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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 05591/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1530/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 288 INT 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteincidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 2642/2019 depositata il 13/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO:

1. –La vicenda in esame concerne l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del 77,71% del capitale ordinario, perfezionata con atto di fusione del 30 settembre 2015, la quale ha visto il sovrapporsi di diversi giudizi, che giova ricordare, come emergono dalla sentenza ora impugnata: 1) il giudizio intrapreso il 10 agosto 2015 dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., volto all’impugnazione della deliberazione di fusione approvata dalla società il 30 aprile 2015 ed al risarcimento del danno da rapporto di concambio incongruo; 2) il giudizio intrapreso il 23 dicembre 2015 in proprio da [OSCURATO:SOCIETA]., quale azionista di risparmio titolare di azioni pari al 2,25% [OSCURATO:SOCIETA]., contro il rappresentante comune degli azionisti di risparmio della stessa attrice, volto alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione assunta dall’assemblea degli azionisti di risparmio della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’incremento del “fondo comune” per € 350.000,00, l’approvazione del compenso preventivo da corrispondere ai difensori nel giudizio sub 1) pari ad € 98.850,73 ed accessori, e il compenso al rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura di € 25.000,00 annuali, per tutto il periodo di durata della predetta causa; 3) il giudizio intrapreso il 12 dicembre 2017 da [OSCURATO:SOCIETA]., volto all’accertamento negativo del credito vantato dal dr.

Radaelli, a titolo di fondo spese e di compenso, qualerappresentante comune degli ex azionisti di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., deliberato dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 30 settembre 2015, con domanda riconvenzionale del convenuto al pagamento di dette somme.

2. –La presente è la causa indicata supra, sub 2).

Il convenuto, rappresentante comune degli azionisti della stessa attrice [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsi in giudizio di primo grado aderì alle domande proposte.

Intervenne, quindi, in giudizio il giorno antecedente a quello fissato per la prima udienza di comparizione in data 19 settembre 2016 il rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo la carenza di legittimazione passiva del convenuto e la sussistenza di tale legittimazione ed interesse ad agire in capo all’interveniente.

3. – Il Tribunale di Milano con sentenza del 30 ottobre 2017 respinse le domande, reputando il rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]. privo di legittimazione passiva e non estesa la domanda introduttiva verso il rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA].

4. – Sia la [OSCURATO:SOCIETA]., sia i due rappresentanti comuni proposero appello principale ed incidentale, che vennero riuniti.

Con sentenza del 13 giugno 2019, n. 2642, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento delle impugnazioni, ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta il 30 settembre 2015 dall’assemblea degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamente all’attribuzione del compenso al rappresentante comune, mentre ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. quanto alla domanda di annullamento della detta deliberazione, enunciando altresì la conferma dell’ammissibilità dell’intervento operato in primo grado dal rappresentante comune Radaelli e della legittimazione passiva all’azione in capo all’interveniente, compensando per intero le spese di lite del doppio grado fra le parti.

5. – Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]., e il dr. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA].

Gli intimati e la ricorrente hanno depositato i rispettivi controricorsi.

Le parti hanno depositato la memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.

RITENUTO: [OSCURATO:PERSONA] reputa necessaria la rimessione della causa in pubblica udienza, attesa la novità delle questioni implicate dalla decisione, che concernono almeno: a) la peculiare organizzazione ex lege degli azionisti di risparmio, a norma degli artt. 2416-2418 c.c. e 146-147 t.u.f.: atteso che la legge, da un lato, li individua quale autonomo gruppo, centro unitario di interessi, ponendo la forma organizzativa dell’assemblea come deputata ad esprimere, con la regola maggioritaria, gli orientamenti della categoria, e, dall’altro lato, prevede che l’impugnazione si propone “in contraddittorio” del rappresentante comune (artt. 146, u.c., t.u.f., 2416 c.c.), che ne ha la “rappresentanza processuale” (artt. 147 t.u.f., 2418 c.c.); b) la perdurante efficacia ed impugnabilità delle deliberazioni, assunte dall’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ante fusione, pur dopo il verificarsi degli effetti estintivi della fusione societaria (Cass., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970), con riguardo, in particolare, agli oggetti della delibera nel caso di specie; c) l’individuazione della parte legittimata passiva all’azione di impugnazione dopo la fusione: in particolare, se possa ravvisarsi una legittimazione al giudizio in capo al rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporante o a quello della società incorporata; d) qualora non sussista la legittimazione passiva né del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporante, perché costituiscono un centro di interessi tutt’affatto distinto, né del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporata, in ipotesi venuto definitivamente meno dal ruolo ex lege, se comunque quest’ultimo possa essere ravvisato come un mandatario, individuato dall’assemblea speciale ante fusione, in tale veste potendo svolgere i compiti sostanziali e processuali in rappresentanza del centro di interessi medesimo; e) in caso di risposta negativa, la possibilità di ricorrere all’istituto generale del curatore speciale, ai sensi degli artt. 78 c.p.c., da nominare alla parte, quale autonomo centro di interessi, priva del soggetto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1530/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 288 INT 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteincidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 2642/2019 depositata il 13/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO: 1. –La vicenda in esame concerne l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del 77,71% del capitale ordinario, perfezionata con atto di fusione del 30 settembre 2015, la quale ha visto il sovrapporsi di diversi giudizi, che giova ricordare, come emergono dalla sentenza ora impugnata: 1) il giudizio intrapreso il 10 agosto 2015 dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., volto all’impugnazione della deliberazione di fusione approvata dalla società il 30 aprile 2015 ed al risarcimento del danno da rapporto di concambio incongruo; 2) il giudizio intrapreso il 23 dicembre 2015 in proprio da [OSCURATO:SOCIETA]., quale azionista di risparmio titolare di azioni pari al 2,25% [OSCURATO:SOCIETA]., contro il rappresentante comune degli azionisti di risparmio della stessa attrice, volto alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione assunta dall’assemblea degli azionisti di risparmio della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’incremento del “fondo comune” per € 350.000,00, l’approvazione del compenso preventivo da corrispondere ai difensori nel giudizio sub 1) pari ad € 98.850,73 ed accessori, e il compenso al rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura di € 25.000,00 annuali, per tutto il periodo di durata della predetta causa; 3) il giudizio intrapreso il 12 dicembre 2017 da [OSCURATO:SOCIETA]., volto all’accertamento negativo del credito vantato dal dr. Radaelli, a titolo di fondo spese e di compenso, qualerappresentante comune degli ex azionisti di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., deliberato dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 30 settembre 2015, con domanda riconvenzionale del convenuto al pagamento di dette somme. 2. –La presente è la causa indicata supra, sub 2). Il convenuto, rappresentante comune degli azionisti della stessa attrice [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsi in giudizio di primo grado aderì alle domande proposte. Intervenne, quindi, in giudizio il giorno antecedente a quello fissato per la prima udienza di comparizione in data 19 settembre 2016 il rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo la carenza di legittimazione passiva del convenuto e la sussistenza di tale legittimazione ed interesse ad agire in capo all’interveniente. 3. – Il Tribunale di Milano con sentenza del 30 ottobre 2017 respinse le domande, reputando il rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]. privo di legittimazione passiva e non estesa la domanda introduttiva verso il rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]. 4. – Sia la [OSCURATO:SOCIETA]., sia i due rappresentanti comuni proposero appello principale ed incidentale, che vennero riuniti. Con sentenza del 13 giugno 2019, n. 2642, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento delle impugnazioni, ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta il 30 settembre 2015 dall’assemblea degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamente all’attribuzione del compenso al rappresentante comune, mentre ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. quanto alla domanda di annullamento della detta deliberazione, enunciando altresì la conferma dell’ammissibilità dell’intervento operato in primo grado dal rappresentante comune Radaelli e della legittimazione passiva all’azione in capo all’interveniente, compensando per intero le spese di lite del doppio grado fra le parti. 5. – Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]., e il dr. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante comune degli azionisti di risparmio [OSCURATO:SOCIETA]. Gli intimati e la ricorrente hanno depositato i rispettivi controricorsi. Le parti hanno depositato la memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. RITENUTO: [OSCURATO:PERSONA] reputa necessaria la rimessione della causa in pubblica udienza, attesa la novità delle questioni implicate dalla decisione, che concernono almeno: a) la peculiare organizzazione ex lege degli azionisti di risparmio, a norma degli artt. 2416-2418 c.c. e 146-147 t.u.f.: atteso che la legge, da un lato, li individua quale autonomo gruppo, centro unitario di interessi, ponendo la forma organizzativa dell’assemblea come deputata ad esprimere, con la regola maggioritaria, gli orientamenti della categoria, e, dall’altro lato, prevede che l’impugnazione si propone “in contraddittorio” del rappresentante comune (artt. 146, u.c., t.u.f., 2416 c.c.), che ne ha la “rappresentanza processuale” (artt. 147 t.u.f., 2418 c.c.); b) la perdurante efficacia ed impugnabilità delle deliberazioni, assunte dall’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ante fusione, pur dopo il verificarsi degli effetti estintivi della fusione societaria (Cass., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970), con riguardo, in particolare, agli oggetti della delibera nel caso di specie; c) l’individuazione della parte legittimata passiva all’azione di impugnazione dopo la fusione: in particolare, se possa ravvisarsi una legittimazione al giudizio in capo al rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporante o a quello della società incorporata; d) qualora non sussista la legittimazione passiva né del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporante, perché costituiscono un centro di interessi tutt’affatto distinto, né del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporata, in ipotesi venuto definitivamente meno dal ruolo ex lege, se comunque quest’ultimo possa essere ravvisato come un mandatario, individuato dall’assemblea speciale ante fusione, in tale veste potendo svolgere i compiti sostanziali e processuali in rappresentanza del centro di interessi medesimo; e) in caso di risposta negativa, la possibilità di ricorrere all’istituto generale del curatore speciale, ai sensi degli artt. 78 c.p.c., da nominare alla parte, quale autonomo centro di interessi, priva del soggetto
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