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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 gennaio 2024

Cassazione n. 24106/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 26 giugno - 5 dicembre 2023, in parziale accoglimento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere complessivamente dal 12 luglio al 2 settembre 2003, in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa ed altro, accusa archiviata con decreto del 25 ottobre 2017, ha liquidato allo stesso l'importo complessivo di 12.498,46 euro, calcolati moltiplicando la somma di 235,82 euro per ogni giorno di carcere per i 53 giorni trascorsi in cella, mentre ha rigettato ogni altra richiesta ritenendo che «Non possono essere considerati ulteriori pregiudizi alla vita sociale e familiare dell'istante in quanto genericamente enunciati nella richiesta di liquidazione e sforniti di alcuna prova» (così alla p. 3 del provvedimento impugnato).

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 314-315 cod. proc. pen.) per avere la Corte territoriale accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione, anche sotto il profilo della totale assenza di motivazione circa gli ulteriori pregiudizi allegati nella originaria richiesta (pp. 4-6) e comprovati da numerosi allegati documentali già materialmente prodotti nel giudizio di merito e richiamati anche in apposita memoria a suo tempo depositata.

Si tratta di plurimi articoli di stampa nazionale relativi alla diffusione che ha avuto la notizia dell'arresto, di consulente tecniche e di documentazione sanitaria circa le gravi conseguenze psicologiche patite dall'indagato e di relazione tecnica sull'andamento commerciale della società dallo stesso in precedenza gestita, tutti comprovanti ulteriori danni patiti dal ricorrente per effetto della ingiusta carcerazione.

Essendosi l'ordinanza limitata ad applicare il criterio aritmetico senza considerare, neppure per confutarle, le cospicue produzioni documentali della Difesa, del tutto ignorate, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. in data 20 gennaio 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, nei limiti di quanto chiesto nel ricorso.

4. L'Avvocatura erariale non risulta avere svolto difese nel giudizio di legittimità, mentre nel grado di merito non si era opposta alla liquidazione secondo equità (se ne dà atto alla p. 2 dell'ordinanza impugnata). 2 iU IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

2. In effetti, dall'accesso diretto agli atti (consentito, lamentandosi vizio procedurale: ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) emerge che nel grado di merito era stata illustrata e prodotta l'ampia documentazione che è nuovamente allegata al ricorso.

Si tratta, come accennato nel "ritenuto in fatto" (sub n. 2): di numerosi articoli di stampa nazionale idonei a dimostrare la ampia diffusione che ha avuto la notizia dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed il conseguente nocumento all'immagine dello stesso; di consulenze di parte e di varia documentazione sanitaria utili a comprovare le gravi conseguenze psicologiche patite dall'indagato; e di una relazione tecnica redatta da professionista sull'andamento commerciale della società gestita dal ricorrente prima e dopo la privazione della libertà; tutti documenti idonei a comprovare, in tesi di parte ricorrente, ulteriori danni patiti per effetto della ingiusta carcerazione.

La totale pretermissione di ogni valutazione da parte della Corte territoriale nel giudizio di merito, non essendovi al riguardo alcun cenno in motivazione, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 26 giugno - 5 dicembre 2023, in parziale accoglimento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere complessivamente dal 12 luglio al 2 settembre 2003, in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa ed altro, accusa archiviata con decreto del 25 ottobre 2017, ha liquidato allo stesso l'importo complessivo di 12.498,46 euro, calcolati moltiplicando la somma di 235,82 euro per ogni giorno di carcere per i 53 giorni trascorsi in cella, mentre ha rigettato ogni altra richiesta ritenendo che «Non possono essere considerati ulteriori pregiudizi alla vita sociale e familiare dell'istante in quanto genericamente enunciati nella richiesta di liquidazione e sforniti di alcuna prova» (così alla p. 3 del provvedimento impugnato). 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 314-315 cod. proc. pen.) per avere la Corte territoriale accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione, anche sotto il profilo della totale assenza di motivazione circa gli ulteriori pregiudizi allegati nella originaria richiesta (pp. 4-6) e comprovati da numerosi allegati documentali già materialmente prodotti nel giudizio di merito e richiamati anche in apposita memoria a suo tempo depositata. Si tratta di plurimi articoli di stampa nazionale relativi alla diffusione che ha avuto la notizia dell'arresto, di consulente tecniche e di documentazione sanitaria circa le gravi conseguenze psicologiche patite dall'indagato e di relazione tecnica sull'andamento commerciale della società dallo stesso in precedenza gestita, tutti comprovanti ulteriori danni patiti dal ricorrente per effetto della ingiusta carcerazione. Essendosi l'ordinanza limitata ad applicare il criterio aritmetico senza considerare, neppure per confutarle, le cospicue produzioni documentali della Difesa, del tutto ignorate, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. in data 20 gennaio 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, nei limiti di quanto chiesto nel ricorso. 4. L'Avvocatura erariale non risulta avere svolto difese nel giudizio di legittimità, mentre nel grado di merito non si era opposta alla liquidazione secondo equità (se ne dà atto alla p. 2 dell'ordinanza impugnata). 2 iU IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. In effetti, dall'accesso diretto agli atti (consentito, lamentandosi vizio procedurale: ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) emerge che nel grado di merito era stata illustrata e prodotta l'ampia documentazione che è nuovamente allegata al ricorso. Si tratta, come accennato nel "ritenuto in fatto" (sub n. 2): di numerosi articoli di stampa nazionale idonei a dimostrare la ampia diffusione che ha avuto la notizia dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed il conseguente nocumento all'immagine dello stesso; di consulenze di parte e di varia documentazione sanitaria utili a comprovare le gravi conseguenze psicologiche patite dall'indagato; e di una relazione tecnica redatta da professionista sull'andamento commerciale della società gestita dal ricorrente prima e dopo la privazione della libertà; tutti documenti idonei a comprovare, in tesi di parte ricorrente, ulteriori danni patiti per effetto della ingiusta carcerazione. La totale pretermissione di ogni valutazione da parte della Corte territoriale nel giudizio di merito, non essendovi al riguardo alcun cenno in motivazione, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di
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