CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 33329/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05IGNLR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 aprile 2025 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 12 giugno 2024 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n 2, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando un unico motivo con cui deduce ex art. 606, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza o l'illogicità della motivazione in punto di penale responsabilità relativamente all'esclusione della declaratoria ex art. 129 cod proc. pen. 3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla mancata declaratoria ex art. 129 cod. proc pen. è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Rv. 246980). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il