Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24743/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE[dato avviso alle_partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; r-- OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza della legge penale nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è inammissibile in quanto esula dai tassativi vizi di legittimità che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE[dato avviso alle_partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; r-- OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza della legge penale nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è inammissibile in quanto esula dai tassativi vizi di legittimità che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 24743/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris