza ex art. 25 d.P.R. n.602 del 1973 per la tardiva notificazione della cartella – peraltro avvenutapacificamente in data 07/05/2014 - avrebbe dovuto essere fatta valere aisensi dell’art. 19 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546.

Di conseguenza, l’accoglimentogiudiziale della tesi dell’intervenuto annullamento ex legge n. 228 del 2012,per pretesa perenzione dei termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973(eccezione, peraltro, neppure sollevata in precedenza e non documentatadal contribuente), dei carichi sottesi allo stesso fermo, determina, tra l’altro,l’inammissibile effetto “distorsivo” di caducare sic et simpliciter la pretesa,consentendo a controparte di aggirare le preclusioni di rito, già ampiamentematurate.1.4.

Passando all’esame del motivo, occorre, in via preliminare, dareperché consente la sufficiente individuazione della censura proposta controla sentenza impugnata (che è in diritto), sia perché i contenuti del ricorso –che riproduce anche l’istanza proposta dal contribuente ex art. 1, comma538 cit. – sono sufficientemente esplicati.1.5.

Ciò premesso il ricorso è fondato.L’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 (nella versione applicabileratione temporis al caso in esame, dove l’istanza di sospensione delcontribuente è stata presentata in data anteriore all’entrata in vigore deld.lgs. n. 159 del 2015) prevede che: «Ai fini di quanto stabilito al commaNumero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/2026537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per lariscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalconcessionario il contribuente presenta al concessionario per lariscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con laquale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore primadella formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento ol'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenutain data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’entecreditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbiaannullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in ungiudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in dataantecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.»Per quanto la formulazione della norma si nutra di un’elencazione casisticache si chiude con una clausola generale (i.e. quella relativa alla causa dinon esigibilità del credito sotteso) l’effetto di annullamento di diritto dellepartite – così come la loro eliminazione dai ruoli affidati all’agente dellariscossione ex art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 (qualeconseguenza del mancato riscontro dell’ente creditore all’istanza delcontribuente) - è legato alle ipotesi espressamente tipizzate nell’art. 1,comma 538, legge n. 228 del 2012 e non a ogni e qualsivoglia istanzapresentata dal contribuente.Anche la clausola generale di chiusura contenuta nella lett. f), nel fareriferimento a una qualsiasi causa di non esigibilità del credito, deve essereNumero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/2026letta alla luce delle altre lettere del comma 538 cit. e intesa nel senso cheintende dare rilievo o a fatti estintivi del credito o a provvedimentiamministrativi o processuali che incidano sulla sua esigibilità.

La norma nonpuò essere, quindi, funzionale a dare rilievo a pretesi vizi degli atti impositivida proporre non solo davanti al giudice tributario, ma anche nei termini didecadenza previsti nell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.Ciò trova conferma, del resto, in quanto precisato da questa Corte in ordinealla formulazione dell’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 – che solosuccessivamente alle modifiche apportate dall’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2015prevede che: «L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi daquelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale oamministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito» -e cioè che: «Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanzadell'istituto per le casse erariali e per evitarne potenziali applicazionidistorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.»precisando al contempo che «la disposizione per cui l'annullamento nonopera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 deveconsiderarsi, in parte qua, una clausola di chiusura, confermativadell’impianto preesistente.» (Cass., 23/04/2024, n. 10939; v. anche Cass.,05/11/2019, n. 28354; Cass., 23/04/2024, n. 10939; Cass., 02/12/2024,n. 30841).6.

Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto.

La sentenzaimpugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustiziadi secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;Numero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DO di LECCE n. 3570/2022 depositata il 22/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/20261. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (hinc: CGT2),con la sentenza n. 3570/2022 depositata in data 22/12/2022, ha accoltol’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 3521/2017della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce e ha dichiarato cessata lamateria del contendere ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 228.2. Nel caso in esame il contribuente – ricevuta, da [OSCURATO:PERSONA] spa, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], la comunicazione preventiva di fermo amministrativon.05980201400009364000, derivante dal mancato pagamento dellacartella esattoriale n. 05920140005549106000, dell’importo di Euro12.847,48 per l'omesso versamento dell’IVA per l’anno di imposta 2010 -ha presentato all’agente della riscossione, in data 31/12/2014 (entronovanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento), un’istanza diannullamento del provvedimento di fermo e della pregressa cartellaesattoriale, ai sensi dell’art. 1, commi 537 ss., legge n. 228 del 2012,contestando che la cartella fosse stata notificata dopo lo spirare dei terminidecadenziali previsti dalla legge e che l’autovettura non potesse esseresottoposta a fermo, trattandosi di bene strumentale ad attività di impresaindividuale (allegando, a tal fine, la fattura di acquisto e il registro dei beniammortizzabili).All’istanza non faceva seguito alcun provvedimento ovvero alcunacomunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero dell’agente dellariscossione.2.1. Successivamente, in data 26/11/2015, il sig. [OSCURATO:PERSONA], recatosinuovamente presso gli uffici di Equitalia, richiedeva copia dell’estratto diruolo a suo carico, constatando che la cartella esattoriale oggettodell’istanza non era stata annullata di diritto a seguito della mancatarisposta alla sua istanza (come previsto dal comma 540 del citato art. 1legge n. 228 del 2012), ma risultava ancora iscritta a ruolo.Numero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/20262.2. Il contribuente proponeva pertanto ricorso avverso la predetta cartellaesattoriale n. 05920140005549106000, sottolineando che, ai sensi delquadro normativo vigente all’epoca dei fatti, decorsi 220 giorni dallapresentazione dell’istanza di annullamento, la cartella doveva intendersiannullata di diritto.2.3. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce ha respinto il ricorso,mentre la CGT2 ha ritenuto fondato l’appello proposto dal contribuente,richiamando il precedente di questa Corte (Cass., 19/09/2019, n. 28354).Ha poi concluso affermando che: «Analoga sorte deve avere il presenteprocedimento, nel quale l’istanza - alla quale non ha fatto seguito alcunacomunicazione da parte dell’Ufficio - è stata presentata dal contribuenteentro 90 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di fermoamministrativo, con l’indicazione dei motivi previsti dalla lettera f) dell’art.1, comma 538, L. 228/2012 (certamente vigente all’epoca dei fatti, inquanto abrogato solo dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore deldecreto legislativo n. 159/2015), dovendosi solo precisare che l’istanza erasufficientemente chiara e precisa, poiché il contribuente ha indicato conprecisione tanto la cartella alla quale faceva riferimento, quanto i motivi peri quali a suo avviso essa non era più esigibile (“gli atti esattoriali per cui ilconcessionario intende procedere, ossia la cartella n.05920140005549106000 e l’avviso di addebito n.35920140000215442000, risultano palesemente illegittimi perché notificatioltre i termini decadenziali previsti dall’art. 25 del DPR n. 602/73”). Lamancata risposta nel termine di 220 giorni ha comportato l’annullamento didiritto della cartella oggetto dell’istanza del contribuente, non potendotrovare applicazione le eccezioni che il decreto legislativo n. 159/2015 haintrodotto – ma solo per le istanze presentate successivamente alla suaentrata in vigore - nell’ultima parte del comma 540 novellato.»3. Contro la sentenza della CGT l’Agenzia delle Entrate-Riscossione haproposto ricorso in cassazione con un motivo.Numero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/20264. Il contribuente ha resistito con controricorso.5. Con ordinanza interlocutoria n. 3744/2025, depositata in data13/02/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Lecce.5.1. La ricorrente, in data 20/03/2025 ha depositato copia dellanotificazione eseguita in via telematica.6. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha censurato laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 537 e ss., legge n. 228del 2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.1.1. La ricorrente ha rilevato che la cd. “Legge di Stabilità 2013” (legge24/12/2012, n. 228) ha previsto, all’art. 1 commi 537-543, una peculiareprocedura volta a consentire che, nel termine di novanta giorni dalla notificadel primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare oesecutiva, il contribuente possa presentare una dichiarazione con la qualedocumenti che il credito sotteso alla cartella di pagamento o all'avviso eanche all'accertamento esecutivo per i quali si procede sia stato interessatoda sgravio o da una delle cause di non esigibilità, espressamentecontemplate dal comma 538.Dal tenore letterale della norma risulta che le argomentazioni che ilcontribuente può porre a fondamento dell’istanza riguardano questioni cheRiscossione e che involgono, necessariamente, l’attività dell’Enteimpositore.1.2. Nel caso di specie l’istanza del contribuente (riportata per estesoall’interno del ricorso), pur recando nell’oggetto “istanza di annullamento aisensi dell’art. 1 commi 537 e segg. della L. n. 228 del 24/12/2012”, non hané i requisiti né i contenuti previsti dalla legge n. 228 del 2012, trattandosiNumero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/2026di una mera diffida funzionale a intimare all’ente di riscossione di nonprocedere all’iscrizione del fermo, in contestazione, sulla scorta dell’assuntodella strumentalità di detto bene e a fronte dell’ulteriore asserzione che gliavviso di addebito dell’INPS n. 35920140000215442000, di cui ilcontribuente non indica nemmeno la data di notifica – sarebbero illegittimiperché notificati oltre i termini decadenziali di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602del 1973.1.3. La ricorrente rileva come la pretesa decadenza ex art. 25 d.P.R. n.602 del 1973 per la tardiva notificazione della cartella – peraltro avvenutapacificamente in data 07/05/2014 - avrebbe dovuto essere fatta valere aisensi dell’art. 19 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546. Di conseguenza, l’accoglimentogiudiziale della tesi dell’intervenuto annullamento ex legge n. 228 del 2012,per pretesa perenzione dei termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973(eccezione, peraltro, neppure sollevata in precedenza e non documentatadal contribuente), dei carichi sottesi allo stesso fermo, determina, tra l’altro,l’inammissibile effetto “distorsivo” di caducare sic et simpliciter la pretesa,consentendo a controparte di aggirare le preclusioni di rito, già ampiamentematurate.1.4. Passando all’esame del motivo, occorre, in via preliminare, dareperché consente la sufficiente individuazione della censura proposta controla sentenza impugnata (che è in diritto), sia perché i contenuti del ricorso –che riproduce anche l’istanza proposta dal contribuente ex art. 1, comma538 cit. – sono sufficientemente esplicati.1.5. Ciò premesso il ricorso è fondato.L’art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 (nella versione applicabileratione temporis al caso in esame, dove l’istanza di sospensione delcontribuente è stata presentata in data anteriore all’entrata in vigore deld.lgs. n. 159 del 2015) prevede che: «Ai fini di quanto stabilito al commaNumero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/2026537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per lariscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalconcessionario il contribuente presenta al concessionario per lariscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con laquale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore primadella formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento ol'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenutain data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’entecreditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbiaannullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in ungiudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in dataantecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.»Per quanto la formulazione della norma si nutra di un’elencazione casisticache si chiude con una clausola generale (i.e. quella relativa alla causa dinon esigibilità del credito sotteso) l’effetto di annullamento di diritto dellepartite – così come la loro eliminazione dai ruoli affidati all’agente dellariscossione ex art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 (qualeconseguenza del mancato riscontro dell’ente creditore all’istanza delcontribuente) - è legato alle ipotesi espressamente tipizzate nell’art. 1,comma 538, legge n. 228 del 2012 e non a ogni e qualsivoglia istanzapresentata dal contribuente.Anche la clausola generale di chiusura contenuta nella lett. f), nel fareriferimento a una qualsiasi causa di non esigibilità del credito, deve essereNumero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/2026letta alla luce delle altre lettere del comma 538 cit. e intesa nel senso cheintende dare rilievo o a fatti estintivi del credito o a provvedimentiamministrativi o processuali che incidano sulla sua esigibilità. La norma nonpuò essere, quindi, funzionale a dare rilievo a pretesi vizi degli atti impositivida proporre non solo davanti al giudice tributario, ma anche nei termini didecadenza previsti nell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.Ciò trova conferma, del resto, in quanto precisato da questa Corte in ordinealla formulazione dell’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 – che solosuccessivamente alle modifiche apportate dall’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2015prevede che: «L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi daquelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale oamministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito» -e cioè che: «Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanzadell'istituto per le casse erariali e per evitarne potenziali applicazionidistorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.»precisando al contempo che «la disposizione per cui l'annullamento nonopera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 deveconsiderarsi, in parte qua, una clausola di chiusura, confermativadell’impianto preesistente.» (Cass., 23/04/2024, n. 10939; v. anche Cass.,05/11/2019, n. 28354; Cass., 23/04/2024, n. 10939; Cass., 02/12/2024,n. 30841).6. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto. La sentenzaimpugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustiziadi secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;Numero registro generale 6350/2023Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 14524/2026Data pubblicazione 16/05/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14524/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris