CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34203/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, essendo onere del condannato, cui sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che non sia in grado di svolgere la prestazione secondo le modalità indicate dal giudice per causa a sé riferibile (nella specie, il mutamento di domicilio, intervenuto nelle more dell'esecuzione), farsi parte diligente nell'individuazione di modalità alternative,, rendendo così concretamente eseguibile l'esecuzione penale in forme diverse dalla ordinaria detenzione carceraria; che la revoca del lavoro di pubblica utilità è, nel caso di specie, strettamente conseguente alla violazione di tale onere di diligenza, risultando pertanto il provvedimento impugnato esente da censure; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i